Ceneri Base Tunnel Access Road Appeal Concluded Moot
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a public law appeal against a decision by a federal department approving modifications to a project related to the expansion of access to a cantonal road near a residential property. The modification included the removal of an existing vehicle access for the property owner, who contested the decision. After a series of suspensions in the appeal process, the property owner ultimately requested to withdraw the appeal, having received a new access plan and compensation for costs incurred. The federal tribunal determined the case to be moot and decided on the allocation of judicial expenses.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 71 LTF, Art. 72 PC, Art. 116 cpv. 1 LEspr, art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; Ceneri Base Tunnel Access Road Appeal Concluded Moot: The modification included the removal of an existing vehicle access for the property owner, who contested the decision. After a series of suspensions in the appeal process, the property owner ultimately requested to withdraw the appeal, having received a new access plan and compensation for costs incurred. The federal tribunal determined the case to be moot and decided on the allocation of judicial expenses.
Schlagwörter
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KI-generiertCited to justify the decision by the single judge to strike the case from the roll as it became moot.
Cited by analogy for the summary resolution regarding the termination of the proceedings and the allocation of costs.
Cited as the basis for charging the procedural costs to the expropriating party.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_321/2008
Decreto del 10 marzo 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Broggini,
ricorrente,
contro
AlpTransit San Gottardo SA.
Oggetto
approvazione dei piani della galleria di base del Ceneri - modifica di progetto "sistemazione accessi strada cantonale - Tirata di Cadenazzo",
ricorso contro la decisione emanata il 12 giugno 2008
dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale
dei trasporti.
Considerando:
che il 28 ottobre 2005 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) ha approvato i piani della galleria di base del Ceneri;
che il 4 aprile 2007 AlpTransit San Gottardo SA (ATG) ha presentato al DATEC la modifica del progetto "sistemazione accessi strada cantonale - Tirata di Cadenazzo", che prevede, tra l'altro, la soppressione dell'accesso veicolare esistente alla casa di abitazione di A.________;
che, con decisione del 12 giugno 2008, il DATEC ha approvato il progetto predisponendo determinati oneri, nel senso che ATG dovrà definire di comune accordo con i proprietari interessati l'accesso alle loro proprietà, ritenuto che la soluzione convenuta gli dovrà essere comunicata (dispositivo n. 2.9);
che avverso questa decisione A.________ ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
che, su istanza del ricorrente, la procedura ricorsuale è stata sospesa più volte e che, infine, con scritto del 15 febbraio 2010, il ricorrente, rilevato che l'autorità federale ha approvato il piano d'accesso alla sua proprietà e gli ha riconosciuto il diritto a un'indennità per ripetibili, ha chiesto di stralciare dai ruoli il ricorso, di esentarlo da spese giudiziarie e di attribuirgli ripetibili della sede federale;
che il presidente o il giudice dell'istruzione decide, quale giudice unico, circa lo stralcio delle cause divenute prive di oggetto ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e che il Tribunale, udite le parti, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite ( art. 71 LTF in relazione, per analogia, con l' art. 72 PC ; cfr. DTF 125 V 373 consid. 2a; 118 Ia 488 consid. 4);
che il DATEC condivide lo stralcio della procedura, compresa la liquidazione delle relative indennità;
che anche ATG, con osservazioni del 4 marzo 2010, rileva di riconoscere le spese e il patrocinio orario sulla base delle fatture inoltrate il 14 gennaio 2010 dal ricorrente al DATEC, precisando che gli rifonderà le ripetibili derivanti dalla procedura ricorsuale dinanzi al Tribunale federale;
che, conformemente all' art. 116 cpv. 1 LEspr , le spese di procedura, sono addossate all'espropriante, che rifonderà al ricorrente l'indennità per ripetibili riconosciuta con le osservazioni del 4 marzo 2010;
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico di Alptransit San Gottardo SA, che rifonderà al ricorrente l'indennità riconosciuta nelle osservazioni del 4 marzo 2010.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, a AlpTransit San Gottardo SA e al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, Ufficio federale dei trasporti.
Losanna, 10 marzo 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri