Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Bank Data Transfer to Italy in Corruption Probe
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a request from the Italian Public Prosecutor's Office for judicial assistance from Switzerland related to a criminal investigation concerning corruption and aggravated fraud. The investigation involves more than 670 million euros in credit transfers tied to certain companies within a consortium and the Sicilian Region, with suspicions of improper payments potentially benefiting political figures. Following a decision by the Swiss Federal Prosecutor's Office to transmit documents related to an individual subject to the investigation, this individual contested the ruling, asserting procedural violations and questioning the legitimacy of the assistance request, leading to the case being brought before the Swiss Federal Tribunal.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 109 al. 1 LTF, Art. 93 LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Bank Data Transfer to Italy in Corruption Probe: The investigation involves more than 670 million euros in credit transfers tied to certain companies within a consortium and the Sicilian Region, with suspicions of improper payments potentially benefiting political figures. Following a decision by the Swiss Federal Prosecutor's Office to transmit documents related to an individual subject to the investigation, this individual contested the ruling, asserting procedural violations and questioning the legitimacy of the assistance request, leading to the case being brought before the Swiss Federal Tribunal.
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KI-generiertCited in the reasoning (consideration 1.1) as the basis for the panel composition and summary decision on non-merits, but NOT explicitly in the final orders (dispositive).
Cited in the dispositive as the legal basis for assigning court costs to the appellant due to losing the case.
The context of the decision revolves around the inadmissibility based on the strict criteria for appeals in international legal assistance matters defined in this article.
This article is implicitly cited as the basis for declaring the appeal inadmissible, as the entire admissibility check revolves around Art. 84 LTF, which governs appeals in international legal assistance matters, and the decision ultimately declares the appeal inadmissible (Art. 109 LTF, mentioned in consideration 1.1, leads to this result, but the text only explicitly cites Art. 84 LTF for the scope restriction and the final order relies on the inadmissibility finding itself, which often relates to Art. 93 LTF when dealing with procedural defects or lack of grounds, though the ultimate procedural basis for inadmissibility in this context is the failure to meet the Art. 84 LTF threshold, typically leading to inadmissibility under Art. 93 LTF or sometimes Art. 108 LTF depending on the exact procedural defect identified. However, since the explicit reasons for concluding inadmissibility stem from failing to meet the requirements of Art. 84 LTF, and the final order just states 'Il ricorso è inammissibile', and Art. 93 LTF is the general ground for inadmissibility when the appeal is not dealt with on the merits, I will check for explicit mention. Art. 93 LTF is NOT explicitly cited in the dispositive. I must stick strictly to what is cited.)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_381/2010
Sentenza del 17 settembre 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio.
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici.
B. Con decisione di chiusura del 12 maggio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione di conti intestati ad A.________. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dalla citata società e dal suo avente diritto economico, ne ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso con giudizio del 20 agosto 2010.
C. Contro questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).
1.2 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante essendo stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. L'adempimento di queste condizioni non potrebbe infatti essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. In particolare rileva che la società non viene indicata nominativamente e afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Al dire della ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere.
2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi ritenuto che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, sostenendo inoltre, a titolo abbondanziale, che una persona coinvolta nell'inchiesta italiana può essere considerata quale "funzionario pubblico" secondo lo stesso diritto. L'istanza inferiore ha poi stabilito che la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando infine dettagliatamente l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale italiano, argomenti con i quali la ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
3. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 17 settembre 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri