Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_573/2011 KI-generiert

Litigant's Appeal for Delayed Justice Dismissed as Inadmissible Regarding Concluded Proceedings

Geschäftsnummer 1B_573/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who filed a public law appeal to the Swiss Federal Tribunal concerning a denial of justice related to various judicial procedures in civil and criminal matters. The individual claimed confusion regarding the handling of a complaint regarding delays in justice, which had been mistakenly submitted to the wrong court. The court clarified that the complaint did not align with any legal provisions and pointed out that the cited earlier procedures had long been concluded. The appeal was deemed insufficiently motivated and thus inadmissible, as it failed to demonstrate any valid grounds for reopening concluded cases.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 42 LTF, Art. 132 cpv. 1 CPC, Art. 64 cpv. 1 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF; Litigant's Appeal for Delayed Justice Dismissed as Inadmissible Regarding Concluded Proceedings: The individual claimed confusion regarding the handling of a complaint regarding delays in justice, which had been mistakenly submitted to the wrong court. The court clarified that the complaint did not align with any legal provisions and pointed out that the cited earlier procedures had long been concluded. The appeal was deemed insufficiently motivated and thus inadmissible, as it failed to demonstrate any valid grounds for reopening concluded cases.

Schlagwörter

KI-generiert
Verfahren um unentgeltliche Rechtspflege Wiederaufnahme des Verfahrens Revision eines Entscheids Verfahrensverzögerungen Strafanzeige Bestellung eines Rechtsbeistands

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF

The appeal was declared inadmissible under the simplified procedure due to insufficient reasoning.

Art. 64 cpv. 1 LTF

The request for legal aid was rejected because the appeal had no prospect of success.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Waiver of court fees was pronounced.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_573/2011

Decreto del 20 ottobre 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice unico,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16,

6900 Lugano.

Oggetto

diniego di giustizia,

ricorso per diniego di giustizia contro mancate decisioni del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che nell'ambito di numerose procedure giudiziarie in materia penale e civile concernenti tra l'altro la criticata nomina di un patrocinatore d'ufficio, già giudicate dal Tribunale federale e da lui richiamate (cfr. sentenze 1P.141/2002 del 9 aprile 2002, 1P.289/2006 del 15 giugno 2006, 2C_608/2010 del 14 settembre 2010), A.________ inoltra alla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF;

che con lo stesso atto egli presenta anche un "ricorso di diritto amministrativo", fondato su un'asserita competenza del Tribunale amministrativo federale, gravame manifestamente inammissibile poiché incentrato sulle medesime fattispecie civili e penali;

che secondo l' art. 42 LTF il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);

che, richiamando le succitate sentenze, il ricorrente rileva in maniera confusa e difficilmente comprensibile d'aver presentato, per errore, un reclamo per ritardata giustizia a una determinata Camera del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, che l'avrebbe poi trasmesso a un'altra Camera, della quale il ricorrente parrebbe contestare, per motivi non meglio comprensibili, la competenza;

che detta altra Camera ha precisato che lo scritto inoltrato dal ricorrente non corrisponde ad alcun atto previsto dal CPC, sottolineando che non risulterebbero procedure aperte a nome del reclamante, quelle da lui allegate essendo concluse da tempo;

che, con scritto del 20 luglio 2011, il presidente della terza Camera civile del Tribunale d'appello ha poi considerato il "reclamo per ritardata giustizia" confuso, incomprensibile e come non presentato ai sensi dell' art. 132 cpv. 1 CPC ;

che questa tesi è stata ribadita, in un ulteriore scritto del 4 ottobre 2011, dal presidente della Sezione civile, ricordando che nel verbale di udienza dell'11 ottobre 2001, richiamato dal reclamante, la causa da lui promossa era stata stralciata dai ruoli, per cui è definitivamente chiusa;

che al riguardo il ricorrente precisa di non criticare l'applicazione del diritto cantonale e di non chiedere un controllo astratto di una norma del previgente CPC/TI, poiché queste censure sono - rettamente - tardive;

che in siffatte circostanze la sua richiesta, intesa in sostanza alla riapertura di procedimenti ormai conclusi, è priva di ogni consistenza;

che il ricorrente accenna inoltre, sempre in maniera confusa e mischiando procedure e materie diverse, a un decreto di accusa emanato nel 1993 e a decisioni prese nel 1999, richiamando sentenze pronunciate dalla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale, insistendo in particolare sulla 1P.141/2002 del 9 aprile 2002 con la quale un suo ricorso inoltrato contro un decreto di non luogo a procedere era stato dichiarato inammissibile;

che dette cause sono manifestamente cresciute in giudicato e pertanto non sono più impugnabili, né il ricorrente tenta di spiegare la portata, in tale contesto, di un ricorso per ritardata giustizia e nemmeno adduce un qualsiasi motivo di revisione (art. 121 segg. LTF);

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può pertanto essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LTF ;

che la richiesta di gratuito patrocinio dev'essere respinta, essendo il gravame privo di probabilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF );

che si può nondimeno rinunciare a prelevare spese giudiziarie ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Giudice unico decreta:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione al ricorrente e al Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 20 ottobre 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice unico: Eusebio

Il Cancelliere: Crameri