Withdrawal of appeal after failure to pay advance costs in indefinite driving license revocation case
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe Swiss Federal Supreme Court struck the case from the roll after the appellant withdrew her appeal; no court costs were imposed. The appellant had challenged a cantonal administrative court decision that declared her appeal inadmissible for failure to pay the required advance on costs, in a dispute over the indefinite revocation of her driving license with immediate effect. The Court noted that the appeal would have been inadmissible anyway for lack of sufficient reasoning, as the appellant did not engage with the lower decision or seek its annulment, and it exercised its discretion to waive court fees.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 66 cpv. 2 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Withdrawal of appeal after failure to pay advance costs in indefinite driving license revocation case: The appellant had challenged a cantonal administrative court decision that declared her appeal inadmissible for failure to pay the required advance on costs, in a dispute over the indefinite revocation of her driving license with immediate effect. The Court noted that the appeal would have been inadmissible anyway for lack of sufficient reasoning, as the appellant did not engage with the lower decision or seek its annulment, and it exercised its discretion to waive court fees.
Schlagwörter
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KI-generiertBasis for striking the case from the roll following withdrawal of the appeal.
Authority to waive court costs in whole or in part upon withdrawal of the appeal.
Ground for inadmissibility due to lack of sufficient reasoning, noted as a basis for why the appeal would have been dismissed regardless.
Exceptional waiver of court costs applied in the final order.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_394/2023
Sentenza del 19 settembre 2023
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Max Bleuler,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato,
ricorso contro la sentenza emanata il 10 luglio 2023 dalla Giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo (52.2023.219).
Considerando:
che con decisione del 3 maggio 2023 (n. 2183) il Consiglio di Stato ha respinto un ricorso di A.________ contro la risoluzione del 16 dicembre 2002 con la quale la Sezione della circolazione le ha revocato la licenza di condurre a tempo indeterminato con effetto immediato;
che l'interessata è insorta dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo;
che con giudizio del 10 luglio 2023 la Giudice delegata, accertato il mancato versamento dell'anticipo richiesto, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale chiedendo di accoglierlo e di invitare "l'Ufficio inferiore" a impartire alla ricorrente, anche in futuro, un termine di almeno trenta giorni per il pagamento degli anticipi, inviando in seguito due solleciti prima di statuire;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il 16 agosto 2023 la ricorrente ha prodotto un supplemento al gravame;
che con riferimento alle richieste del Tribunale federale di fornire un anticipo delle spese e una procura firmata dalla ricorrente, con scritto del 7 settembre 2023 il suo legale ha dichiarato di ritirare il ricorso;
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 2 LTF );
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );
che giova rilevare che il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile per carenza di motivazione ( art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ), ritenuto che la ricorrente, la quale neppure ha chiesto una proroga per il versamento dell'anticipo, non si confronta del tutto con la decisione impugnata, della quale nemmeno chiede l'annullamento;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 19 settembre 2023
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri