Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_31/2025 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Access to Penitentiary Documents Lacking Requisite Legal Reasoning

Geschäftsnummer 1C_31/2025
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Il 10 febbraio 2022 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni (Divisione) ha preso posizione, considerandola irricevibile ai sensi della legge ticinese sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), su un'istanza di accesso a documenti inoltrata da A.________ in relazione a una struttura carceraria e al Manuale del Giudice di pace. Dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, l'8 aprile 2022 la Divisione ha respinto formalmente l'istanza.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 26 cpv. 1 LPAmm, Art. 42 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Federal Supreme Court Dismisses Appeal on Access to Penitentiary Documents Lacking Requisite Legal Reasoning: Dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, l'8 aprile 2022 la Divisione ha respinto formalmente l'istanza.

Schlagwörter

KI-generiert
Zugang zu Dokumenten Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Strafvollzugsrecht Einrede der Verfassungswidrigkeit kostenloses Verfahren Verwaltungstransparenz

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 26 cpv. 1 LPAmm
Ha osservato che il procedimento è retto dalla legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e quindi dal principio inquisitorio, sottolineando che le parti, secondo il principio della buona fede, sono nondimeno tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 26 cpv.
Art. 42 LTF
Art. 97 cpv. 1 LTF
Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
Used to decide on the manifestly inadmissible appeal via the simplified procedure.
art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF
Used to rule on the waiver of judicial costs due to the appellant's financial situation.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the manifestly inadmissible appeal via the simplified procedure.

art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF

Used to rule on the waiver of judicial costs due to the appellant's financial situation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_31/2025

Sentenza del 28 gennaio 2025

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Haag, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Divisione della giustizia,

piazza Governo 7, 6501 Bellinzona,

Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza del Cantone Ticino, piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Protezione dei dati; accesso a documenti,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 dicembre 2024 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2024.1).

Fatti:

A. Il 10 febbraio 2022 la Divisione della giustizia del Dipartimento delle istituzioni (Divisione) ha preso posizione, considerandola irricevibile ai sensi della legge ticinese sull'informazione e la trasparenza dello Stato del 15 marzo 2011 (LIT; RL 162.100), su un'istanza di accesso a documenti inoltrata da A.________ in relazione a una struttura carceraria e al Manuale del Giudice di pace. Dopo l'insuccesso della procedura di mediazione, l'8 aprile 2022 la Divisione ha respinto formalmente l'istanza.

B. Con decisione del 4 dicembre 2023 la Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza (CC-PDT) ha parzialmente accolto il ricorso dell'istante in relazione all'accesso, previa anonimizzazione, al citato Manuale. Adito dall'interessata, con giudizio del 18 dicembre 2024 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto in quanto ammissibile il ricorso.

C. Contro questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di pronunciare un nuovo giudizio.

Non è stato ordinato uno scambio di scritti.

Diritto:

1.

1.1.

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (

DTF 150 II 346

consid. 1.1).

1.2.

Il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto (

art. 42 cpv. 1 e 2 LTF

;

DTF 148 IV 205

consid. 2.6;

146 IV 297

consid. 1.2). Il Tribunale federale, che non è un'istanza di appello, esamina in linea di principio solo le censure sollevate (

DTF 150 I 50

consid. 3.3.1).

1.3.

La Corte cantonale, precisata la definizione di documento ai sensi degli art. 8 cpv. 1 LIT e 8 cpv. 1 del relativo regolamento del 5 settembre 2012 (RLIT; RL 162.110), richiamata la dottrina cantonale, ha stabilito che il documento dev'essere preesistente alla richiesta d'accesso. Ha osservato che il procedimento è retto dalla legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAmm; RL 165.100) e quindi dal principio inquisitorio, sottolineando che le parti, secondo il principio della buona fede, sono nondimeno tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 26 cpv. 1 LPAmm). Si è poi espressa sulla portata dell'onere della prova riguardo alla contestata inesistenza di una circostanza di fatto. Ha rilevato che secondo la Divisione i documenti richiesti non esistono e che la CC-PDT ha esperito un'istruttoria, raccogliendo informazioni dalle parti. Sulla base di tali accertamenti la Corte cantonale ha ritenuto che non sussistono indizi che permetterebbero di ritenere l'esistenza della documentazione richiesta, considerando quindi altamente verosimile che la documentazione litigiosa non esiste, spiegando compiutamente e in dettaglio tale conclusione, rilevando che non sussiste alcun obbligo legale di allestire una tale documentazione.

1.4.

La ricorrente, limitandosi a osservare che non sarebbe credibile che gli asseriti atti non sarebbero stati registrati da nessuna parte, disattendendo il suo obbligo di motivazione (

art. 42 LTF

), non tenta di dimostrare perché l'accertamento dei fatti (art. 105 cpv. 1 in relazione con l'

art. 97 cpv. 1 LTF

;

DTF 150 II 346

consid. 1.6) e la valutazione delle prove (

DTF 150 IV 360

consid. 3.2.1) operati dalla Corte cantonale sarebbero addirittura insostenibili e quindi arbitrari. Ora, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, la ricorrente è tenuta, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (

DTF 142 III 364

consid. 2.4 in fine). Né essa sostiene che la Corte cantonale avrebbe applicato in maniera arbitraria la LIT.

2.

2.1.

Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

.

2.2.

Vista la situazione finanziaria della ricorrente, si può rinunciare eccezionalmente a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF).

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alla ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e la trasparenza nonché al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 gennaio 2025

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Haag

Il Cancelliere: Crameri