Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_630/2011 KI-generiert

Public Prosecutor v. Accused on Preventive Detention Reversal

Geschäftsnummer 1B_630/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal proceeding against an individual accused of practicing medicine unlawfully, despite lacking formal medical qualifications. Following a series of complaints and investigations starting in 2006, the accused was arrested multiple times due to alleged continued medical practice in unsafe conditions, resulting in harm to patients. In April 2011, after a new arrest, measures were put in place to restrict his activities rather than incarcerate him. However, subsequent evidence suggested that he may have violated these restrictions and resumed practicing illegally. The prosecution sought preventive detention due to concerns over recidivism, but the court denied this request, a decision that was subsequently appealed to a higher court. The situation highlights ongoing concerns about public safety associated with the accused's actions and the legal complexities surrounding preventive detention in such cases.

Legislator-Regeste

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Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, Art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 212 cpv. 2 lett. c CPP, Art. 237 cpv. 1 CPP, Art. 237 cpv. 5 CPP; Public Prosecutor v. Accused on Preventive Detention Reversal: Following a series of complaints and investigations starting in 2006, the accused was arrested multiple times due to alleged continued medical practice in unsafe conditions, resulting in harm to patients. In April 2011, after a new arrest, measures were put in place to restrict his activities rather than incarcerate him. However, subsequent evidence suggested that he may have violated these restrictions and resumed practicing illegally. The prosecution sought preventive detention due to concerns over recidivism, but the court denied this request, a decision that was subsequently appealed to a higher court. The situation highlights ongoing concerns about public safety associated with the accused's actions and the legal complexities surrounding preventive detention in such cases.

Schlagwörter

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strafrechtliche Verwahrung schwerer Fall Rückfall bei Straftaten Ausstand des Staatsanwalts Eröffnung der Strafuntersuchung Betrugsvorwurf

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the respondent due to the outcome of the appeal.

Art. 221 cpv. 1 lett. c CPP

The appeal was accepted based on the potential for pre-trial detention due to recidivism risk, as argued by the appellant under this provision.

Art. 237 cpv. 5 CPP

Cited in the reasoning to support the possibility for the judge to revoke substitute measures or order pre-trial detention if the accused fails to comply with imposed obligations.

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BGE 138 IV 92
State Prosecutor Appeal of Provisional Detention Refusal and Immediate Release Procedures
«…aft - wenn sie anwesend ist - in die Lage versetzt, die Beschwerde am Schluss der Verhandlung anzukündigen (vgl. Urteil 1B_630/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 1). Die Ankündigung hat zur Folge, dass die Haft nach dem Freilassungsentscheid des Zwangsmass…»
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Cantonal Enforcement Authority v. Release Order Appeal Timeliness
«…tlassungsentscheids und damit am Schluss der Verhand- lung ankündigen (BGE 138 IV 92 E.3.3 mit Verweis auf Urteil 1B_630/2011 vom 16. Dezember 2011 E.1; BGE 139 IV 314 E.2.2.1). Die Ankündigung hat zur Folge, dass die Haft nach dem F…»
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«…enti meno incisivi (art. 212 cpv. 2 lett. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1; 135 I 71 consid. 2.3 e rinvii; sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in: RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). 3.2. Riguardo al pericolo di recidiva, la CRP ha o…»
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«…icorrente, che l'accusato possa commettere altri reati non essendo sufficiente per giustificare la detenzione (sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in: RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). 6. In quanto ammissibile il ricorso dev'essere pert…»
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«…icorrente, che l'accusato possa commettere altri reati non essendo sufficiente per giustificare la detenzione (sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in: RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). 5. In quanto ammissibile il ricorso dev'essere pert…»
2015.07.14.sr.1 (2015-07-14) · bl
Prosecution Appeal Regarding Extension of Pre-Trial Detention and Unlawful Detention Following Release Order
«…n die Lage versetzt, die Beschwerde am Schluss der Verhandlung anzukündigen (BGer a.a.O. Erw. 3.3, mit Hinweis auf BGer 1B_630/2011 vom 16. Dezember 2011 Erw.1). Mit Urteil 1B_254/2012 vom 24. Mai 2012 modifizierte das Bundesgericht seine Rechtspre-…»
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«…robabilità che si prospettino reati solo lievi non sono per contro sufficienti per giustificare la detenzione (sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordin…»
1B_63/2013 (2013-03-15)
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«…robabilità che si prospettino reati solo lievi non sono per contro sufficienti per giustificare la detenzione (sentenza 1B_630/2011 del 16 dicembre 2011 consid. 3.2, in RtiD II-2012 n. 51 pag. 297). Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordin…»
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«…schaft - wenn sie anwesend ist - in die Lage versetzt, die Beschwerde am Schluss der Verhandlung anzukündigen (vgl. BGE 1B_630/2011 vom 16. Dezember 2011 E. 1). Die Ankündigung hat zur Folge, dass die Haft nach dem Freilassungsentscheid des Zwangsmass…»

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_630/2011

Sentenza del 16 dicembre 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Merkli, Eusebio,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16,

6901 Lugano,

ricorrente,

contro

A.________,

patrocinato dall'avv. dott. Tuto Rossi,

opponente.

Oggetto

istanza di carcerazione preventiva,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 5 ottobre 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. In seguito a una denuncia del 10 novembre 2006, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale a carico di A.________, che è stato arrestato il 23 aprile 2007 ed è rimasto in detenzione preventiva fino al 26 settembre 2007. Il procedimento è sfociato in un atto di accusa del 18 novembre 2009 per i titoli di truffa aggravata, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti, falsità in certificati, ripetuta disobbedienza a decisioni dell'autorità, violazione della legge federale sugli agenti terapeutici e della legge federale sulla protezione dell'ambiente. All'accusato, che non avrebbe una formazione in medicina, è in sostanza rimproverato di avere esercitato abusivamente la professione di medico, praticando terapie invasive quali ozonoterapia e terapia neurale in condizioni igieniche precarie, ingannando i pazienti e mettendone in pericolo la salute. Il dibattimento dinanzi al Tribunale penale cantonale non è ancora stato svolto.

B. Il 24 febbraio 2010 il PP ha aperto un ulteriore procedimento penale a carico di A.________ in relazione a un suo "intervento medico" eseguito nel mese di novembre del 2009 su una paziente che avrebbe in seguito contratto una grave infezione, tale da esporla a pericolo della salute. Risultando che l'interessato aveva continuato a svolgere un'attività medica abusiva, egli è stato nuovamente arrestato il 6 aprile 2011. Un'istanza di carcerazione preventiva del PP è stata evasa l'8 aprile 2011 dal giudice dei provvedimenti coercitivi: in luogo della carcerazione sono state ordinate, quali misure sostitutive, il blocco dei documenti di identità e di legittimazione svizzeri e serbi, l'obbligo di non abbandonare il territorio ticinese, quello di annunciarsi giornalmente presso un posto di polizia stabilito dal PP, il divieto di avere contatti con pazienti "storici" e "potenziali", nonché i divieti di esercitare qualsiasi tipo di arte medica, tra cui l'ozonoterapia e la terapia neuronale, e di praticare iniezioni di ogni genere. Un reclamo presentato dal PP contro la decisione del giudice dei provvedimenti coercitivi è stato respinto dal Presidente della Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) con decisione del 13 aprile 2011.

C. Il 19 settembre 2011 A.________ è stato di nuovo arrestato provvisoriamente. A seguito di una perquisizione presso la società B.________SA è infatti risultato che gli era stata fornita una bombola di ossigeno medicale da lui ordinata il 2 maggio 2011. Da una perquisizione eseguita presso l'abitazione dell'accusato sarebbe inoltre emerso ch'egli avrebbe allestito un nuovo studio medico, in cui si troverebbe in particolare del materiale sanitario di recente acquisto, mentre nel garage sarebbero stati rinvenuti un apparecchio per l'ozonoterapia, oltre a medicinali nel baule dell'automobile. Il 21 settembre 2011, il PP ha quindi proposto al giudice dei provvedimenti coercitivi di ordinare la carcerazione preventiva, invocando al riguardo un pericolo di recidiva giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP. Con decisione dello stesso giorno, il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza di carcerazione preventiva, confermando le misure sostitutive stabilite nella sua precedente decisione dell'8 aprile 2011.

D. Adita dal PP, con sentenza del 5 ottobre 2011, la CRP ne ha respinto il reclamo. Ha ritenuto che le vigenti misure sostitutive della carcerazione erano sufficienti per escludere nel breve termine il pericolo di recidiva, mentre nel medio termine esso sarebbe stato scongiurato dalla conclusione dell'inchiesta ancora pendente, rispettivamente dalla celebrazione del processo per i fatti oggetto dell'atto di accusa.

E. Il PP impugna il giudizio della CRP con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo in via principale di ordinare la carcerazione preventiva dell'interessato per pericolo di recidiva. In via subordinata, postula di rinviare la causa alla Corte cantonale per un nuovo giudizio. Il ricorrente fa valere la violazione del diritto federale, in particolare dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP.

F. Invitati ad esprimersi sul ricorso, la CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre l'opponente chiede in via principale di dichiararlo irricevibile e subordinatamente di respingerlo. Il PP ha ribadito le sue argomentazioni con osservazioni del 2 dicembre 2011. La CRP e l'opponente hanno confermato le loro prese di posizione con scritti del 7 dicembre 2011, rispettivamente del 12 dicembre 2011.

Diritto:

1. La decisione impugnata, emanata da un'autorità cantonale di ultima istanza, conferma in sostanza la scarcerazione dell'opponente ordinata dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Contro la stessa è dato il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 segg. LTF (cfr. DTF 137 IV 237 consid. 1). Essa è di natura incidentale, ma può comportare per il ricorrente un pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF , siccome la messa in libertà dell'accusato, quando esiste un pericolo di recidiva quale motivo particolare di carcerazione, può rendere più difficile la continuazione del procedimento penale ( DTF 137 IV 237 consid. 1.1). Il PP, che ha partecipato all'udienza dinanzi al giudice dei provvedimenti coercitivi ed ha dichiarato seduta stante di volere impugnare la decisione di scarcerazione, è legittimato a ricorrere (art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 3 LTF; DTF 137 IV 237 consid. 1.2). Il gravame è tempestivo (cfr. art. 100 cpv. 1 LTF ).

2. Richiamando il principio della buona fede, il ricorrente rileva di avere presentato il suo reclamo dinanzi alla CRP entro 24 ore dalla decisione con cui il giudice dei provvedimenti coercitivi ha respinto l'istanza di carcerazione preventiva, conformemente alla prassi allora vigente. Sostiene che la Corte cantonale avrebbe quindi ritenuto a torto che il gravame sembrava tardivo. La questione concerne semmai l'adozione dei provvedimenti cautelari, che non sono però oggetto della presente impugnativa. Non deve pertanto essere approfondita in questa sede. La CRP non ha infatti considerato tardivo il gravame, ma l'ha esaminato nel merito.

3.

3.1 Secondo il ricorrente, si giustificherebbe in concreto di sottoporre l'opponente alla carcerazione preventiva in virtù dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, essendo emerso nel corso del procedimento un evidente rischio di recidiva. Rileva come l'interessato abbia praticamente sempre svolto illegalmente attività mediche, nonostante egli fosse già stato condannato in Serbia e malgrado il divieto impostogli dalle autorità sanitarie cantonali. Anche dopo i cinque mesi di carcere preventivo al quale è stato sottoposto nel 2007, egli ha continuato a spacciarsi per medico ed ha eseguito un intervento invasivo su una paziente in un ambiente non sterile e senza disinfettare la cute, procurandole una grave setticemia, che l'ha esposta al pericolo di perdita della salute. Inoltre, pure dopo la seconda scarcerazione, del 13 aprile 2011, A.________ avrebbe proseguito nella sua attività illecita, come risulterebbe dal materiale sanitario ancora rinvenuto presso il suo domicilio nell'ambito dell'ulteriore perquisizione del 19 settembre 2011. I nuovi elementi indizianti, raccolti in quest'ultima occasione, dimostrerebbero che l'interessato ha disatteso le misure ordinate in sostituzione della carcerazione, le quali si sono quindi rivelate insufficienti per impedirgli di continuare a mettere in pericolo la salute e la vita dei pazienti.

3.2 Giusta l'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP, la carcerazione preventiva o di sicurezza è ammissibile soltanto quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che minacci seriamente la sicurezza altrui commettendo gravi crimini o delitti, dopo avere già commesso in precedenza reati analoghi. La carcerazione preventiva fondata su un pericolo di recidiva può contribuire a permettere la sollecita conclusione di un procedimento pendente, impedendo che l'imputato differisca o renda impossibile la fine del procedimento commettendo nuovi atti di delinquenza. Essa serve inoltre a impedire la commissione di altri gravi delitti e persegue quindi uno scopo di prevenzione speciale, espressamente prevista quale motivo di carcerazione anche dall'art. 5 n. 1 lett. c CEDU, secondo cui la privazione della libertà è ammissibile quando vi sono ragioni plausibili per sospettare che l'interessato abbia commesso un reato o ci sono fondati motivi per impedirgli di commetterlo ( DTF 137 IV 13 consid. 4.1, 84 consid. 3.2; 135 I 71 consid. 2.2). Occorre nondimeno dare prova di riserbo nel ritenere che un imputato possa commettere altri reati gravi. Siccome la carcerazione preventiva costituisce un'ingerenza grave nel diritto alla libertà, occorre che essa si fondi su una base legale sufficiente, sia giustificata dall'interesse pubblico e rispetti il principio della proporzionalità. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il mantenimento della detenzione preventiva per rischio di recidiva è ammissibile quando, da una parte, la prognosi di una ricaduta è molto sfavorevole e, dall'altra, i reati prospettati sono gravi (ai sensi dell'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP). La possibilità soltanto ipotetica che l'accusato possa commettere altri reati o la probabilità che si prospettino reati solo lievi non è per contro sufficiente per giustificare la detenzione. Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordinata e mantenuta unicamente quale "ultima ratio", occorrendo prescindere dalla stessa quando possa essere adeguatamente sostituita da provvedimenti meno incisivi (art. 212 cpv. 2 lett. c CPP; DTF 137 IV 13 consid. 4.1; 135 I 71 consid. 2.3 e rinvii).

3.3 In concreto non è di per sé litigioso che esistano a carico dell'imputato gravi indizi di un crimine o di un delitto. Né è di per sé seriamente in discussione che nella fattispecie entrino in considerazione reati gravi e che l'interessato abbia commesso atti analoghi in precedenza. Nel procedimento penale aperto dopo l'emanazione dell'atto di accusa, l'imputato è del resto perseguito anche per i reati di esposizione a pericolo della vita o della salute altrui giusta gli art. 127 e 129 CP , che costituiscono crimini. Il fatto ch'egli non sia ancora stato oggetto di una condanna cresciuta in giudicato per reati analoghi non è decisivo, essendo sufficiente per ammettere un reato precedente richiesto dall'art. 221 cpv. 1 lett. c CPP che una condanna appaia altamente probabile nel caso concreto ( DTF 137 IV 84 consid. 3.2). Numerosi comportamenti gravi legati all'esercizio abusivo di attività mediche suscettibili di esporre a pericolo la salute dei pazienti sono inoltre stati rimproverati all'imputato con l'atto di accusa del 18 novembre 2009 e permettono quindi, nel complesso, di ammettere l'esistenza di reati commessi in precedenza.

Litigiosa è per contro essenzialmente la questione di sapere se l'interessato possa minacciare la sicurezza altrui commettendo altri crimini o gravi delitti. Al riguardo, l'esistenza di una prognosi sfavorevole di ricaduta, seppur lieve, è stata sostanzialmente ammessa dalla Corte cantonale, che ha confermato le misure sostitutive ordinate dal giudice dei provvedimenti coercitivi. Queste misure perseguono infatti lo stesso obiettivo della carcerazione (cfr. art. 212 cpv. 2 lett. c, art. 237 cpv. 1 CPP ). Nel giudizio impugnato, la CRP si è però limitata ad addurre genericamente che le misure sostitutive non risultano essere state violate dall'imputato e che gli ultimi elementi fattuali invocati dal PP non proverebbero né renderebbero verosimile l'effettiva attuazione di ulteriori atti medici su persone. La Corte cantonale non ha tuttavia esaminato puntualmente le argomentazioni del PP, fondate su specifici accertamenti raccolti lo scorso mese di settembre concernenti l'acquisto di una nuova bombola di ossigeno medicale e l'esistenza di nuovi medicamenti e materiale sanitario rinvenuti presso la sua abitazione e nella sua autovettura. Secondo il PP, si tratterebbe di materiale acquistato recentemente, considerato che quello preesistente era già stato sequestrato in precedenza. Ora, gli indizi e le circostanze invocati dal PP possono effettivamente essere rilevanti, potendo fare ritenere che, dopo la scarcerazione del 13 aprile 2011, l'imputato ha nuovamente avviato un'attività medica e non ha quindi rispettato le misure sostitutive adottate nei suoi confronti, segnatamente il divieto di avere contatti con pazienti e di esercitare qualsiasi tipo di arte medica. Conformemente all' art. 237 cpv. 5 CPP , se nuove circostanze lo esigono oppure se l'imputato non ottempera agli obblighi impostigli, il giudice può infatti revocare in ogni tempo le misure sostitutive oppure ordinarne delle altre o la carcerazione preventiva o di sicurezza. Spettava quindi alla CRP confrontarsi puntualmente con le fondate argomentazioni sollevate dal PP nel reclamo, se del caso ordinando ulteriori accertamenti e verifiche, al fine di stabilire se l'imputato ha effettivamente disatteso le misure sostitutive e se, per evitare il pericolo di recidiva, non rimane in sostanza che una carcerazione preventiva o di sicurezza. Va infine rilevato che, poiché l'atto di accusa è stato emanato il 18 novembre 2009, il procedimento dovrà ora essere concluso sollecitamente.

4. Ne segue che il ricorso deve essere accolto. Gli atti sono rinviati alla Corte cantonale, affinché si pronunci nuovamente sulla fattispecie tenendo conto di quanto esposto al precedente considerando. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dell'opponente ( art. 66 cpv. 1 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata annullata. La causa è rinviata alla CRP per una nuova decisione nel senso dei considerandi.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico dell'opponente.

3. Comunicazione al ricorrente, al patrocinatore dell'opponente e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 16 dicembre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni