Appeal Regarding Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Procedural Costs in Building Permit Challenge
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA party, referred to as A, challenged a decision issued by the State Council, which had dismissed A's appeal against the issuance of a building permit to another party, B, for the installation of new vineyards by the Municipality of Terre di Pedemonte. A further appealed to the Cantonal Administrative Court, which declared the appeal inadmissible due to A's failure to pay the required advance on legal costs. Subsequently, A brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and requesting the Cantonal Court to review the initial appeal. A argued that the importance of the environmental impact of the case should prevent the requirement for an advance payment, but failed to sufficiently address the legal arguments presented by the Cantonal Court that justified the request for payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 72 LPAmm, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Regarding Inadmissibility Due to Unpaid Advance on Procedural Costs in Building Permit Challenge: A further appealed to the Cantonal Administrative Court, which declared the appeal inadmissible due to A's failure to pay the required advance on legal costs. Subsequently, A brought the case to the Swiss Federal Tribunal, seeking to overturn the decision and requesting the Cantonal Court to review the initial appeal. A argued that the importance of the environmental impact of the case should prevent the requirement for an advance payment, but failed to sufficiently address the legal arguments presented by the Cantonal Court that justified the request for payment.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure outlined in this article due to insufficient argumentation.
Costs for the federal proceedings were imposed on the appellant following the outcome of the decision.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_352/2022
Sentenza del 15 giugno 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Ivano Genovini,
opponente,
Municipio di Terre di Pedemonte, piazza Don Gottardo Zurini 2, 6652 Tegna,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione, via Franco Zorzi 13, 6500 Bellinzona,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, piazza Governo 6, casella postale 2170, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Licenza edilizia; anticipo spese,
ricorso contro la decisione emanata il 4 maggio 2022 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo (52.2022.107).
Considerando:
che con decisione del 23 febbraio 2022 il Consiglio di Stato ha respinto in quanto ammissibile un'impugnativa inoltrata da A.________ con la quale il Municipio di Terre di Pedemonte ha rilasciato a B.________ la licenza edilizia per l'impianto di nuovi vigneti;
che, adito da A.________, con decisione del 4 maggio 2022 il Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertato che l'insorgente non aveva versato l'anticipo delle spese processuali presunte, ha dichiarato irricevibile il ricorso;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di invitare la Corte cantonale a esaminare il ricorso;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 333 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
che il ricorrente, che non ha addotto né dimostrato un'eventuale indigenza sia davanti alla Corte cantonale sia dinanzi al Tribunale federale, si limita a rilevare in maniera del tutto generica e appellatoria che l'asserita importanza per l'ambiente del gravame presentato alla Corte cantonale impedirebbe di richiedere un anticipo, per di più da parte del Giudice unico;
che con questi accenni egli non tenta tuttavia di spiegare perché il giudice delegato avrebbe applicato in maniera arbitraria l'art. 47 cpv. 4 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) relativo alle spese processuali e l'art. 49 cpv. 2 della legge ticinese sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100) concernente la competenza del giudice unico nelle cause che, come quella relativa all'anticipo, non pongono questioni di principio o non sono di rilevante importanza;
ch'egli non si confronta inoltre con la motivazione del Giudice delegato secondo cui in altri casi non era stato chiesto un anticipo poiché i ricorsi erano stati evasi immediatamente sulla base dell'art. 72 LPAmm, e che la richiesta di un anticipo e la dichiarazione d'irricevibilità in caso di mancato pagamento non dipendono dalla pretesa importanza della causa, spiegando compiutamente che ciò non è costitutivo di un formalismo eccessivo;
che il ricorrente non si confronta con queste argomentazioni;
che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine);
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ), ritenuto che non sussistono particolarità che imporrebbero di scostarsi da questa regola;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 giugno 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri