Swiss Federal Supreme Court Rejects Appeal Against Handover of Banking Documents to Italy in Corruption Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, the Swiss authorities received a request for international judicial assistance from Italy regarding a criminal investigation into corruption and fraud involving over 670 million euros in credit transfers linked to companies in a consortium and the Sicilian regional government. The Italian authorities suspected that part of the proceeds, which had reached Swiss bank accounts, may have been intended for political figures. In response to this request, the Swiss prosecutor's office ordered the transmission of banking information related to the concerned accounts. The subsequent appeal against this decision was dismissed by the Federal Penal Court, prompting the appellant to seek further recourse from the Swiss Federal Tribunal, arguing that fundamental procedural principles had been violated.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 93 LTF; Swiss Federal Supreme Court Rejects Appeal Against Handover of Banking Documents to Italy in Corruption Investigation: The Italian authorities suspected that part of the proceeds, which had reached Swiss bank accounts, may have been intended for political figures. In response to this request, the Swiss prosecutor's office ordered the transmission of banking information related to the concerned accounts. The subsequent appeal against this decision was dismissed by the Federal Penal Court, prompting the appellant to seek further recourse from the Swiss Federal Tribunal, arguing that fundamental procedural principles had been violated.
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KI-generiertCited in the reasoning (section 1.1) regarding the composition for deciding on non-entry into the merits of appeals under Art. 84 LTF, although the decision ultimately hinges on Art. 84/Art. 93 LTF grounds for inadmissibility.
Cited in the final order to determine that court costs are borne by the unsuccessful appellant.
The entire basis for declaring the appeal inadmissible, as the conditions for admissibility concerning 'particolarmente importante' cases were not met.
Derived from the ruling of inadmissibility, even if not explicitly numbered in the final orders, as the grounds discussed in detail relate to the procedural admittance before the final dismissal based on the outcome.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_378/2010
Sentenza del 17 settembre 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, Presidente,
Fonjallaz, Eusebio,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,
ricorso contro la sentenza emanata il 20 agosto 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A. Il 7 gennaio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nel quadro di un procedimento penale avviato nei confronti di ignoti per i reati di corruzione e truffa aggravata. L'indagine concerne un sistema di cessione di crediti, per oltre 670 milioni di euro, vantati da determinate aziende, costituitesi in un consorzio, nei confronti della Regione Sicilia. In tale ambito sarebbero stati appurati pagamenti di somme di denaro, estero su estero. Dette cessioni avrebbero consentito a una determinata banca un guadagno maggiore rispetto ad analoghe operazioni di mercato. L'autorità estera sospetta che parte di questo ricavo, giunto anche su conti bancari svizzeri, di cui essa chiede di acquisire la documentazione, sarebbe stato destinato a uomini politici.
B. Con decisione di chiusura del 7 maggio 2010 il Ministero pubblico della Confederazione ha ordinato la trasmissione di conti intestati ad A.________. e al suo avente diritto economico. La II Corte dei reclami penali del Tribunale penale, adita dai due interessati, ne ha respinto, in quanto ammissibile, il ricorso con giudizio del 20 agosto 2010.
C. Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di respingere la domanda di assistenza giudiziaria.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).
1.2 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).
2.
2.1 La ricorrente sostiene che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante essendo stati violati elementari principi procedurali, segnatamente quelli della doppia punibilità e della specialità. L'adempimento di queste condizioni non potrebbe infatti essere valutato a causa di un esposto dei fatti asseritamente carente, lesivo pure del diritto di essere sentito e che non indicherebbe alcuna fattispecie penale. Afferma che l'autorità estera non avrebbe menzionato gli atti corruttivi, il loro scopo, l'identità dei corruttori e dei corrotti, né avrebbe specificato gli estremi del reato di truffa. Al dire della ricorrente, la cessione dei crediti costituirebbe un contratto di diritto privato concluso da soggetti di diritto privato, per cui non vi sarebbero funzionari pubblici da corrompere.
2.2 L'assunto non regge, ritenuto che manifestamente non si è in presenza di un caso particolarmente importante. In effetti, l'istanza precedente ha applicato la giurisprudenza del Tribunale federale relativa ai requisiti posti alla descrizione dei fatti nel quadro di una rogatoria, ricordando lo stato iniziale delle indagini estere e la portata del principio della doppia punibilità. Ha quindi ritenuto che i fatti indicati nella rogatoria, fatta la dovuta trasposizione, potrebbero costituire una fattispecie penalmente rilevante secondo il diritto svizzero, sostenendo inoltre, a titolo abbondanziale, che una persona coinvolta nell'inchiesta italiana può essere considerata quale "funzionario pubblico" secondo lo stesso diritto. L'istanza inferiore ha poi stabilito che la rogatoria non costituisce un'inammissibile ricerca indiscriminata di prove, spiegando infine dettagliatamente l'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale italiano, argomenti con i quali la ricorrente si confronta solo in maniera generica. Ora, su questi punti, la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito; sentenza 1C_287/2008 del 12 gennaio 2009 consid. 1.3 in: Pra 2010 n. 22 pag. 141), né nella fattispecie si pone una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).
2.3
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.
Losanna, 17 settembre 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri