Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_12/2020 KI-generiert

Appellant's Revision Request for Victim Assistance Compensation Inadmissible Due to Lack of Procedural Capacity and Improper Forum

Geschäftsnummer 1C_12/2020
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves an individual (hereafter referred to as the appellant) who filed an appeal against a decision made by the Department of Health and Social Affairs of the Republic and Canton of Ticino, concerning the aid to victims of crime. The canton’s insurance tribunal had dismissed an appeal submitted by the appellant regarding decisions on victim assistance, and the Federal Tribunal subsequently declared the appeal inadmissible. The appellant later requested a review of this dismissal and a previous ruling related to disability insurance, but the canton tribunal declared these requests inadmissible due to the appellant’s lack of legal capacity to represent themselves, as they were under a legal guardianship which restricted their legal representation to a curator. Despite the appointment of a co-curator, the appellant contested these appointments, arguing they were not final. The judicial authority maintained the matter was not subject to review unless the appeal adequately argued violations of law in all grounds of the case. Without satisfying these criteria, the appeal was found to be insufficiently substantiated.

Legislator-Regeste

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Art. 394 CC, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Appellant's Revision Request for Victim Assistance Compensation Inadmissible Due to Lack of Procedural Capacity and Improper Forum: The canton’s insurance tribunal had dismissed an appeal submitted by the appellant regarding decisions on victim assistance, and the Federal Tribunal subsequently declared the appeal inadmissible. The appellant later requested a review of this dismissal and a previous ruling related to disability insurance, but the canton tribunal declared these requests inadmissible due to the appellant’s lack of legal capacity to represent themselves, as they were under a legal guardianship which restricted their legal representation to a curator. Despite the appointment of a co-curator, the appellant contested these appointments, arguing they were not final. The judicial authority maintained the matter was not subject to review unless the appeal adequately argued violations of law in all grounds of the case. Without satisfying these criteria, the appeal was found to be insufficiently substantiated.

Schlagwörter

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Prozessfähigkeit Revisionsgründe Amtshilfe Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Entschädigungsregelung Revisionsgesuch im Asylverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF

Used to decide on the appeal using the simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.

art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF

Used to state that judicial costs are exceptionally waived.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

1C_12/2020

Sentenza del 5 febbraio 2020

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Chaix, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Dipartimento della sanità e della socialità della Repubblica e Cantone Ticino,

piazza Governo 7, 6501 Bellinzona.

Oggetto

Aiuto alle vittime di reati,

ricorso contro la decisione emanata il 28 novembre 2019 dal Giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino (43.2019.2).

Considerando:

che con decisione del 25 febbraio 2019 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha respinto in quanto ricevibile un ricorso inoltrato da A.________ contro decisioni emesse dal Dipartimento della sanità e della socialità nell'ambito della normativa concernente l'aiuto alle vittime di reati (RS 312.5; LAV);

che con sentenza 1C_196/2019 del 12 aprile 2019 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso presentato da A.________ contro detto giudizio;

che il 23 ottobre 2019 A.________ ha chiesto la revisione della decisione cantonale nonché di una sentenza del 15 novembre 2018 emessa dalla stessa Corte in tema di assicurazione contro l'invalidità;

che con decisione del 28 novembre 2019 inerente alla LAV (incarto n. 43.2019.2), il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni ha dichiarato l'istanza irricevibile per carenza di capacità processuale, poiché l'istante non era rappresentato dal suo curatore;

che con decisione del 22 novembre 2019 in materia di invalidità (incarto n. 32.2019.188), il vicepresidente della Corte cantonale ha dichiarato l'altra istanza irricevibile per il medesimo motivo;

che avverso queste decisioni, con un unico allegato A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;

che non è stato ordinato uno scambio di scritti;

che con sentenza 9C_14/2020 del 28 gennaio 2020 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile il ricorso in materia d'assicurazione per l'invalidità;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito ( DTF 145 II 168 consid. 1);

che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere sostanziato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché le diverse motivazioni dell'atto impugnato violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3);

che, come noto al ricorrente (sentenza 1C_266/2019 del 23 maggio 2019 nei suoi confronti), quando l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito, in concreto per carenza di capacità processuale, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito ( DTF 144 II 184 consid. 1.1 pag. 187);

che, pertanto, le critiche di merito, come pure quelle inerenti ad altri procedimenti che esulano dall'oggetto del litigio, sono inammissibili;

che le generiche censure inerenti all'astensione e alla ricusazione di giudici e cancellieri del Tribunale federale e di Corti cantonali, nonché la richiesta di conoscerne anticipatamente le composizioni, a lui peraltro note, senza specificare alcun motivo concreto di ricusazione o astensione, sono inammissibili ( DTF 144 I 43 consid. 2.3.3 e rinvii);

che la dichiarazione d'inammissibilità e il conseguente mancato esame di merito di ricorsi non implicano una parvenza di imparzialità (sentenza 1C_477/2018 del 24 ottobre 2018 nei suoi confronti);

che il giudice delegato ha rilevato che l'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell' art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale, ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito;

che, pertanto, a partire dal 30 settembre 2019, il ricorrente non disporrebbe più della facoltà di condurre personalmente un procedimento amministrativo o giudiziario, motivo per cui l'istanza di revisione da lui inoltrata personalmente senza essere rappresentato dal suo curatore non sarebbe ricevibile (vedi sentenze 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6 e 9C_14/2020, citata);

che il ricorrente, rilevato che l'Autorità di protezione 9 gli ha nominato pure un avvocato quale "co-curatore", osserva in sostanza, in maniera del tutto generica e lesiva pertanto dell' art. 42 LTF , che queste nomine, da lui contestate, non sarebbero definitive;

che questa questione non dev'essere esaminata oltre, ritenuto che il ricorso è comunque inammissibile per un altro motivo;

che, infatti, il giudice delegato ha aggiunto che la domanda di revisione avrebbe dovuto essere presentata all'ultima istanza giudiziaria che si è pronunciata sul caso, ossia al Tribunale federale, che non si era tuttavia pronunciato al riguardo poiché aveva dichiarato inammissibile il ricorso (cfr. sul tema DTF 138 II 386 consid. 6.2 pag. 390), conclusione non criticata dal ricorrente;

che, come a lui noto, quando la decisione impugnata, come in concreto, si fonda su diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, egli è tenuto, pena l'inammissibilità, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto ( DTF 142 III 364 consid. 2.4 in fine pag. 368; 138 I 97 consid. 4.1.4 pag. 100);

che pertanto il ricorso, manifestamente non sufficientemente motivato, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

Per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento della sanità e della socialità, al Tribunale cantonale delle assicurazioni della Repubblica e Cantone Ticino e, per conoscenza, al "co-curatore" avv. Pascal Cattaneo.

Losanna, 5 febbraio 2020

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Chaix

Il Cancelliere: Crameri