Failure to Address Requisite Justification in Appeal Renders Case Inadmissible
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertAn individual filed a complaint with the Swiss Federal Tribunal against a decision by the President of the Criminal Appeals Court of the Canton of Ticino. The initial complaint was lodged against a non-prosecution order issued by the Attorney General. However, the complaint was deemed invalid by the court for not meeting the minimum legal requirements for motivation. The President of the Criminal Appeals Court allowed the complainant ten days to amend the complaint, warning that failure to do so would result in it being declared inadmissible. Despite submitting a federal appeal, the appellant failed to engage with the arguments of the challenged decision and instead referred to events from over 13 years ago, leading to the appeal being considered manifestly inadmissible due to insufficient reasoning.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 396 cpv. 1 CPP, Art. 385 cpv. 2 CPP, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Failure to Address Requisite Justification in Appeal Renders Case Inadmissible: The initial complaint was lodged against a non-prosecution order issued by the Attorney General. However, the complaint was deemed invalid by the court for not meeting the minimum legal requirements for motivation. The President of the Criminal Appeals Court allowed the complainant ten days to amend the complaint, warning that failure to do so would result in it being declared inadmissible. Despite submitting a federal appeal, the appellant failed to engage with the arguments of the challenged decision and instead referred to events from over 13 years ago, leading to the appeal being considered manifestly inadmissible due to insufficient reasoning.
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KI-generiertUsed to declare the appeal inadmissible based on simplified procedure due to lack of sufficient substantiation.
Used to order the waiver of judicial costs due to the applicant's financial situation.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_650/2022
Sentenza del 7 febbraio 2023
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Chaix, in qualità di Giudice dell'istruzione,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Procedimento penale,
ricorso contro la decisione emanata il 19 dicembre 2022 dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (60.2022.355).
Considerando:
che con decisione del 19 dicembre 2022 il Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), ricevuto un reclamo inoltrato da A.________ contro un decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore generale, non l'ha considerato valido in quanto non rispettoso delle prescrizioni minime legali di motivazione ( art. 390 cpv. 1 e art. 396 cpv. 1 CPP );
che, richiamato l' art. 385 cpv. 2 CPP , il Presidente della CRP ha invitato il reclamante a volerlo emendare entro 10 giorni, con la comminatoria che, altrimenti, il reclamo sarebbe stato dichiarato irricevibile (vedi causa 6B_69/2023 nei confronti del ricorrente);
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare conclusioni di giudizio, inoltrando in seguito vari scritti che esulano dall'oggetto del litigio;
che non sono state chieste osservazioni al ricorso;
che il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 148 I 160 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura le diverse motivazioni della decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza violano il diritto ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3; 142 III 364 consid. 2.4);
che il ricorrente, limitandosi ad accennare a fatti avvenuti oltre 13 anni orsono, non si confronta del tutto con gli argomenti della decisione impugnata, segnatamente la carenza dei requisiti imposti dall' art. 385 cpv. 2 CPP ;
che il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di motivazione, non può essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 febbraio 2023
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:
Chaix Crameri