Property Owner v. Cantonal Authorities (Non-Payment of Judicial Costs)
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertIn this case, a resident sought retroactive building permission for the installation of a garage door on their property, which had been denied by the local municipality and subsequently reaffirmed by the cantonal government and an administrative tribunal. The resident contested this decision at the Federal Tribunal but failed to pay the required court fees within the specified deadlines. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of payment.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 62 cpv. 1 LTF, Art. 62 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 3 LTF, Art. 68 cpv. 3 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF; Property Owner v. Cantonal Authorities (Non-Payment of Judicial Costs): The resident contested this decision at the Federal Tribunal but failed to pay the required court fees within the specified deadlines. Consequently, the appeal was declared inadmissible due to the lack of payment.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertCited in the context of the procedural ruling that led to the decision.
The appeal is declared inadmissible because the required advance payment for court costs was not made.
Used to allocate court costs to the appellant because they caused unnecessary expenses.
Used to state that no court cost reimbursements are granted to the winning authority.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_212/2012
Sentenza del 9 luglio 2012
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Rossano Guggiari,
ricorrente,
contro
Municipio di X.________,
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona.
Oggetto
licenza edilizia,
ricorso contro la sentenza emanata il 1° marzo 2012 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 1° aprile 2011 il Municipio di X.________ ha ribadito il rifiuto di rilasciare a A.________ una licenza edilizia a posteriori per la posa di un portone dell'autorimessa sita sul suo fondo ordinando la rimozione dell'opera, provvedimento confermato dal Consiglio di Stato e, con giudizio del 1° marzo 2012, dal Tribunale cantonale amministrativo;
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso (in materia di diritto pubblico) con richiesta di effetto sospensivo al Tribunale federale;
che con decreto presidenziale del 7 maggio 2012 il ricorrente è stato invitato a fornire, entro il 21 maggio seguente, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.-- ( art. 62 cpv. 1 LTF );
che, scaduto infruttuoso detto termine, con ulteriore decreto presidenziale del 5 giugno 2012 al ricorrente è stato fissato un termine suppletorio, scadente il 18 giugno successivo, per versare l'anticipo richiesto;
che il ricorrente non ha versato l'anticipo richiesto né ha inoltrato alla Cassa del Tribunale federale un'attestazione di Postfinance o della banca che certifichi l'avvenuto addebito;
che, pertanto, come espressamente indicato nel secondo decreto presidenziale, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile ( art. 62 cpv. 3 LTF );
che le spese inutili, visto che il Tribunale federale ha ordinato lo scambio di scritti sulla domanda provvisionale, sono pagate da chi le causa ( art. 66 cpv. 3 LTF ), ricordato che, di regola, non si accordano ripetibili alle autorità vincenti ( art. 68 cpv. 3 LTF ; DTF 134 II 117 );
che l'emanazione della presente sentenza rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo;
richiamato l' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. Non si accordano ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Municipio di X.________, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.
Losanna, 9 luglio 2012
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri