Appeal on Illicit Construction/Deposit Timeliness
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a legal dispute between an individual and a municipality regarding an order to vacate an area due to unauthorized work on land designated as non-buildable. The individual had previously appealed a government decision that overturned a municipal order requiring them to halt construction and remove items deposited illegally on the property. The individual's subsequent appeal to the Federal Tribunal was filed after the statutory deadline, resulting in a declaration of inadmissibility. The case highlights issues related to compliance with procedural deadlines in public law appeals.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 44 cpv. 1 LTF, Art. 48 cpv. 1 LTF, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Appeal on Illicit Construction/Deposit Timeliness: The individual had previously appealed a government decision that overturned a municipal order requiring them to halt construction and remove items deposited illegally on the property. The individual's subsequent appeal to the Federal Tribunal was filed after the statutory deadline, resulting in a declaration of inadmissibility. The case highlights issues related to compliance with procedural deadlines in public law appeals.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the final orders as the procedural basis for declaring the appeal inadmissible.
Cited in the final orders regarding the costs consequences of the rejected request for legal aid.
Cited in the final orders to impose the judicial costs on the appellant.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_323/2012
Sentenza del 2 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri,
ricorrente,
contro
Comune di X.________,
patrocinato dall'avv. Dusca Schindler,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
ordine di sgombero,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 16 maggio 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con sentenza del 16 maggio 2012 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto un ricorso del Comune di X.________ contro una decisione governativa che annullava un ordine municipale nei confronti di A.________ di sospendere i lavori e di sgomberare quanto depositato abusivamente sul fondo yyy situato fuori della zona edificabile;
che avverso questo giudizio A.________ presenta il 25 giugno 2012 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento;
che il ricorrente chiede inoltre di essere ammesso al beneficio del gratuito patrocinio;
che secondo l' art. 100 cpv. 1 LTF , il ricorso contro una decisione deve essere depositato presso il Tribunale federale entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione;
che, giusta l' art. 44 cpv. 1 LTF , i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono a partire dal giorno successivo;
che, conformemente all' art. 48 cpv. 1 LTF , il gravame deve essere consegnato al Tribunale federale oppure all'indirizzo di questo alla posta svizzera al più tardi l'ultimo giorno utile del termine;
che, come riconosciuto dal patrocinatore del ricorrente, la sentenza cantonale è stata intimata il 22 maggio 2012 e notificata il 23 maggio 2012;
che il termine di 30 giorni per impugnarla è quindi venuto a scadenza venerdì 22 giugno 2012, giorno feriale;
che il ricorso inoltrato al Tribunale federale, spedito il 25 giugno 2012, è pertanto tardivo e, di conseguenza, inammissibile;
che in tali circostanze la domanda di gratuito patrocinio non può essere accolta ( art. 64 cpv. 1 LTF );
che le spese inutili sono perciò pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF );
richiamati gli art. 108 cpv. 1 lett. a e 64 cpv. 3 LTF;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 2 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Gadoni