Appeal Dismissed Due to Death of Respondent
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure where an individual filed an appeal against a ruling that dismissed a claim related to alleged defamation and racial discrimination. The appeal was directed at a previous judgment made by a criminal appeals court, which had upheld a decision by the public prosecutor to not proceed with charges against the opposing party. Subsequently, the opposing party passed away, raising questions about the continuation of the case. The parties were given the opportunity to express their views on the matter, and it was determined that the cause had become moot, leading to the case being stricken from the court's docket. No judicial costs were imposed.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 32 cpv. 2 LTF, Art. 71 LTF, Art. 72 PC, Art. 66 cpv. 1 LTF; Appeal Dismissed Due to Death of Respondent: The appeal was directed at a previous judgment made by a criminal appeals court, which had upheld a decision by the public prosecutor to not proceed with charges against the opposing party. Subsequently, the opposing party passed away, raising questions about the continuation of the case. The parties were given the opportunity to express their views on the matter, and it was determined that the cause had become moot, leading to the case being stricken from the court's docket. No judicial costs were imposed.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
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KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertProvision cited in the dispositive regarding the waiver of judicial costs.
Used in relation to Art. 72 PC because the case became moot (privo di oggetto).
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_701/2012
Decreto del 30 aprile 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, in qualità di Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Gadoni.
Partecipanti al procedimento
A.________,
patrocinato dall'avv. Marco Mona,
ricorrente,
contro
B.________,
patrocinato dall'avv. Massimiliano Parli,
opponente,
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedimento penale, non luogo a procedere,
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata
il 15 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che, con sentenza del 15 ottobre 2012, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo di A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico nei confronti di B.________, per reati contro l'onore e discriminazione razziale;
che A.________ ha impugnato questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di rinviare la causa alla CRP per un nuovo giudizio;
che, dopo lo scambio degli allegati, l'opponente è deceduto;
che, potendo la causa essere divenuta senza oggetto, è stata concessa alle parti la facoltà di esprimersi al riguardo;
che il rappresentante dell'opponente ha comunicato di non avere alcuna obiezione allo stralcio dai ruoli, mentre il ricorrente non si è espresso al proposito;
che la Corte cantonale si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il Ministero pubblico non ha formulato osservazioni;
che il decesso dell'opponente comporta lo stralcio della causa, non essendo più dati gli estremi per procedere penalmente nei suoi confronti;
che il Giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive di oggetto ( art. 32 cpv. 2 LTF );
che, secondo l' art. 71 LTF in relazione con l' art. 72 PC , quando una lite diventa senza oggetto o priva d'interesse giuridico per le parti, il Tribunale federale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce, con motivazione sommaria, sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che pone fine alla lite;
che gli interessati non si sono espressi al riguardo e che si giustifica in tale circostanza di non assegnare ripetibili della sede federale;
che si può inoltre prescindere dal prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF );
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione decreta:
1. Il ricorso è divenuto privo di oggetto e la causa 1B_701/2012 è stralciata dai ruoli.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Non si assegnano ripetibili della sede federale.
4. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 30 aprile 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Eusebio Gadoni