Company Appeal Against Grant of Legal Assistance in Corruption Investigation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case concerns a request for international legal assistance made by the Italian authorities to Switzerland regarding a corruption investigation linked to a privatized foundation's property management tender. The Swiss Public Ministry partially approved the request, leading to the transmission of certain banking documents. However, a company involved in the case contested this decision, arguing primarily that the principle of double criminality was not satisfied since the offenses under scrutiny were not recognized by Swiss law. The company's appeal was ultimately rejected on procedural grounds, with no substantial violations of legal principles identified in the assistance procedure.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 84 LTF, Art. 109 cpv. 1 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Company Appeal Against Grant of Legal Assistance in Corruption Investigation: The Swiss Public Ministry partially approved the request, leading to the transmission of certain banking documents. However, a company involved in the case contested this decision, arguing primarily that the principle of double criminality was not satisfied since the offenses under scrutiny were not recognized by Swiss law. The company's appeal was ultimately rejected on procedural grounds, with no substantial violations of legal principles identified in the assistance procedure.
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KI-generiertThis article governs the composition of the Court (three judges) when ruling on the non-admissibility of appeals subject to Art. 84 LTF.
Used to impose court costs on the appellant due to the outcome of the decision.
The appeal was declared inadmissible based on the conditions set out in this article regarding appeals in international judicial assistance matters.
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Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C_123/2007 /viz
Sentenza del 25 maggio 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudici federali Féraud, presidente,
Aemisegger, Eusebio,
cancelliere Crameri.
Parti
X.________ SA,
ricorrente, patrocinata dall'avv. Giacomo Talleri,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, casella postale 2720, 6501 Bellinzona.
Oggetto
assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia,
ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 7 maggio 2007 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.
Fatti:
A. L'11 ottobre 2006 la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale, avviato nei confronti di numerose persone, per titolo di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio nel quadro di una gara concernente l'assegnazione della gestione del patrimonio immobiliare di una fondazione privatizzata.
B. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino, con decisione di chiusura parziale, ha accolto la rogatoria e ordinato la trasmissione all'Italia di due lettere della banca Y.________ e della documentazione del conto intestato alla X.________ SA. Con decisione del 7 maggio 2007, la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale ha respinto un ricorso inoltrato dalla citata società.
C. Avverso questo giudizio la X.________ SA presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via principale, di annullarlo e di rifiutare l'assistenza per carenza del requisito della doppia punibilità e, in via subordinata, di non trasmettere i documenti litigiosi.
Non sono state chieste osservazioni.
Diritto:
1.
1.1 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2).
1.2 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF . La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).
1.3 La decisione impugnata concerne la consegna di informazioni inerenti alla sfera segreta, ma, come si vedrà, non si tratta di un caso particolarmente importante. Il ricorrente contesta l'adempimento del requisito della doppia punibilità, poiché la citata fondazione è un'istituzione di diritto privato e il diritto svizzero non prevederebbe la corruzione di persone che non rivestono la funzione di pubblici ufficiali (art. 322ter e seg. CP). Certo, la conclusione del Tribunale penale federale secondo cui anche le istituzioni di previdenza professionali svizzere soggette alla LPP, di statuto privato, assolverebbero senz'altro un compito pubblico a favore della collettività, per cui sarebbe data la doppia punibilità, è discutibile.
La questione non è comunque decisiva. Ricordato che non occorre di massima esaminare la punibilità secondo il diritto estero, il ricorrente disconosce infatti che per l'esame della doppia incriminazione non è determinante la corrispondenza delle norme penali quanto il quesito di sapere se i fatti addotti nella domanda - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili secondo il diritto svizzero ( DTF 129 II 462 consid. 4.6; 124 II 184 consid. 4b/cc). Ora, la punibilità dei fatti oggetto dell'indagine italiana sulla base della legge federale contro la concorrenza sleale (art. 4a e 23; LCSI; RS 241, norme applicabili quando è stata presa la decisione sull'assistenza, DTF 129 II 462 consid. 4.3), ritenuta a titolo abbondanziale dall'istanza precedente, è corretta. In effetti, anche nell'ipotesi in cui un contratto di appalto avesse natura privatistica e l'indagato non avesse agito quale pubblico funzionario, il Tribunale federale ha già ritenuto che una simile fattispecie potrebbe essere costitutiva, in Svizzera, del reato di concorrenza sleale, la perseguibilità a querela di parte non ostando alla concessione dell'assistenza (sentenza 1A.213/1994 del 17 maggio 1995, consid. 3b, apparsa in Rep 1995 120).
Nelle ulteriori censure ricorsuali, che concernono l'asserita lacunosità della rogatoria e pretese irregolarità inerenti alla procedura d'assistenza e all'impugnato giudizio, segnatamente la violazione del diritto di essere sentito, il divieto di formalismo eccessivo, l'accertamento arbitrario dei fatti, la carenza di proporzionalità e dell'utilità potenziale dei documenti litigiosi per il procedimento penale estero, non sono ravvisabili motivi per ritenere che sarebbero stati violati elementari principi procedurali. In questi ambiti il Tribunale penale federale non si è infatti scostato dalla costante giurisprudenza. Infine, né si è in presenza, per altri motivi, di un caso particolarmente importante né vi sono indizi che il procedimento all'estero presenti gravi lacune.
2. Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico del Cantone Ticino, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale.
Losanna, 25 maggio 2007
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere: