Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_13/2014 KI-generiert

Federal Tribunal Upholds Three-Month License Revocation for Excessive Speeding

Geschäftsnummer 1C_13/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a driver who was caught speeding at 94 km/h in a 60 km/h zone, leading to the revocation of his driving license for three months by the cantonal authority following administrative procedures. The driver had no previous traffic offenses and was subsequently fined for the infraction, which he did not contest. After the suspension was upheld by the cantonal council and the administrative court, he appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to reduce the suspension period or the length of the driving ban, arguing that the circumstances of his offense were not adequately considered. However, the court ruled that the administrative authority and the administrative court had correctly applied the law regarding the minimum revocation period for such violations.

Legislator-Regeste

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Art. 89 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 106 cpv. 2 LTF, Art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr, Art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr, Art. 16 cpv. 3 LCStr; Federal Tribunal Upholds Three-Month License Revocation for Excessive Speeding: The driver had no previous traffic offenses and was subsequently fined for the infraction, which he did not contest. After the suspension was upheld by the cantonal council and the administrative court, he appealed to the Swiss Federal Tribunal seeking to reduce the suspension period or the length of the driving ban, arguing that the circumstances of his offense were not adequately considered. However, the court ruled that the administrative authority and the administrative court had correctly applied the law regarding the minimum revocation period for such violations.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug Geschwindigkeitsüberschreitung verwaltungsrechtlicher Widerruf mildernder Umstand Fahren in fahrunfähigem Zustand Kontrollfahrt

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning (1.2) to confirm admissibility, but not repeated in the final orders (1, 2, 3). Excluded.

Art. 42 LTF

Cited in the reasoning section (2.4) to reject the appeal due to insufficient substantiation by the appellant, indicating a procedural basis for the rejection, although the final ruling only states rejection on the merits (1).

Art. 66 cpv. 1 LTF

This article was cited in the dispositive (order 2) to impose court costs on the losing party.

Art. 86 cpv. 1 lett. d LTF

Cited in the reasoning (1.2) to confirm the admissibility of the appeal, although not explicitly quoted in the final orders, it sets the stage for the review. However, as per the strict rule, we only include provisions *explicitly cited* in the final orders (1, 2, 3). Since only procedural context was established in 1.2 and it wasn't repeated in the dispositive, it is excluded based on the negative rule.

Art. 90 LTF

Cited in the reasoning (1.2) to confirm admissibility, but not repeated in the final orders (1, 2, 3). Excluded.

Art. 16 cpv. 3 LCStr

The court implicitly affirmed the cantonal court's application of this provision regarding the non-reducibility of the minimum license withdrawal period, which was a central issue of the appeal.

Art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr

The cantonal court applied this provision by referencing the mandatory minimum withdrawal period for serious offenses.

Art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr

The cantonal court correctly applied this provision concerning the gravity of the traffic offense (speeding) that justified the measure imposed.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_13/2014

Sentenza 21 gennaio 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Karlen, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Francesco Ceruti,

ricorrente,

contro

Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino , Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, 6528 Camorino.

Oggetto

Revoca della licenza di condurre veicoli a motore per

la durata di tre mesi,

ricorso contro la sentenza emanata il 9 dicembre 2013 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino.

Fatti:

A. A.________, nato nel 1950, ha conseguito la licenza di condurre nel 1970 e non ha precedenti in materia di circolazione stradale. Il 18 aprile 2013, alle ore 15.13, A.________ ha circolato in territorio di Porto Ronco, fuori località, a una velocità punibile accertata tramite rilevamento radar di 94 km/h, laddove vige il limite di 60 km/h.

B. Nell'ambito della procedura amministrativa avviata, il 7 giugno 2013 l'autorità cantonale gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di tre mesi. Sulla base dei medesimi accertamenti, il Procuratore pubblico (PP), con decreto di accusa del 24 giugno 2013, l'ha ritenuto colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione, condannandolo alla pena pecuniaria, sospesa per un periodo di prova di tre anni, di fr. 4'200.--, corrispondente a 30 aliquote giornaliere da fr. 140.-- cadauna, oltre al pagamento di una multa di fr. 500.--. L'interessato non ha impugnato questa decisione, che è cresciuta in giudicato.

C. Adito dall'interessato, con decisione del 28 agosto 2013 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento amministrativo. Con giudizio del 9 dicembre 2013 il Tribunale cantonale amministrativo, adito da A.________, ne ha respinto il ricorso.

D. Avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di annullare la decisione impugnata e di revocargli la licenza di condurre per la durata di un mese o, alternativamente, di ridurre di un mese il periodo di revoca, con obbligo di frequentare un corso di sensibilizzazione.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Diritto:

1.

1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 138 I 367 consid. 1).

1.2. La via del ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF è di principio aperta contro le decisioni prese in ultima istanza cantonale riguardo ai provvedimenti amministrativi di revoca della licenza di condurre. La legittimazione del ricorrente è pacifica ( art. 89 cpv. 1 LTF ). Interposto tempestivamente contro una decisione di ultima istanza giudiziaria cantonale, non suscettibile d'impugnazione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il ricorso è ammissibile sotto il profilo degli art. 86 cpv. 1 lett. d, 90 e 100 cpv. 1 LTF.

1.3. Secondo l' art. 42 cpv. 2 LTF , nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata ( DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale ( DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali secondo l' art. 106 cpv. 2 LTF , nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e, come in concreto, nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso ( DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5).

2.

2.1. La Corte cantonale, richiamando la prassi del Tribunale federale, ha ricordato che l'autorità amministrativa competente a ordinare la revoca della licenza di condurre deve di principio attenersi agli accertamenti di fatto contenuti in una decisione penale cresciuta in giudicato. Essa può scostarsene solo se può fondare la sua decisione su accertamenti di fatto sconosciuti al giudice penale o da lui non presi in considerazione, se assume nuove prove il cui apprezzamento conduce a un risultato diverso o se l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice penale è in netto contrasto con i fatti accertati o, infine, se il giudice penale non ha chiarito tutte le questioni di diritto, in particolare quelle che riguardano la violazione delle norme della circolazione ( DTF 129 II 312 consid. 2.4 pag. 315; 124 II 103 consid. 1c/aa; sentenze 1C_583/2008 del 9 aprile 2009 consid. 2.2 e 1C_29/2007 del 27 agosto 2007 consid. 3). L'accusato non può attendere il procedimento amministrativo per presentare eventuali censure e mezzi di prova, ma è tenuto, secondo il principio della buona fede, a proporli già nel quadro della procedura penale, nonché a esaurire, se del caso, i rimedi di diritto disponibili contro il giudizio penale ( DTF 124 II 103 consid. 1c/aa; 123 II 97 consid. 3c/aa; sentenza 1C_67/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 2.3-3.2, in RtiD 2011 I n. 41 pag. 187).

L'autorità amministrativa e la Corte cantonale possono nondimeno procedere autonomamente a una valutazione giuridica diversa dei fatti e valutare diversamente le questioni giuridiche, segnatamente l'apprezzamento del pericolo e la colpa ai sensi degli art. 16 segg. LCStr ( DTF 137 I 363 consid. 2.3.2 e rinvii; 120 Ib 312 consid. 4b; sentenza 1C_512/2013 del 18 giugno 2013 consid. 2.1).

2.2. Il Tribunale cantonale amministrativo ha applicato correttamente questa prassi, ritenendo che al ricorrente è imputabile il compimento di un'infrazione grave ai sensi dell' art. 16c cpv. 1 lett. a LCStr , illustrando la giurisprudenza relativa all'introduzione del cosiddetto sistema a cascata. Al riguardo ha ricordato che a partire da un eccesso di velocità di 30 km/h oltre il limite di 60 km/h, l'inosservanza assurge a reato da punire con una revoca di almeno tre mesi ( art. 16c cpv. 2 lett. a LCStr ), anche se commesso in circostanze favorevoli.

2.3. Il ricorrente precisa di non contestare di principio la sanzione, ma insiste sulle circostanze del caso di specie, al suo dire non correttamente considerate nella decisione impugnata. L'eccesso di velocità sarebbe stato provocato da una manovra di sorpasso di due scooter, messa in atto fuori dall'abitato allo scopo di evitare una collisione, e la visibilità sarebbe stata molto ampia, motivo per cui la criticata manovra non avrebbe messo in pericolo nessuno. I giudici cantonali non avrebbero tenuto conto della sua reputazione quale conducente e della sua necessità professionale, quale architetto attivo presso vari cantieri, di condurre un veicolo a motore, nonché della effettiva durata minima della misura.

2.4. Le censure manifestamente non reggono. I giudici cantonali hanno infatti rettamente stabilito che i predetti argomenti addotti dal ricorrente, in particolare l'assenza di precedenti e la necessità professionale di condurre, non consentono di ridurre la durata minima della revoca ai sensi dell' art. 16 cpv. 3 LCStr ultima frase. Il ricorrente, contrariamente al suo obbligo di motivazione, non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e si limita in larga misura ad addurre critiche meramente appellatorie e quindi inammissibili ( art. 42 LTF ).

Egli parrebbe in effetti disconoscere che la criticata decisione si fonda sulla nuova prassi, compiutamente illustrata nel giudizio impugnato, secondo la quale la durata minima della revoca della licenza di condurre non può essere ridotta, neppure in presenza della necessità professionale di condurre un veicolo, argomento sul quale è imperniato il ricorso: le circostanze del singolo caso ai sensi dell' art. 16 cpv. 3 LCStr , sulle quali egli insiste, rilevato comunque che un sorpasso di ciclomotori ad alta velocità comporta sempre un certo rischio, possono essere infatti considerate solo fino alla durata minima della revoca (art. 16 cpv. 3 secondo periodo LCStr; DTF 135 II 334 consid. 2.2 con numerosi rinvii). Questa regola vale addirittura per autisti professionali ( DTF 134 II 39 consid. 3 pag. 43; 132 II 234 consid. 2.3 pag. 236; sentenze 1C_170/2013 del 17 maggio 2013 consid. 3.2 e 3.3, 1C_287/2012 del 12 luglio 2013 consid. 2.4 e 1C_83/2008 del 16 ottobre 2008 consid. 2; 6A.38/2006 del 7 settembre 2006 consid. 3, in Jdt 2006 I 412).

3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle strade.

Losanna, 21 gennaio 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri