Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_417/2014 KI-generiert

Foundation v. Municipality (Surface Right and Building Permit Dispute)

Geschäftsnummer 1C_417/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a dispute over a construction license requested by a municipality to renovate an early childhood education building located on a property owned by a foundation. The foundation opposed the request, arguing that the planned renovations violated their surface rights agreement. The municipality granted the license despite the foundation's objections, and subsequent appeals by the foundation at various legal levels were not upheld. The foundation then appealed to the federal court, seeking to suspend the construction process and annul the previous decision. The federal court examined the appeal and ultimately found it to be inadmissible, citing inadequate reasoning related to public law and focusing instead on civil law aspects that were not relevant to the dispute's core issues.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Foundation v. Municipality (Surface Right and Building Permit Dispute): The foundation opposed the request, arguing that the planned renovations violated their surface rights agreement. The municipality granted the license despite the foundation's objections, and subsequent appeals by the foundation at various legal levels were not upheld. The foundation then appealed to the federal court, seeking to suspend the construction process and annul the previous decision. The federal court examined the appeal and ultimately found it to be inadmissible, citing inadequate reasoning related to public law and focusing instead on civil law aspects that were not relevant to the dispute's core issues.

Schlagwörter

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kommunale Baubewilligung Bodenrecht öffentliches Gebäude Streitgegenstand Stiftung Legitimation gegen Baubewilligung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs based on this provision.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_417/2014

Sentenza del 26 settembre 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

Fondazione A.________ ,

ricorrente,

contro

Municipio di X.________ ,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino , 6501 Bellinzona.

Oggetto

Licenza di costruzione,

ricorso contro la decisione emanata il 22 luglio 2014

dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 27 novembre 2012 il Comune di X.________ ha chiesto al proprio Municipio il permesso di ristrutturare e risanare, sotto il profilo energetico, l'edificio che ospita la scuola dell'infanzia, ubicata su una particella di proprietà della Fondazione A.________, gravata da un diritto di superficie per sé stante e permanente a favore del Comune;

che il 14 ottobre 2013 il Municipio, respinta l'opposizione presentata dalla citata Fondazione motivata sulla tesi secondo cui i previsti interventi non sarebbero conformi alla convenzione inerente al diritto di superficie, ha rilasciato la postulata licenza edilizia;

che con decisione del 19 febbraio 2014 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dalla Fondazione;

che con giudizio del 22 luglio 2014 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha respinto un ricorso della Fondazione;

che avverso questa sentenza la Fondazione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo, sospesa la procedura edilizia, di annullare la decisione impugnata;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 138 I 367 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ( art. 42 cpv. 1 LTF ), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 139 I 229 consid. 2.2; 138 I 171 consid. 1.4 pag. 176);

che il ricorso in esame non adempie manifestamente queste esigenze di motivazione, ritenuto che la ricorrente non si confronta con le motivazioni addotte dalla Corte cantonale e segnatamente che le censure ricorsuali non attengono al diritto pubblico, ma soltanto a una pretesa violazione (dello spirito) della convenzione, questione di carattere meramente civile;

che, infatti, anche nel ricorso in esame la ricorrente si limita a esporre un riepilogo dei fatti della vertenza e a reiterare le critiche fondate sull'interpretazione della citata convenzione, sottolineando che contesta il progetto litigioso "con argomenti non riconducibili direttamente alla Legge edilizia" e richiamando gli art. 779 e segg. CC relativi al diritto di superficie, ossia censure attinenti al diritto civile che esulano pertanto chiaramente dall'oggetto del litigio;

che il ricorso non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

che l'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di sospensione della procedura;

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 26 settembre 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri