Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_395/2016 KI-generiert

Prosecutor v. GPC (Retroactive Technical Surveillance in IMAC)

Geschäftsnummer 1C_395/2016
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a Swiss prosecutor sought permission for retrospective surveillance related to a French criminal investigation involving serious drug-related offenses. The French authorities had conducted GPS geolocation of vehicles used by suspects but requested Swiss assistance after these vehicles crossed into Switzerland. The prosecutor applied for approval from the local coercive measures judge to validate the surveillance retroactively. However, the judge denied the request, stating it was not immediate and therefore could not be approved. The prosecutor subsequently appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the refusal violated international legal assistance provisions. Ultimately, the appeal was declared inadmissible due to procedural issues.

Legislator-Regeste

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Art. 305bis CP, Art. 18a AIMP, Art. 29 cpv. 1 LTF, Art. 93 LTF, Art. 80a cpv. 2 AIMP, Art. 1 cpv. 1 AIMP; Prosecutor v. GPC (Retroactive Technical Surveillance in IMAC): The French authorities had conducted GPS geolocation of vehicles used by suspects but requested Swiss assistance after these vehicles crossed into Switzerland. The prosecutor applied for approval from the local coercive measures judge to validate the surveillance retroactively. However, the judge denied the request, stating it was not immediate and therefore could not be approved. The prosecutor subsequently appealed this decision to the Swiss Federal Tribunal, arguing that the refusal violated international legal assistance provisions. Ultimately, the appeal was declared inadmissible due to procedural issues.

Schlagwörter

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Prozessrecht Strafprozessordnung Verfahren vor dem Untersuchungsrichter Zwangsmassnahmen ausländischer Entscheid Antrag auf Zulassung der Zwangsvollstreckung – Entscheidung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 4 LTF

The Court decided not to levy judicial costs.

Art. 93 cpv. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible because the decision under review was an incidental decision regarding legal remedies in international assistance matters, which must first be challenged before the Federal Criminal Court according to Art. 80e AIMP.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

1C_395/2016

Sentenza del 1° settembre 2016

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Eusebio, Chaix,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

ricorrente,

contro

Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, via Bossi 3, 6901 Lugano.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Francia; sorveglianza tecnica, geolocalizzazione di veicoli mediante GPS,

ricorso contro la decisione emanata il 9 luglio 2016 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Nell'ambito di un procedimento penale aperto in Francia nei confronti di numerose persone, per titolo di infrazione aggravata alla LStup (RS 812.121), riciclaggio ( art. 305bis CP ) e partecipazione di malfattori a un'associazione secondo il CP francese, con distinti ordini fra febbraio e aprile del 2016, le autorità francesi hanno disposto la geolocalizzazione dal 16 febbraio al 16 giugno 2016 mediante GPS di autovetture utilizzate dagli indagati per importare/esportare importanti quantitativi di sostanze stupefacenti. Accortesi che gli autoveicoli sono "sconfinati" in territorio elvetico, in data 26 maggio 2016, tramite il Giudice istruttore del Tribunale de Grande Instance di Grasse (Francia) hanno fatto inoltrare alla Svizzera una domanda di assistenza internazionale in materia penale, completata in seguito, chiedendo di autorizzare la citata sorveglianza e di individuare e sequestrare eventuali beni depositati in Svizzera frutto dei sospettati reati riconducibili agli inquisiti.

B. Il 6 luglio 2016 il Procuratore pubblico ticinese (PP), richiamato l' art. 18a AIMP (RS 351.1), ha ordinato a posteriori e con effetto retroattivo al 18 febbraio 2016 la richiesta sorveglianza, chiedendo al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC) di approvarla. Con decisione del 9 luglio seguente, il GPC, ritenuta non immediata la richiesta estera, non l'ha approvata.

C. Avverso questa decisione il PP presenta un ricorso al Tribunale federale fondato sull'asserita lesione dell' art. 18a AIMP . Chiede che venga approvata la richiesta sorveglianza a posteriori con effetto retroattivo.

Il GPC si rimette al giudizio del Tribunale federale.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza ( art. 29 cpv. 1 LTF ), rispettivamente se si è in presenza di una decisione di ultima istanza impugnabile dinanzi ad esso sulla base della LTF ( DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59).

1.2. Il ricorso è fondato sull' art. 18a AIMP , relativo alla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, secondo cui nei casi di assistenza giudiziaria internazionale che non concernono l'estradizione, l'ordine di procedere alla sorveglianza dev'essere sottoposto per approvazione al giudice cantonale dei provvedimenti coercitivi, se esso emana dalle autorità cantonali (cpv. 2 e cpv. 3 lett. b). Le condizioni della sorveglianza e la relativa procedura sono disciplinate dagli art. 269-279 CPP e dalla legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle comunicazioni (cpv. 4).

1.3. Nella decisione impugnata il GPC, ritenuto che la sorveglianza attuata dalle autorità francesi costituisce una misura coercitiva ai sensi dell'art. 280 segg. CPP, ha stabilito che senza il sostegno di una tempestiva commissione rogatoria, essa sarebbe illecita e quindi non utilizzabile. In concreto il PP non lo indica, né dagli atti di causa risulta che contro le persone indagate in Francia a livello cantonale sarebbe stato avviato un procedimento penale autonomo in Svizzera. Il ricorso è presentato per violazione di regole sull'assistenza internazionale in materia penale, visto che l'autorizzazione della richiesta sorveglianza, nell'ambito della susseguente decisione di chiusura potrebbe comportare la comunicazione all'autorità estera di informazioni inerenti alla sfera segreta acquisite nell'ambito dell'esecuzione della rogatoria.

1.4. Ne segue che nella vertenza in esame né sono applicabili i rimedi di diritto previsti dal CPP per i procedimenti penali pendenti in Svizzera né l'impugnazione delle relative decisioni sulla base dell'art. 78 in relazione all' art. 93 LTF (al riguardo cfr. DTF 137 IV 340 consid. 2.2 e 2.3; sentenza 1B_256/2015 del 4 novembre 2015 consid. 1 non pubblicato in DTF 142 IV 34 ), bensì quelli fissati dalla AIMP, quale "lex specialis". In concreto si tratta infatti di una decisione incidentale anteriore a quella di chiusura. La circostanza che l'esecuzione di atti di assistenza giudiziaria in Svizzera avviene secondo il proprio diritto procedurale e quindi di massima il CPP ( art. 80a cpv. 2 AIMP ), nulla muta al riguardo. Per la tutela giuridica processuale avverso provvedimenti in materia di assistenza internazionale determinante non è il CPP, ma la AIMP ( art. 1 cpv. 1 AIMP , art. 54 CPP ). In questi casi è pertanto il ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi dell' art. 84 LTF che entra in considerazione ( DTF 139 IV 294 consid. 1 pag. 296; sentenze 1B_344/2014 del 14 gennaio 2015 consid. 1 non pubblicato in DTF 141 IV 108 ; cfr. pure 1C_699/2013 del 23 settembre 2013 consid. 1 non pubblicato in DTF 139 IV 301 ).

Giova tuttavia ricordare che le decisioni di autorità cantonali in materia di assistenza internazionale non sono direttamente impugnabili dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 84, art. 86 cpv. 1 lett. b LTF ), soprattutto quelle pregiudiziali e incidentali ( art. 93 cpv. 2 LTF ). Nei casi previsti dall' art. 80e AIMP , tali decisioni devono essere contestate infatti dapprima davanti alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF; vedi art. 80e cpv. 2 AIMP per le decisioni incidentali). In effetti, come visto, il CPP è applicabile alle questioni dell'esecuzione di provvedimenti coercitivi in materia di assistenza internazionale, ma non per quanto riguarda la regolamentazione dei rimedi di diritto stabiliti dall'AIMP ( art. 54 CPP , art. 80a cpv. 2 AIMP ; cfr. anche l' art. 25 cpv. 1 AIMP ; sentenza 1B_563/2011 del 16 gennaio 2012 consid. 2.1).

2.

2.1. Ne segue che il ricorso è inammissibile. L'incarto non dev'essere trasmesso per competenza al TPF, rilevato che il PP, senza indicarlo al Tribunale federale, in stessa data ha inoltrato un ricorso anche al TPF (RR 2016.128).

2.2. Non si prelevano spese ( art. 66 cpv. 4 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino, all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria e, per conoscenza, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Losanna, 1° settembre 2016

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri