Appeal Against Confiscation of Funds Dismissed Due to Untimely Filing and Lack of Substantiation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves an individual who was arrested on April 24, 2013, for drug-related offenses, including possession of cocaine and marijuana, as well as a sum of money. After being released provisionally on May 8, 2013, the individual sought to recover a seized amount of CHF 542.60, which the public prosecutor had decided to keep confiscated on June 17, 2013. Following a rejection of his initial appeal by the criminal appeals court on September 24, 2013, the individual filed a late appeal to the Federal Tribunal on November 5, 2013, arguing that his legal counsel failed to file the appeal on time despite his request. The tribunal examined the admissibility of the late appeal and the merits of the case, ultimately ruling it inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 108 al. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Appeal Against Confiscation of Funds Dismissed Due to Untimely Filing and Lack of Substantiation: After being released provisionally on May 8, 2013, the individual sought to recover a seized amount of CHF 542.60, which the public prosecutor had decided to keep confiscated on June 17, 2013. Following a rejection of his initial appeal by the criminal appeals court on September 24, 2013, the individual filed a late appeal to the Federal Tribunal on November 5, 2013, arguing that his legal counsel failed to file the appeal on time despite his request. The tribunal examined the admissibility of the late appeal and the merits of the case, ultimately ruling it inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal via the simplified procedure because the appeal was clearly inadmissible due to being filed late.
Used to dispense with judicial costs given the appellant's financial situation.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_396/2013
Sentenza del 12 novembre 2013
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino , Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale; istanza di dissequestro,
ricorso contro la sentenza emanata il 24 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che A.________, arrestato il 24 aprile 2013 con le accuse di infrazione e di contravvenzioni alla legge federale sugli stupefacenti, è stato messo in libertà provvisoria l'8 maggio seguente;
che, al momento del fermo, oltre a dosi di cocaina e marijuana il Procuratore pubblico (PP) ha sequestrato anche la somma di fr. 542.60, che l'interessato aveva su di sé;
che con decisione del 17 giugno 2013 il PP, adito con un'istanza di dissequestro presentata dal legale dell'imputato, ha mantenuto il sequestro del citato importo;
che con giudizio del 24 settembre 2013, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) ha respinto un reclamo proposto direttamente dall'interessato;
che con ricorso del 5 novembre 2013, impostato il giorno successivo, A.________ chiede in sostanza al Tribunale federale di ordinare il dissequestro della menzionata somma;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 138 I 367 consid. 1);
che il ricorrente riconosce espressamente d'aver presentato in ritardo il ricorso al Tribunale federale ( art. 100 cpv. 1 LTF ), rilevando tuttavia che il suo legale - che lo rappresenta anche nel quadro della procedura di carcerazione (vedi al riguardo causa 1B_384/2013 in corso di istruzione) - non avrebbe dato seguito alla sua richiesta d'interporre ricorso contro la decisione impugnata, notificata al ricorrente medesimo;
che questo rilievo non è deciso, ricordato che anche nell'ipotesi in cui il mancato rispetto del termine ricorsuale fosse da ricondurre al comportamento di persone ausiliarie, tra le quali rientrano anche i patrocinatori, tale omissione, secondo la costante giurisprudenza, dev'essere nondimeno ascritta al ricorrente ( DTF 114 Ib 67 consid. 2 e 3; sentenza 2C_514/2013 del 10 giugno 2013 consid. 3.4);
che il gravame, tardivo e quindi manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF ;
che del resto l'atto di ricorso non si confronta con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato e sarebbe comunque inammissibile per carenza di motivazione ( art. 42 cpv. 1 e 2 LTF ; DTF 136 I 49 consid. 1.4.1);
che, vista la situazione finanziaria del ricorrente, si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 12 novembre 2013
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri