Appeal Against Non-Prosecution Decision Dismissed for Procedural Defects
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA legal case was presented to the Federal Tribunal regarding a criminal proceeding initiated based on a complaint filed by an individual. On October 3, 2011, the Public Prosecutor's Office determined that there was no basis for proceeding with the case, concluding that the elements constituting a crime were not met. The individual filed a challenge against this decision on November 21, 2011, but did not provide a substantial argument or any specific legal basis for the appeal. The Tribunal assessed the admissibility of the appeal and found it manifestly insufficiently motivated, ultimately deeming the appeal inadmissible without any further examination.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 310 CPP, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 42 LTF, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 108 al. 1 lett. b LTF; Appeal Against Non-Prosecution Decision Dismissed for Procedural Defects: On October 3, 2011, the Public Prosecutor's Office determined that there was no basis for proceeding with the case, concluding that the elements constituting a crime were not met. The individual filed a challenge against this decision on November 21, 2011, but did not provide a substantial argument or any specific legal basis for the appeal. The Tribunal assessed the admissibility of the appeal and found it manifestly insufficiently motivated, ultimately deeming the appeal inadmissible without any further examination.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal using the simplified procedure due to insufficient motivation.
Used to exceptionally waive the collection of judicial costs.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_655/2011
Sentenza del 29 novembre 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale, Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.
Oggetto
procedimento penale, decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro il decreto di non luogo a procedere emanato il 3 ottobre 2011 dal Ministero pubblico
della Confederazione.
Considerando:
che, pronunciandosi su una denuncia inoltrata il 14 settembre 2011 da A.________, il 3 ottobre seguente il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), richiamato l'art. 301 cpv. 2 e l' art. 310 CPP , ha decretato il non luogo a procedere, non ritenendo adempiuti gli elementi costitutivi di un reato;
che, con ricorso del 21 novembre 2011, A.________ impugna questo decreto dinanzi al Tribunale federale, senza formulare alcuna proposta di giudizio;
che non sono state chieste osservazioni al gravame;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 136 II 497 consid. 3 e rinvii);
che il ricorrente non si esprime sulla tempestività, per nulla manifesta, del ricorso, ossia la sua impugnazione entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata ( art. 100 cpv. 1 LTF ), né sulla competenza del Tribunale federale ( art. 79 e 80 LTF ), questioni che non devono comunque essere esaminate oltre, ritenuta la manifesta inammissibilità del ricorso;
che secondo l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola i diritti fondamentali o norme del diritto cantonale (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che in concreto queste esigenze di motivazione sono manifestamente disattese, visto che il ricorrente neppure tenta di dimostrare perché il MPC non avrebbe, a torto, dato seguito alla sua denuncia;
ch'egli si limita infatti a rilevare semplicemente d'aver impugnato, dinanzi alla Corte dei reclami penali, un altro decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico del Cantone Ticino, per cui, come peraltro sottolineato in sostanza dal ricorrente, in tale ambito non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF );
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 2 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico della Confederazione.
Losanna, 29 novembre 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri