Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_18/2019 KI-generiert

Citizen Appeal on Equestrian Funding Contribution Inadmissible

Geschäftsnummer 1C_18/2019
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a municipality proposed a special credit allocation of 50,000 Swiss francs to support the development of a new training field and the renovation of a competition field for an equestrian event. The municipal council approved this credit, contingent upon obtaining the necessary construction permits. A resident contested this decision, arguing that it was unlawful and that the municipal council had not been comprehensively informed. Her appeal was initially rejected by the State Council and subsequently by the Cantonal Administrative Court. She then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the previous decision annulled or referred back to the cantonal court for reassessment. The resident contested the issuance and conditions of the construction permit and argued that the financial contribution was inadequate and indicative of an abuse of construction rights. However, she did not demonstrate a particular personal impact from the municipal decision and thus faced limitations in her legal standing.

Legislator-Regeste

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Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF, Art. 82 lett. c LTF, Art. 89 cpv. 3 LTF, Art. 11 LOC, Art. 209 LOC, Art. 89 cpv. 1 lett. a LTF; Citizen Appeal on Equestrian Funding Contribution Inadmissible: The municipal council approved this credit, contingent upon obtaining the necessary construction permits. A resident contested this decision, arguing that it was unlawful and that the municipal council had not been comprehensively informed. Her appeal was initially rejected by the State Council and subsequently by the Cantonal Administrative Court. She then escalated the matter to the Swiss Federal Tribunal, seeking to have the previous decision annulled or referred back to the cantonal court for reassessment. The resident contested the issuance and conditions of the construction permit and argued that the financial contribution was inadequate and indicative of an abuse of construction rights. However, she did not demonstrate a particular personal impact from the municipal decision and thus faced limitations in her legal standing.

Schlagwörter

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Beschwerdelegitimation Gründe des öffentlichen Interesses Beitragsforderung passives Wahlrecht Untätigkeitsklage indirekte Wahl

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF
Used in the reasoning to establish the admissibility requirements, which are then negated by the finding of inadmissibility based on lack of standing.
Art. 82 lett. c LTF
Art. 89 cpv. 3 LTF
È tuttavia manifesto ch'ella non può prevalersene per impugnare la criticata risoluzione comunale: la circostanza che in materia di diritti politici il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa ( art. 89 cpv.
Art. 11 LOC
La risoluzione litigiosa non è stata tuttavia adottata dall'Assembla comunale, alla quale la ricorrente avrebbe potuto partecipare quale cittadina (art. 11 LOC), ma dal Consiglio comunale.
Art. 209 LOC
La ricorrente richiama a torto l'art. 209 LOC, relativo alla legittimazione di ogni cittadino del Comune a impugnare le decisioni degli organi comunali nella sede cantonale.
Art. 89 cpv. 1 lett. a LTF
Certo, la ricorrente accenna d'aver partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore ( art. 89 cpv. 1 lett. a LTF ) : non dimostra tuttavia, né ciò è ravvisabile in concreto, che sarebbe particolarmente toccata dalla criticata decisione (lett.
Art. 89 cpv. 1 LTF
Used in the reasoning to discuss the appellant's standing, which is central to the finding of inadmissibility.
Art. 29 cpv. 2 Cost
La decisione impugnata non viola inoltre il suo diritto di essere sentita, ritenuto ch'essa, contrariamente all'assunto ricorsuale, si esprime sulle censure pertinenti e non lede quindi l'obbligo di motivare le sentenze ( art. 29 cpv. 2 Cost.

Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose the judicial costs on the appellant because the appeal was dismissed.

Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF

Used in the reasoning to establish the admissibility requirements, which are then negated by the finding of inadmissibility based on lack of standing.

Art. 89 cpv. 1 LTF

Used in the reasoning to discuss the appellant's standing, which is central to the finding of inadmissibility.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_18/2019

Sentenza del 28 gennaio 2019

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Chaix, Presidente,

Karlen, Muschietti,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

1. Comune di Ascona, rappresentato dal Municipio,

2. Presidente del Consiglio comunale di Ascona,

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione degli enti locali,

Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino.

Oggetto

Stanziamento di un credito straordinario quale contributo per l'investimento per il nuovo campo di allenamento e per il risanamento di un campo di gara in favore di un concorso ippico,

ricorso contro la sentenza emanata il 16 novembre 2018 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.500).

Fatti:

A. Il 30 agosto 2016 il Municipio di Ascona ha licenziato un messaggio con il quale ha chiesto al Consiglio comunale di stanziare un credito di fr. 50'000.-- quale contributo all'investimento per il nuovo campo di allenamento e per il risanamento di quello di gara in favore del Concorso ippico di Ascona. Il credito è subordinato al conseguimento e al passaggio in giudicato della relativa licenza edilizia. Il 4 ottobre seguente il Consiglio comunale ha approvato il credito.

B. A.________ ha impugnato questa risoluzione dinanzi al Consiglio di Stato, che con decisione del 23 agosto 2017 ne ha respinto il ricorso. Adita dall'interessata, con giudizio del 16 novembre 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ha respinto il gravame.

C. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame l'effetto sospensivo, in via principale di annullare la decisione impugnata, subordinatamente di rinvia-re la causa alla Corte cantonale per nuovo giudizio.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 144 V 283 consid. 1; 143 IV 357 consid. 1).

1.2. Presentato tempestivamente contro una decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF), relativo allo stanziamento di un credito per un progetto edilizio, del quale la ricorrente critica la licenza edilizia rilasciata a posteriori, il ricorso in materia di diritto pubblico è di massima ammissibile.

1.3. Qualora, come nella fattispecie, la legittimazione a ricorrere, tutt'altro che pacifica contrariamente all'assunto ricorsuale, non sia evidente di primo acchito, spetta all'insorgente dimostrarla ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 142 V 395 consid. 3.1 pag. 397; 133 II 400 consid. 2 pag. 404). La ricorrente adduce d'essere particolarmente toccata dalla decisione impugnata poiché sarebbe stato violato l'art. 212 lett. d della legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), secondo cui le decisioni degli organi comunali sono annullabili se conseguenti a pratiche illecite, oppure vi fossero stati disordini o intimidazioni tali da presumere che i cittadini non abbiano potuto esprimere liberamente il loro voto. Nella misura in cui sostiene che il Municipio non avrebbe informato in maniera oggettiva ed esauriente i Consiglieri comunali parrebbe volersi avvalere implicitamente della possibilità di inoltrare un ricorso concernente il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari ai sensi dell'art. 82 lett. c LTF, norma ch'ella non richiama. È tuttavia manifesto ch'ella non può prevalersene per impugnare la criticata risoluzione comunale: la circostanza che in materia di diritti politici il diritto di ricorrere spetta a chiunque abbia diritto di voto nell'affare in causa ( art. 89 cpv. 3 LTF ) concerne infatti solo le votazioni e le elezioni cui possono partecipare le persone aventi qualità di cittadini, poiché il suo scopo è quello di proteggere l'esercizio dei loro diritti politici.

La risoluzione litigiosa non è stata tuttavia adottata dall'Assembla comunale, alla quale la ricorrente avrebbe potuto partecipare quale cittadina (art. 11 LOC), ma dal Consiglio comunale. Ora, se condo la costante giurisprudenza, con la quale la ricorrente non si confronta, nell'ambito di votazioni indirette, ossia di votazioni che si svolgono in seno a un organo rappresentativo, come un Consiglio comunale, o un Parlamento cantonale e ancor meno, come nella fattispecie, nell'ambito dei suoi atti preparatori, il diritto di voto dei cittadini non può essere violato. Il ricorso per violazione del diritto di voto non è dato nemmeno per contestare la maniera con la quale un organo rappresentativo approva i rapporti di determinate Commissioni ( DTF 134 I 172 consid. 1.3.3; 131 I 366 consid. 2.1; sentenza 1C_433/2014 del 13 ottobre 2014 consid. 1.3.1 e rinvii). L'implicito ricorso per violazione del diritto di voto è inammissibile per assenza di un atto impugnabile e di legittimazione.

1.4. La ricorrente richiama a torto l'art. 209 LOC, relativo alla legittimazione di ogni cittadino del Comune a impugnare le decisioni degli organi comunali nella sede cantonale. In effetti, la legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale è retta esclusivamente dalla LTF, segnatamente per il ricorso in materia di diritto pubblico dall'art. 89 cpv. 1. Certo, la ricorrente accenna d'aver partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore ( art. 89 cpv. 1 lett. a LTF ) : non dimostra tuttavia, né ciò è ravvisabile in concreto, che sarebbe particolarmente toccata dalla criticata decisione (lett. b), né adduce quale interesse degno di protezione avrebbe al suo annullamento o alla sua modifica (lett. c). Un siffatto interesse risiede nel fatto di evitare un pregiudizio materiale o ideale che la decisione impugnata potrebbe comportare. In assenza della necessaria relazione speciale sufficientemente stretta, la sussistenza di un semplice interesse indiretto o esclusivamente di un interesse pubblico generale, non fonda alcuna qualità di parte ( DTF 142 II 451 consid. 3.4.1 pag. 457 seg.). Il ricorso presentato da un privato nell'interesse generale è inammissibile, essendo esclusa l'azione popolare ( DTF 142 II 451 consid. 3.4.1 e 3.4.2 pag. 457 seg., 80 consid. 1.4.1 pag. 83). La qualità di estimatrice della natura cui accenna la ricorrente non le conferisce chiaramente una posizione personale giuridicamente protetta ai sensi dell' art. 89 cpv. 1 LTF , in gioco essendo la tutela di compiti pubblici. La ricorrente non è toccata in una misura e con un'intensità maggiori rispetto alla generalità dei cittadini, né il funzionamento degli organismi pubblici o politici può costituire l'oggetto di un ricorso previsto per la tutela di diritti individuali. L'indicazione nei rimedi di diritto della possibilità di presentare un ricorso al Tribunale federale non fonda chiaramente la legittimazione a inoltrarlo, qualora non ne siano date le premesse. Il ricorso, presentato a mera tutela di un presunto interesse pubblico, è quindi inammissibile ( DTF 141 II 50 consid. 2.1 pag. 52).

2.

2.1. La ricorrente critica le modalità del rilascio e le condizioni poste nella licenza edilizia a posteriori concessa il 4 aprile 2017, permesso che al suo dire sarebbe oggetto di un ricorso presentato dall'organizzatrice del concorso ippico dinanzi alla Corte cantonale. Non adduce tuttavia d'averlo impugnato anch'ella, né accenna a una sua eventuale veste di vicina (sulla legittimazione del vicino vedi DTF 141 II 50 consid. 2.1; 140 II 214 consid. 2.3 pag. 219). In quanto diretto contro la licenza edilizia in sanatoria il ricorso sarebbe del resto prematuro e quindi inammissibile anche per mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF). La decisione impugnata non viola inoltre il suo diritto di essere sentita, ritenuto ch'essa, contrariamente all'assunto ricorsuale, si esprime sulle censure pertinenti e non lede quindi l'obbligo di motivare le sentenze ( art. 29 cpv. 2 Cost. ; DTF 142 II 154 consid. 4.2 pag. 157).

2.2. Sostiene poi che la Corte cantonale avrebbe dovuto esaminare l'asserita inadeguatezza del contributo litigioso in relazione alla criticata esecuzione dei lavori oggetto della licenza edilizia in sanatoria, la cui esecuzione costituirebbe un evidente abuso edilizio. Ella, disattendendo il suo obbligo di motivazione ( art. 42 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286), non si confronta tuttavia con l'argomentazione della Corte cantonale, secondo cui la questione dell'adeguatezza sarebbe sottratta al suo sindacato (art. 69 cpv. 2 della legge ticinese sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013). La stessa conclusione vale per la criticata mancata sospensione del suo ricorso in attesa della decisione su quello dell'altra insorgente, visto ch'ella non critica i motivi posti a fondamento di tale diniego.

3. Il ricorso è quindi inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alle parti, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli enti locali, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Losanna, 28 gennaio 2019

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri