Driver v. Cantonal Traffic Section (License Revocation Appeal)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who had their driving license revoked for one month by the relevant traffic authority after being penalized for speeding in Zurich, where they were recorded driving at 71 km/h in a 50 km/h zone. Following this, both the Cantonal Council and a local administrative court upheld the revocation decision. The individual subsequently filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, seeking to contest the decision without adhering to the legally established appeal deadline. The Tribunal noted that the appeal was insufficiently motivated and could not be considered on its merits, leading to a declaration of the appeal's inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 47 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Driver v. Cantonal Traffic Section (License Revocation Appeal): Following this, both the Cantonal Council and a local administrative court upheld the revocation decision. The individual subsequently filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal, seeking to contest the decision without adhering to the legally established appeal deadline. The Tribunal noted that the appeal was insufficiently motivated and could not be considered on its merits, leading to a declaration of the appeal's inadmissibility.
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KI-generiertThe appeal was declared inadmissible based on this procedural rule due to insufficient substantiation.
The court ordered the appellant to bear the judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_256/2013
Sentenza del 15 ottobre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Sezione della circolazione del Cantone Ticino , Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino , 6500 Bellinzona.
Oggetto
revoca della licenza per condurre,
ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2013
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che il 12 marzo 2009 A.________, nato nel 1927, ha circolato nell'abitato di Zurigo a una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 71 km/h, laddove vige un limite generale di 50 km/h;
che il 15 giugno 2009, lo "Statthalteramt" del Distretto di Zurigo gli ha pertanto inflitto una multa di fr. 520.--: questa decisione è cresciuta in giudicato e l'automobilista ha pagato la multa e le relative spese;
che, preso atto del giudizio penale, il 15 aprile 2013 la Sezione della circolazione ha revocato all'interessato la licenza di condurre per la durata minima di un mese, decisione confermata il 19 giugno 2013 dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino e, con sentenza del 27 agosto 2013, dal Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso la decisione della Corte cantonale A.________ inoltra un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendo in sostanza, prorogato il termine di ricorso stabilito dalla legge, di annullarla;
che il Tribunale federale ha comunicato al ricorrente che il termine di ricorso perentorio di 30 giorni, stabilito dalla legge ( art. 100 cpv. 1 LTF ), non può essere prorogato ( art. 47 cpv. 1 LTF );
che il ricorrente non ha completato il suo gravame entro tale termine;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 138 I 367 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ( art. 42 cpv. 1 LTF ) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, ritenuto che il ricorrente, limitandosi in sostanza ad addurre di non aver potuto prendere conoscenza della decisione penale di condanna, sebbene abbia pagato la multa e le relative spese, non si confronta del tutto con i diversi motivi posti a fondamento del giudizio impugnato, nell'ambito del quale è stata trattata anche la citata censura;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della circolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 15 ottobre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri