Withdrawn Criminal Appeal Following Decision of No Proceedings
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal proceeding initiated by one party against another for defamation, slander, and insult. A court in the Canton of Ticino had previously dismissed a complaint from the initiating party against a decision not to proceed with the case. Following this dismissal, the initiating party appealed to the Federal Tribunal. However, before any decision could be made, the initiating party withdrew their appeal, leading to the case being removed from the court's agenda without financial penalties.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 66 cpv. 2 LTF, Art. 32 cpv. 1 e 2 LTF; Withdrawn Criminal Appeal Following Decision of No Proceedings: A court in the Canton of Ticino had previously dismissed a complaint from the initiating party against a decision not to proceed with the case. Following this dismissal, the initiating party appealed to the Federal Tribunal. However, before any decision could be made, the initiating party withdrew their appeal, leading to the case being removed from the court's agenda without financial penalties.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertApplied to decide on the striking of the case from the roll following the withdrawal of the appeal.
Applied to waive the collection of judicial costs in the event of withdrawal.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_752/2012
Decreto del 27 febbraio 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio,
in qualità di Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Corrado Moretti,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6501 Bellinzona.
Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata il 7 novembre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con decisione del 7 novembre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un reclamo di A.________, presentato contro il decreto di non luogo a procedere del 13 agosto 2012 emanato dal Procuratore pubblico, nell'ambito di un procedimento penale avviato dal reclamante nei confronti di B.________ per diffamazione, calunnia e ingiuria;
che avverso questo giudizio A.________ è insorto al Tribunale federale con un ricorso in materia penale;
che dopo essere stato invitato a versare un anticipo delle spese giudiziarie presunte, con scritto del 9 gennaio 2013 il ricorrente ha comunicato al Tribunale federale di ritirare il ricorso;
che il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause ritirate ( art. 32 cpv. 1 e 2 LTF ) e, in tale ambito, statuisce sulle spese giudiziarie;
che in caso di desistenza il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 2 LTF );
che in concreto si può rinunciare a prelevare spese processuali;
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. La causa è stralciata dai ruoli a seguito del ritiro del ricorso.
2. Non si prelevano spese giudiziarie e non si attribuiscono ripetibili della sede federale.
3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 27 febbraio 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri