Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1C_1/2011 KI-generiert

Swiss Federal Tribunal dismisses appeal against transfer of bank accounts for Italian drug trafficking investigation.

Geschäftsnummer 1C_1/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, the Swiss authorities received a request for international legal assistance from Italy regarding a criminal investigation into illicit drug trafficking involving several individuals. The Italian authorities sought the seizure of bank accounts belonging to one of the suspects, which were believed to contain relevant financial evidence. The Swiss Federal Public Prosecutor's Office subsequently approved the request and ordered the transmission of certain bank account information to Italy. This decision was challenged by interested parties, leading to an appeal that questioned the necessity and procedural validity of the assistance provided by Switzerland, particularly focusing on whether the request still held practical relevance after certain developments in the foreign proceedings. The appeal was ultimately deemed inadmissible by the court.

Legislator-Regeste

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Art. 109 cpv. 1 LTF, Art. 84 LTF, Art. 109 cpv. 3 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 103 cpv. 2 lett. c LTF; Swiss Federal Tribunal dismisses appeal against transfer of bank accounts for Italian drug trafficking investigation: The Italian authorities sought the seizure of bank accounts belonging to one of the suspects, which were believed to contain relevant financial evidence. The Swiss Federal Public Prosecutor's Office subsequently approved the request and ordered the transmission of certain bank account information to Italy. This decision was challenged by interested parties, leading to an appeal that questioned the necessity and procedural validity of the assistance provided by Switzerland, particularly focusing on whether the request still held practical relevance after certain developments in the foreign proceedings. The appeal was ultimately deemed inadmissible by the court.

Schlagwörter

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Gegenstandslosigkeit der Überstellung Bankenrecht Beweisübernahme Betäubungsmittelhandel Fremdes Recht Strafuntersuchung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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DTF 133 IV 125
Argentina v. Switzerland: Appeal on Bank Document Disclosure Inadmissible
DTF 133 IV 131
Company Appeal on Inadmissibility of Transmission of Documents Decision in International Legal Assistance Matter
DTF 134 IV 156
Swiss Federal Supreme Court Extradition to Russia with Diplomatic Assurances for Humane Treatment
1A.407/1996
Su questo punto, sul quale insistono i ricorrenti, essa non si è affatto scostata dalla giurisprudenza costante (circa decisioni di condanna di primo grado o fondate sul rito abbreviato, il Tribunale federale si è peraltro già pronunciato: sentenze 1A.407/1996 del 24 giugno 1997 consid.
1A.232/1997
3; 1A.232/1997 del 29 agosto 1997 consid.
DTF 123 II 153
Federal Supreme Court Decision on International Legal Assistance in Corruption Inquiry and Bank Secrecy
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 103 cpv. 2 lett. c LTF

Cited to explain that the appeal already had a suspensive effect by law.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the unsuccessful appellants.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (16)

1C_399/2017 (2017-09-21)
Swiss Federal Supreme Court Refuses Review of Extradition to Italy for 'Ndrangheta Allegations
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen O…»
1C_400/2017 (2017-09-21)
Federal Supreme Court Upholds Extradition to Italy for Alleged 'Ndrangheta Membership
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen O…»
1C_401/2017 (2017-09-21)
Extradition to Italy upheld: 'Ndrangheta membership deemed insufficiently significant for appeal.
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen O…»
1C_403/2017 (2017-09-21)
Swiss Federal Supreme Court Declines Review of Extradition to Italy Under 'Ndrangheta Probe
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal nichts darauf hindeutet, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen Organisation…»
1C_404/2017 (2017-09-21)
Extradition Appeal Regarding 'Ndrangheta Membership Inadmissible Due to Lack of Special Importance
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal nichts darauf hindeutet, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen Organisation…»
1C_405/2017 (2017-09-21)
Federal Supreme Court Upholds Extradition to Italy for Alleged 'Ndrangheta Membership
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen O…»
1C_406/2017 (2017-09-21)
Federal Supreme Court Refuses Extradition Appeal on 'Ndrangheta Charges
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal nichts darauf hindeutet, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen Organisation…»
1C_407/2017 (2017-09-21)
Switzerland v. Italy Extradition for 'Ndrangheta Participation Upheld
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal nichts darauf hindeutet, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen Organisation…»
1C_408/2017 (2017-09-21)
Swiss Extradition to Italy for 'Ndrangheta Involvement Upheld
«…chaft in der 'Ndrangheta vorgeworfen wird, genügt für die Annahme eines besonders bedeutenden Falles nicht (vgl. Urteil 1C_1/2011 vom 7. Januar 2011 E. 2.5), zumal nichts darauf hindeutet, dass der Beschwerdeführer in dieser kriminellen Organisation…»
RR.2016.105 (2017-01-16)
Switzerland Approves Asset Transfer to Italy for Confiscation in Drug Trafficking Case
«…ederale giudicava inammissibile il ricorso inter- posto dall’interessata contro quest’ultima sentenza (v. sentenza 1C_1/2011). Il 12 luglio 2011, pronunciandosi su un ulteriore ricorso concernente anche il conto in questione, la Corte…»
RR.2016.106 (2017-01-16)
Swiss Court Upholds Seizure of Drug Trafficker's Wife's Funds in International Assistance Case
«…ederale giudicava inammissibile il ricorso inter- posto dall’interessata contro quest’ultima sentenza (v. sentenza 1C_1/2011). Il 12 luglio 2011, pronunciandosi su un ulteriore ricorso concernente anche il conto in questione, la Corte…»
1C_591/2016 (2017-01-03)
Foundation Appeal Denied in Swiss-Italian Funds Transfer Case
«…a famiglia B.________. Un ricorso della Fondazione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011. In seguito all'apertura di un nuovo procedimento penale in Italia, con decisione del 7 dicembre 201…»
1C_592/2016 (2017-01-03)
Italy v. Switzerland: Confiscation of Drug Trafficker's Assets Held in Swiss Bank
«…e del citato indagato. Un ricorso dell'interessata è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011. In seguito all'apertura di un nuovo procedimento penale in Italia, con decisione del 7 dicembre 201…»
RR.2011.113 (2011-08-29)
Switzerland Approves Italian Request for Bank Documents in Fraud Probe
«…penale federale RR.2010.155-160 del 20 dicembre 2010, consid. 5.2, e re- lativa sentenza del Tribunale federale 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011). I numerosi e sostanziosi versamenti a contanti effettuati sul conto della ricor- rente n…»
RR.2011.106 (2011-07-26)
Swiss Prosecutors Partially Uphold Account Freeze in Italian Drug Trafficking Case
«…i dalla crescita in giudicato della sua sentenza – la quale è stata confermata dal Tribunale federale con sentenza 1C_1/2011 del 7 gennaio 2011 – circa il legame tra i fondi sequestrati e l'inchiesta estera nonché l'e- sigenza di mant…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1C_1/2011

Sentenza del 7 gennaio 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

1. A.________,

2. B.________,

3. C.________,

4. D.________,

5. E.________,

6. Comunione ereditaria fu F.________,

patrocinati dall'avv. Fiorenzo Cotti e dal lic. iur.

Ares Bernasconi,

ricorrenti,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna,

opponente.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia; consegna di mezzi di prova,

ricorso contro la sentenza emanata il 20 dicembre 2010 dalla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Fatti:

A. Il 31 luglio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata in seguito, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di G.________, H.________, C.________, I.________

B. . e altre persone, per i reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. L'autorità estera ha segnatamente postulato il sequestro di determinate relazioni bancarie intestate a A.________, della quale un indagato risulta essere l'avente diritto economico.

C. Con decisioni di chiusura del 29 giugno 2010, il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), accolta la domanda, ha ordinato la trasmissione all'autorità estera di alcuni conti bancari intestati agli indagati. Adita dagli interessati, con giudizio del 20 dicembre 2010 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale (II CRP), non ammesse le richieste di sospendere la procedura e di acquisire agli atti l'incarto relativo alla parallela procedura penale svizzera, ha respinto in quanto ammissibile il ricorso, ordinando nondimeno al MPC di invitare l'autorità rogante a esprimersi sul mantenimento delle richieste di sequestro dei conti.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1.

1.1 Conformemente all' art. 109 cpv. 1 LTF , questa Corte decide nella composizione di tre giudici circa la non entrata nel merito su ricorsi soggetti alle condizioni dell' art. 84 LTF ( DTF 133 IV 125 consid. 1.2). La decisione è motivata sommariamente ( art. 109 cpv. 3 LTF ).

1.2 Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un sequestro oppure la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta e si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un caso particolarmente importante, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e rinvio). Spetta al ricorrente spiegare perché la causa adempirebbe queste condizioni (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF).

2.

2.1 I ricorrenti sostengono che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante perché l'autorità richiedente si sarebbe disinteressata della rogatoria, che si manifesta pertanto non più sorretta da un interesse pratico e attuale e perché il processo all'estero avrebbe ormai passato lo stadio del primo grado. L'assunto non regge.

2.2 L'istanza precedente ha infatti rettamente ricordato che una rogatoria diventa priva d'oggetto quando lo Stato richiedente la ritira espressamente oppure se la procedura estera si è nel frattempo conclusa con una sentenza passata in giudicato, ciò che non si verifica per il "giudizio abbreviato a seguito di udienza preliminare". Su questo punto, sul quale insistono i ricorrenti, essa non si è affatto scostata dalla giurisprudenza costante (circa decisioni di condanna di primo grado o fondate sul rito abbreviato, il Tribunale federale si è peraltro già pronunciato: sentenze 1A.407/1996 del 24 giugno 1997 consid. 3; 1A.232/1997 del 29 agosto 1997 consid. 2a; cfr. anche DTF 123 II 153 consid 5).

2.3 Neppure la criticata circostanza che la rogatoria sarebbe stata provocata dalla Svizzera, per il tramite di una comunicazione spontanea trasmessa dal MPC all'Italia, costituisce un caso particolarmente importante. In effetti, su questo punto, la II CRP ha chiaramente illustrato perché, sulla base della normativa svizzera, dei trattati internazionali applicabili e della dottrina, la trasmissione a determinate condizioni di coordinate di un conto bancario, ma non dei relativi documenti, non viola le norme vigenti nella materia in esame. Anche al riguardo non si pone pertanto una questione giuridica di principio.

2.4 I ricorrenti contestano poi l'utilità potenziale dei documenti litigiosi, sostenendo che non vi sarebbe alcuna relazione temporale tra i fatti oggetto di indagine all'estero e gli averi depositati sui loro conti, riconducibili a risparmi privati di lunga data. Ora, anche in tale ambito, l'istanza precedente ha applicato l'invalsa prassi. Del resto, in sostanza, i ricorrenti non criticano tanto il fatto ch'essa si sarebbe scostata dalla giurisprudenza costante ( DTF 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito), ma piuttosto, in maniera peraltro generica, la prassi vigente nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. D'altra parte, la II CRP, applicando correttamente il principio di proporzionalità, ritenuta la contraddittorietà della confisca pronunciata nel giudizio di primo grado estero, che non accenna ai valori patrimoniali sequestrati in Svizzera, ha ordinato al MPC di invitare l'autorità richiedente a pronunciarsi, entro 90 giorni dalla crescita in giudicato della propria sentenza, sulle richieste di mantenere il sequestro dei conti litigiosi.

2.5 Infine, neppure le asserite lesioni riguardo alla mancata sospensione della procedura, del diritto di essere sentito, dell'abuso di diritto e del modo di procedere del MPC, critiche che misconoscono in parte le specificità della procedura d'assistenza rispetto a quella penale, dimostrano che si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante. La circostanza che si tratterebbe del primo caso relativo alla "Ndrangheta" è ininfluente, ritenuto ch'esso non si differenzia sostanzialmente da altre analoghe cause concernenti reati ascritti ad associazioni a delinquere di stampo mafioso.

3.

3.1

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Contrariamente all'assunto ricorsuale, non vi sono motivi per rinunciare a prelevare spese, che seguono pertanto la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

3.2 La domanda di conferimento dell'effetto sospensivo al ricorso era superflua, ricordato ch'esso ha effetto sospensivo per legge (art. 103 cpv. 2 lett. c LTF).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione ai patrocinatori dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione, alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore assistenza giudiziaria.

Losanna, 7 gennaio 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Fonjallaz Crameri