Driver License Revocation Upheld Despite Prior Sanction
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was recorded driving at a speed of 129 km/h in a zone with an 80 km/h limit on the A4 highway near Arth, in connection with a construction site, on April 1, 2018. As a result, their driving license was revoked for four months by the traffic authority of the Canton of Ticino, a decision later confirmed by the State Council. The individual's appeal to the Cantonal Administrative Tribunal was denied, as the appeal was deemed without a chance of success. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the administrative tribunal's decision, suggesting that recent changes to sanctions by the Federal Council might alter the context, and seeking legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and therefore inadmissible, although it waived the judicial fees due to the individual's financial situation.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Driver License Revocation Upheld Despite Prior Sanction: As a result, their driving license was revoked for four months by the traffic authority of the Canton of Ticino, a decision later confirmed by the State Council. The individual's appeal to the Cantonal Administrative Tribunal was denied, as the appeal was deemed without a chance of success. Subsequently, the individual appealed to the Swiss Federal Tribunal, challenging the administrative tribunal's decision, suggesting that recent changes to sanctions by the Federal Council might alter the context, and seeking legal aid. However, the Federal Tribunal found the appeal to be insufficiently motivated and therefore inadmissible, although it waived the judicial fees due to the individual's financial situation.
Schlagwörter
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on insufficient grounds (simplified procedure).
Used to exceptionally waive the collection of court fees due to the appellant's precarious financial situation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C_224/2022
Sentenza del 2 maggio 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Kneubühler, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino,
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino, 6501 Bellinzona.
Oggetto
Revoca della licenza di condurre veicoli a motore,
ricorso contro la sentenza emanata il 15 marzo 2022 dal Tribunale cantonale amministrativo (52.2019.367).
Considerando:
che il 1° aprile 2018, alle ore 3.30, ad Arth sull'autostrada A4 in direzione di Goldau, in concomitanza con un cantiere stradale, A.________ ha circolato a bordo di un'autovettura alla velocità di 129 km/h (già dedotto il margine di tolleranza) su un tratto in cui vigeva il limite di 80 km/h;
che la relativa sanzione penale è stata confermata in ultima istanza dal Tribunale federale con sentenza 6B_1397/2020 del 23 agosto 2021;
che con decisione del 31 agosto 2018 la Sezione della circolazione ha revocato all'interessato la licenza di condurre veicoli a motore per la durata di quattro mesi, decisione confermata dal Consiglio di Stato;
che, adito dall'interessato, con giudizio del 15 marzo 2022, il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il ricorso e la domanda di assistenza giudiziaria, poiché il gravame appariva fin dall'inizio sprovvisto della possibilità di esito positivo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare specifiche conclusioni;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 147 I 333 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
che disattendendo del tutto tale obbligo, il ricorrente, limitandosi a rilevare che nel 2022 il Consiglio federale modificherebbe alcune sanzioni e ch'egli aveva chiesto di concedergli l'assistenza giudiziaria, non si confronta minimamente con le differenti, esaustive e approfondite motivazioni poste a fondamento dell'impugnata sentenza;
che pertanto il gravame, manifestamente non motivato in modo sufficiente, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che, vista la precaria situazione finanziaria del ricorrente, si può nondimeno eccezionalmente rinunciare a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente decreta:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.
Losanna, 2 maggio 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Kneubühler
Il Cancelliere: Crameri