Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_145/2007 KI-generiert

A.________Ltd. v. Federal Supreme Court (Mutual Legal Assistance)

Geschäftsnummer 1C_145/2007
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a company that was linked to a fraudulent bankruptcy investigation in Italy, which led to the Swiss authorities being notified about a bank account associated with the company. Following this, a request for judicial assistance was made to Switzerland by Italian authorities to obtain information and seize the company’s assets. The Swiss authority agreed to the request and ordered a transfer of relevant documents and the seizure of the bank account. The company subsequently filed a public law appeal against this decision, seeking its annulment or a reduction of the data to be transmitted.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 107 cpv. 3 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; A.________Ltd. v. Federal Supreme Court (Mutual Legal Assistance): Following this, a request for judicial assistance was made to Switzerland by Italian authorities to obtain information and seize the company’s assets. The Swiss authority agreed to the request and ordered a transfer of relevant documents and the seizure of the bank account. The company subsequently filed a public law appeal against this decision, seeking its annulment or a reduction of the data to be transmitted.

Schlagwörter

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Rechtshilfe Pfändungsbegehren Finanzierungsrechnung Transaktion Geldwäscherei ausländischer Entscheid

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the final order to determine the allocation of court costs based on the outcome of the appeal.

Art. 84 LTF

Mentioned in the reasoning as the fundamental admissibility criterion for appeals in international judicial assistance cases, which justifies the final decision of inadmissibility of the appeal (although not explicitly cited in order 1, the basis for inadmissibility judgment revolves around this article's stipulations).

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_145/2007 /biz

Sentenza del 6 giugno 2007

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Aemisegger, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________Ltd.,

ricorrente, patrocinata dagli avv.ti Francesco Naef e Claudio Simonetti,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino,

palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,

II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.

Oggetto

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia (consegna di mezzi di prova e sequestro),

ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 maggio 2007 della II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 17 ottobre 2005 il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento di una società italiana. In tale ambito, le indagini penali esperite avrebbero evidenziato un'ipotesi di bancarotta fraudolenta. Il 9 febbraio 2006 l'Ufficio federale svizzero di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro comunicava all'Ufficio Italiano dei Cambi l'esistenza di un conto intestato alla A.________Ltd., il cui beneficiario economico è l'inquisito B.________. In relazione a questi fatti, il 9 febbraio 2006 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale per riciclaggio e ha presentato una rogatoria all'Italia tendente a verificare la connessione tra gli averi patrimoniali pervenuti in Svizzera e i fatti oggetto d'inchiesta all'estero.

B. L'8 novembre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria volta alla trasmissione degli atti del procedimento elvetico e al sequestro degli averi patrimoniali della citata relazione.

C. Il 22 gennaio 2007 l'autorità svizzera ha accolto la domanda e ordinato la trasmissione all'Italia, tra l'altro, della documentazione bancaria del menzionato conto, di cui è stato ordinato il sequestro. Con decisione del 21 maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso inoltrato dalla citata società.

D. Avverso questo giudizio la A.________Ltd. presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarlo unitamente alla decisione di chiusura, in via subordinata, di rinviare l'incarto all'autorità precedente per nuovo giudizio e, in via ancor più subordinata, di trasmettere unicamente gli estratti del conto a partire dal 1° gennaio 2005.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).

1.2 Conformemente all'art. 109 cpv. 1 in relazione con l' art. 107 cpv. 3 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF (sentenza 1C_125/2007 del 30 maggio 2007). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, ma non si tratta di un caso particolarmente importante. Al riguardo, la ricorrente si limita ad accennare al fatto che la causa concerne un dissesto finanziario con un passivo di circa 100 milioni di euro, ossia una somma fuori del comune, atta a fondare la competenza del Tribunale federale. Essa insiste tuttavia soltanto sull'argomento che l'applicazione del principio della proporzionalità costituirebbe un quesito giuridico di importanza fondamentale. La questione non dev'essere esaminata oltre, visto che, contrariamente all'assunto ricorsuale, la decisione impugnata non disattende la relativa giurisprudenza del Tribunale federale, correttamente interpretata, e applicata tenendo conto delle specificità del caso concreto. L'argomentazione proposta in via subordinata, secondo cui la prassi dell'utilità potenziale sulla quale si fonda il contestato giudizio dovrebbe essere riesaminata a seguito delle critiche mossele da una parte della dottrina, pareri peraltro già noti al Tribunale federale, non significa che il ricorso verte su una questione di principio. Neppure le critiche di merito sull'asserita carenza di una relazione sufficiente tra i fatti perseguiti all'estero e gli accrediti effettuati sul suo conto rivestono un'importanza fondamentale, il Tribunale penale federale non essendosi scostato in tale ambito dalla costante giurisprudenza.

2. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale.

Losanna, 6 giugno 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: