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1C_229/2012 KI-generiert

Appeal Regarding Driving License Revocation and Formal Inadmissibility

Geschäftsnummer 1C_229/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves the appeal of an individual against the revocation of their driving license, which was initially imposed for a duration of two months due to a traffic incident caused by the individual. The revocation decision was made by the driving authority and supported by the Council of State. The individual filed a challenge to this decision at the cantonal administrative court, which ruled the appeal as inadmissible. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking a reassessment of the facts and evaluation of evidence, arguing procedural violations. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently motivated and unable to address the merits of the case.

Legislator-Regeste

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Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Regarding Driving License Revocation and Formal Inadmissibility: The revocation decision was made by the driving authority and supported by the Council of State. The individual filed a challenge to this decision at the cantonal administrative court, which ruled the appeal as inadmissible. Subsequently, the individual escalated the matter to the Federal Tribunal, seeking a reassessment of the facts and evaluation of evidence, arguing procedural violations. However, the Federal Tribunal found the appeal insufficiently motivated and unable to address the merits of the case.

Schlagwörter

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Entzug der Konzession Fahren ohne Berechtigung Ausstandsverfahren Rückzug des Rechtsbegehrens bisheriger Rechtsstatus Strassenverkehrsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal using the simplified procedure because it was manifestly insufficiently motivated.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the court costs due to losing the case.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_229/2012

Sentenza del 25 maggio 2012

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6500 Bellinzona,

Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.

Oggetto

revoca della licenza di condurre,

ricorso contro la sentenza emanata il 6 aprile 2012

dal giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Considerando:

che A.________, nato nel 1963, già interessato da provvedimenti iscritti nel 2003 e nel 2006 nel registro automatizzato delle misure amministrative, il 16 marzo 2010 ha provocato un incidente mentre guidava un autocarro;

che il 13 maggio 2011 la Sezione della circolazione gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi, decisione confermata il 1° febbraio 2012 dal Consiglio di Stato poiché il provvedimento era ormai cresciuto in giudicato e l'insorgente non poteva scegliere a suo piacimento il periodo durante il quale scontare la revoca;

che con giudizio del 6 aprile 2012 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha dichiarato irricevibile un ricorso dell'interessato;

che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di procedere a un nuovo apprezzamento dei fatti e a una nuova valutazione delle prove;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 136 II 497 consid. 3);

che secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che in concreto queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta affatto con i motivi formali posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale, segnatamente l'accertata tardività del ricorso sulla base della finzione secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario, poiché altrimenti il ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli, prassi illustrata dal giudice delegato e non censurata dal ricorrente;

ch'egli neppure critica la motivazione abbondanziale esposta nella decisione impugnata, secondo la quale già il ricorso proposto al Consiglio di Stato era improponibile, poiché diretto contro un mero provvedimento confermativo che ribadiva semplicemente la già pronunciata revoca di due mesi;

che quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, il ricorrente è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 133 IV 119 consid. 6.3);

che nel caso di specie egli si limita semplicemente a criticare la valutazione dei fatti e l'apprezzamento delle prove posti a fondamento delle condanne pronunciate nel 2003, 2006 e 2010, senza confrontarsi con le citate motivazioni formali dell'impugnato giudizio;

che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 25 maggio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri