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1B_80/2014 KI-generiert

Appellant's Challenge to Seized Vehicle Sale Deemed Inadmissible

Geschäftsnummer 1B_80/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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che il 5 luglio 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale nei confronti di A.________ per titolo di reato di truffa per mestiere, falsità in documenti ripetuta e infrazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti;

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF; Appellant's Challenge to Seized Vehicle Sale Deemed Inadmissible: Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Presidente della Corte delle assise criminali.

Schlagwörter

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betrügerischer Erwerb Kauf im kaufmännischen Verkehr beschlagnahmte Unterlagen Betrug Ertrag Versicherungsleistungsbegehren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF

The appeal was rejected under the simplified procedure due to insufficient substantiation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Costs of the proceedings were imposed on the unsuccessful appellant.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1B_80/2014

Sentenza del 3 marzo 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

*contro*

*Ministero pubblico del Cantone Ticino*

, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedimento penale, sequestro,

ricorso contro la sentenza emanata il 30 gennaio 2014 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 5 luglio 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha avviato un procedimento penale nei confronti di A.________ per titolo di reato di truffa per mestiere, falsità in documenti ripetuta e infrazione alla legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e superstiti;

che l'indagata avrebbe indotto con astuzia i funzionari preposti a riconoscerle, allestendo e utilizzando documenti falsi, rendite d'invalidità per complessivi fr. 314'284.-- e per prestazioni complementari fr. 133'664.30;

che l'11 luglio seguente il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato, tra l'altro, il sequestro dell'automobile dell'imputata e l'ha rinviata poi a giudizio dinanzi a una Corte delle assise criminali;

che la reiezione di una richiesta di dissequestro della vettura è stata confermata dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) il 22 giugno 2012, mentre un ricorso in materia penale presentato dall'accusata avverso detto giudizio è stato dichiarato inammissibile il 6 settembre 2012 dal Tribunale federale (causa 1B_447/2012);

che un'ulteriore richiesta di dissequestro è stata respinta dal Presidente della Corte delle assise criminali con decisione del 27 agosto 2013, nella quale quest'ultimo ha ordinato la vendita dell'automobile, giudizio non impugnato dall'interessata;

che con decisione del 1° ottobre 2013 il citato Presidente ha disposto la vendita dell'autovettura per l'importo di fr. 5'330.-- al miglior offerente;

che contro questa decisione l'interessata è insorta dinanzi alla CRP, che con giudizio del 30 gennaio 2014 ha respinto il reclamo in quanto ricevibile;

che avverso questa sentenza A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, chiedendo in sostanza la restituzione dell'automobile sequestrata;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (

DTF 138 I 367

consid. 1);

che, come noto alla ricorrente (vedi causa 1B_447/2012 del 6 settembre 2012), il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (

art. 42 cpv. 1 LTF

) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2;

DTF 136 I 49

consid. 1.4.1;

133 II 249

consid. 1.4);

che l'atto di ricorso in esame disattende interamente queste esigenze di motivazione, visto che la ricorrente non si confronta del tutto con le motivazioni poste a fondamento del giudizio impugnato;

che la CRP ha stabilito che oggetto del litigio può essere soltanto l'aggiudicazione dell'automobile e il successivo sequestro della somma ricavata, ma non il principio della vendita dell'autovettura, decisa con giudizio del 27 agosto 2013 non contestato e quindi passato in giudicato;

che la Corte cantonale ha precisato alla ricorrente che gli argomenti relativi all'asserita necessità dell'autoveicolo per motivi personali e professionali esulano pertanto dalla procedura di reclamo;

che la ricorrente, limitandosi a riproporre, peraltro in maniera del tutto generica e pertanto inammissibile, la pretesa necessità di utilizzare l'auto, non si confronta minimamente con queste conclusioni, né tenta di censurare i motivi per i quali la CRP ha rifiutato di ritenere la proposta della ricorrente di acquistare l'autovettura per fr. 5'400.-- tardiva e viziata;

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'

art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF

;

che le spese seguono la soccombenza (

art. 66 cpv. 1 LTF

);

Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e, per conoscenza, al Presidente della Corte delle assise criminali.

Losanna, 3 marzo 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri