Property Owner v. Cantonal Government (Timeliness of Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, an individual sought a post-factum building permit for the installation of a window from the Municipality of Locarno. The request was denied by the municipality, and this decision was upheld by the Council of State of the Republic and Canton of Ticino. The property owner appealed to the Ticino Cantonal Administrative Court, which rejected the appeal due to its apparent tardiness. Following this, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, attempting to contest the earlier decisions.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Property Owner v. Cantonal Government (Timeliness of Appeal): The request was denied by the municipality, and this decision was upheld by the Council of State of the Republic and Canton of Ticino. The property owner appealed to the Ticino Cantonal Administrative Court, which rejected the appeal due to its apparent tardiness. Following this, the individual filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal, attempting to contest the earlier decisions.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure provided for in this article due to insufficient motivation.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs following the outcome of the case.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_285/2020
Sentenza del 5 giugno 2020
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Municipio di Locarno,
Dipartimento del territorio del Cantone Ticino, Ufficio delle domande di costruzione,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2020
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (inc. n. 52.2020.186).
Considerando:
che, con decisione del 20 giugno 2018, il Municipio di Locarno ha negato ad A.________ il rilascio di una licenza edilizia a posteriori per l'apertura di una finestra, ordinando di richiuderla, decisione confermata dal Consiglio di Stato;
che, adito dalla proprietaria, con giudizio del 27 aprile 2020 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo, accertata la palese tardività del gravame, lo ha dichiarato irricevibile;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 145 I 239 consid. 2);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto ( DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380);
che la ricorrente si limita ad addurre d'aver adito la Corte cantonale con un asserito ricorso per denegata giustizia, rilevando, in maniera ininfluente, che secondo l'art. 68 cpv. 4 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 un tale gravame può essere interposto in ogni momento;
che, disattendendo il suo obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ), ella non si confronta con la tesi del giudizio impugnato relativa alla tardività dell'impugnazione della decisione governativa che confermava il diniego del rilascio di una licenza edilizia a posteriori;
che la ricorrente misconosce infatti che non si sarebbe in presenza di un diniego di giustizia quando, come in concreto, l'autorità ha statuito, né sussisterebbe un ritardo ingiustificato per il fatto che la decisione governativa poi emanata non andrebbe nel senso da lei desiderato (sentenza 1B_314/2018 del 12 luglio 2018 consid. 2.1);
che il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può pertanto essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al rappresentante della ricorrente, al Municipio di Locarno, al Dipartimento del territorio, Ufficio delle domande di costruzione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 5 giugno 2020
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Chaix
Il Cancelliere: Crameri