Guardianship Ratification Required for Appeal of Justice Denial Complaint
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertA petitioner filed an appeal with the Swiss Federal Tribunal challenging a decision by the Criminal Appeals Court of the Cantonal Court of Ticino, which had removed a complaint regarding delayed justice against the Office of the Public Prosecutor of Ticino from its docket. The complaint was dismissed because it was not ratified by the petitioner's legal guardian, as required due to a legal guardianship restricting the petitioner's civil rights in judicial matters. The guardian later informed the Federal Tribunal that they did not ratify the appeal, rendering it inadmissible. The case involved procedural aspects concerning the necessity of legal curatorship in legal proceedings and issues of procedural justice in the canton of Ticino.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 394 CC, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF; Guardianship Ratification Required for Appeal of Justice Denial Complaint: The complaint was dismissed because it was not ratified by the petitioner's legal guardian, as required due to a legal guardianship restricting the petitioner's civil rights in judicial matters. The guardian later informed the Federal Tribunal that they did not ratify the appeal, rendering it inadmissible. The case involved procedural aspects concerning the necessity of legal curatorship in legal proceedings and issues of procedural justice in the canton of Ticino.
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KI-generiertUsed to rule that the appeal is manifestly inadmissible and can be decided via simplified procedure.
Used to decide that no judicial costs shall be levied, as requested by the curator.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1B_435/2022
Sentenza del 7 settembre 2022
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Jametti, Giudice presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
Procedimento penale; denegata e ritardata giustizia,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2022
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino (inc. 60.2022.151).
Considerando:
che, dopo aver invitato in data 10 giugno 2022 a emendare il reclamo, con sentenza dell'8 luglio 2022 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello ha stralciato dai ruoli il reclamo per denegata giustizia nei confronti del Ministero pubblico del Cantone Ticino sottopostogli da A.________, poiché non ratificato dal suo curatore;
che avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale;
che non è stato ordinato uno scambio di scritti;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti ( DTF 147 I 333 consid. 1);
che, come noto al ricorrente, l'assunto secondo cui la composizione delle Corti dovrebbe essere previamente comunicata alle parti è priva di fondamento ( DTF 144 I 37 consid. 2.3.3), come le generiche critiche relative a non meglio precisati motivi di astensione o di ricusa di giudici e cancellieri ( DTF 142 I 93 consid. 8.2; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4);
che l'esercizio dei diritti civili in ambito giudiziario del ricorrente è stato limitato in via definitiva mediante l'istituzione di una curatela di rappresentanza nel senso dell' art. 394 CC in suo favore, con lo scopo di rappresentarlo in tutte le procedure giudiziarie: quale curatore è stato nominato l'avv. Pascal Cattaneo (sentenze 5D_74/2022 del 3 giugno 2022 consid. 3 e 5A_1054/2021 del 10 gennaio 2022);
che con scritto del 6 settembre 2022 il curatore ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare il ricorso in esame, che si rivela pertanto manifestamente inammissibile e può essere evaso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (sentenza 2C_61/2022 del 31 gennaio 2022 consid. 2);
che come chiesto dal curatore, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF);
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 7 settembre 2022
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
La Giudice presidente: Jametti
Il Cancelliere: Crameri