Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_139/2013 KI-generiert

Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Limited-Term Asset Restraint in Italian Mutual Assistance Case

Geschäftsnummer 1C_139/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international legal assistance from Italy regarding an individual accused of drug trafficking and money laundering. Initially, in 1996, Italian authorities sought assistance related to the seizure of a bank account belonging to the accused. Following ongoing investigations and a conviction for usury, in 2012 Italy requested a new seizure of assets thought to be linked to organized crime activities. The Swiss prosecution office acted upon this request, resulting in the continued seizure of approximately two million Swiss francs. The affected individual appealed against a decision reaffirming the seizure, claiming that the charges were baseless and had expired, leading to a legal dispute over the validity and continuation of the asset seizure.

Legislator-Regeste

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Art. 84 LTF, Art. 74a AIMP, Art. 84 cpv. 1 LTF, Art. 99 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Swiss Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Limited-Term Asset Restraint in Italian Mutual Assistance Case: Initially, in 1996, Italian authorities sought assistance related to the seizure of a bank account belonging to the accused. Following ongoing investigations and a conviction for usury, in 2012 Italy requested a new seizure of assets thought to be linked to organized crime activities. The Swiss prosecution office acted upon this request, resulting in the continued seizure of approximately two million Swiss francs. The affected individual appealed against a decision reaffirming the seizure, claiming that the charges were baseless and had expired, leading to a legal dispute over the validity and continuation of the asset seizure.

Schlagwörter

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Rechtshilfe internationale Geldwäscherei Fondsvermögen Bankauskunft Rechtsstellung Verbrechen gegen Personen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Cited in the operative part to impose court costs on the appellant because the appeal was dismissed (soccombenza).

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_139/2013

Sentenza del 7 febbraio 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Filippo Ferrari,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,

ricorso contro la sentenza emanata il 22 gennaio 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 10 ottobre 1996 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano ha inoltrato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di A.________ e altri, per traffico di sostanze stupefacenti e riciclaggio, sfociata nel sequestro di un suo conto bancario e nella trasmissione della relativa documentazione all'Italia. Sollecitato dalle autorità elvetiche, con scritto del 23 febbraio 2010, lo Stato richiedente, preannunciando una richiesta di confisca, ha postulato la conferma del sequestro, precisando che l'indagata è oggetto in Italia dell'applicazione di una misura definitiva di prevenzione cautelare antimafia personale e patrimoniale: è stata inoltre condannata in primo grado alla pena di sei anni di reclusione e a una multa per delitti di usura, commessi dal 2002 al 2005.

B. Il 16 luglio 2012 l'autorità estera ha presentato una nuova domanda di assistenza giudiziaria, nel quadro di un procedimento di misure di prevenzione aperto nei confronti della medesima persona, chiedendo il sequestro della citata relazione bancaria, sulla quale sospetta sia confluito il frutto di attività di criminalità organizzata (narcotraffico e usura), anche del di lei marito, presunto boss mafioso. Con decisione di entrata in materia e incidentale del 5 settembre 2012, il Ministero pubblico ticinese ha ordinato il sequestro degli averi ammontanti a circa due milioni di franchi. Con sentenza del 22 gennaio 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso della titolare del conto (dispositivo n. 1), fissando nondimeno al Ministero pubblico, tenuto conto che il sequestro perdura dal 2001, un termine di 90 giorni, a partire dalla crescita in giudicato di detta sentenza, per ottenere presso l'autorità rogante determinate informazioni (dispositivo n. 2), segnatamente sullo stato di avanzamento della procedura e sulla data entro la quale essa si pronuncerà sulla confisca degli averi litigiosi: in caso contrario il conto dovrà essere dissequestrato.

C. Avverso questo giudizio A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo di annullarne il dispositivo n. 1.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se, tra l'altro, come nella fattispecie, concerne un sequestro e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Ciò non è il caso quando la criticata decisione non si scosta dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 137 IV 25 consid. 2.2 inedito; 136 IV 16 consid. 1 inedito) o non si ponga una questione giuridica di principio ( DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4).

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento ( DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1). Spetta alla ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 133 IV 131 consid. 3). Come si vedrà, l'atto di ricorso disattende in larga misura queste esigenze di motivazione.

1.2 Il ricorso è diretto contro una decisione con la quale è stato confermato il mantenimento del sequestro degli averi depositati sul conto della ricorrente, ma non la loro consegna a scopo di confisca o di restituzione allo Stato richiedente nel quadro dell' art. 74a AIMP . Si tratta quindi di massima di una decisione incidentale, impugnabile al Tribunale federale, secondo l'art. 93 cpv. 2 secondo periodo LTF, qualora siano adempiute le condizioni di cui al suo capoverso 1. In concreto non occorre esaminare ulteriormente la questione di sapere se, come ritenuto dall'istanza precedente in considerazione della durata di oltre dieci anni del sequestro, il provvedimento litigioso debba essere qualificato non quale decisione incidentale, bensì finale. In effetti, nella decisione impugnata al Ministero pubblico è stato fissato un termine di tre mesi per ottenere informazioni, segnatamente sulla data di una decisione di confisca estera, ritenuto che in caso contrario il conto sarà dissequestrato. È pertanto manifesto che alla scadenza di detto termine l'autorità di esecuzione dovrà pronunciarsi nuovamente sul mantenimento o no del sequestro litigioso (cfr. e contrario DTF 133 IV 215 consid. 1.1; sentenza 1C_213/2010 del 2 giugno 2010 consid. 2). Nella fattispecie non si è quindi in presenza di una decisione finale, né di un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF .

2.

2.1 Non si sarebbe comunque neppure in presenza di un caso importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 1 LTF . La ricorrente incentra infatti il gravame sull'assunto secondo cui il sequestro si fonderebbe su reati non commessi e comunque prescritti. Ella non si confronta tuttavia minimamente con la tesi dell'istanza precedente, peraltro corretta (sentenza 1C_511/2012 del 17 ottobre 2012 consid. 2.3), giusta la quale nell'ambito dell'assistenza retta dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 la questione della prescrizione non dev'essere esaminata.

2.2 La ricorrente, adducendo che in Svizzera non sussisterebbe una procedura di confisca analoga a quella di prevenzione patrimoniale italiana, non si confronta neppure con i relativi argomenti contrari addotti nell'impugnato giudizio (consid. 4.1), che richiama la prassi del Tribunale federale (sentenza 1C_563/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 2).

Insistendo su alcune considerazioni proposte dal suo difensore italiano, del resto in parte nuove e quindi inammissibili ( art. 99 cpv. 1 LTF ), tendenti in sostanza alla verifica dell'esistenza di "infrazioni penali" nei suoi confronti, la ricorrente non dimostra del tutto che i fatti sarebbero stati accertati in maniera arbitraria (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 1 e 2 LTF ). Minimizzando inoltre le condanne "definitive" a suo carico, ella neppure contesta d'essere stata condannata in primo grado alla pena di sei anni di reclusione. Né l'asserita carenza di legame tra i valori da confiscare e le infrazioni penali oggetto dei procedimenti esteri, questione inerente alla valutazione delle prove, costituisce un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv.1 LTF .

3. Il ricorso è pertanto inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 7 febbraio 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri