Federal Supreme Court Case Termination Due to Appeal Withdrawal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA property owner filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal against a February 2010 decision by the Administrative Court of the canton, which upheld an order for the demolition of unauthorized construction works carried out on a farm. Following the decision, the property owner chose to withdraw the appeal. Consequently, the Federal Tribunal decided to strike the case from its rolls due to the withdrawal and determined that no court fees would be incurred or charged for this matter.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 2 LTF, art. 32 cpv. 1 e 2 LTF, art. 68 cpv. 1 e 3 LTF; Federal Supreme Court Case Termination Due to Appeal Withdrawal: Following the decision, the property owner chose to withdraw the appeal. Consequently, the Federal Tribunal decided to strike the case from its rolls due to the withdrawal and determined that no court fees would be incurred or charged for this matter.
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KI-generiertUsed to justify the decision to strike the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Used to justify the decision to waive the collection of judicial costs upon withdrawal of the appeal.
Used to justify the decision not to award cost indemnities to the opposing party and public bodies.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (1)
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_226/2010
Decreto del 15 aprile 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Martino Luminati,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinata dall'avv. Marco Pool,
opponente,
Comune di X.________,
Ufficio per lo sviluppo del territorio dei Grigioni, Grabenstrasse 1, 7001 Coira.
Oggetto
decreto di ripristino,
ricorso contro la sentenza del 2 febbraio 2010 emanata dal Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni,
5a Camera.
Considerando:
che, per quanto qui interessa, con sentenza del 2 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha respinto un ricorso di A.________ concernente l'ordinata demolizione di tutti gli interventi edilizi apportati, senza il necessario permesso di costruzione, a una cascina sita sull'altro territorio del Comune di X.________;
che avverso questa decisione il proprietario ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale;
che con scritto del 15 aprile 2011 il ricorrente dichiara di ritirare il gravame;
che il presidente della Corte, o il giudice dell'istruzione, decide quale giudice unico circa lo stralcio delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );
che la vicina B.________ ha rinunciato a produrre osservazioni all'impugnativa, per cui non le sono, come agli enti pubblici, accordate ripetibili della sede federale ( art. 68 cpv. 1 e 3 LTF );
che nella fattispecie si può rinunciare a prelevare spese;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Comune di X.________, all'Ufficio per lo sviluppo del territorio, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni, 5a Camera, e all'Ufficio federale dello sviluppo territoriale.
Losanna, 15 aprile 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri