Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_373/2012 KI-generiert

Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Discontinuation of Fraud Investigation Against Former Official Due to Lack of Standing

Geschäftsnummer 1B_373/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

In this case, a complaint was filed by two individuals against a public official responsible for the oversight of a surveying activity, accusing him of fraud, pecuniary damage through deceit, and document falsification. The complaint was based on alleged negligence that allowed for the unauthorized installation of drainage systems on the complainants' property. The public prosecutor dismissed the case for lack of sufficient grounds to proceed. The complainants then appealed to a higher court, which also rejected their appeal. Subsequently, they sought recourse to the federal tribunal, arguing for the annulment of the higher court's decision. However, the tribunal found the appeal inadmissible due to the complainants' lack of standing and insufficient legal motivation.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 146 CP, Art. 151 CP, Art. 251 CP, Art. 1 cpv. 1 lett. a LResp, Art. 3 lett. a LResp, Art. 4 cpv. 1 LResp; Federal Supreme Court Dismisses Appeal Against Discontinuation of Fraud Investigation Against Former Official Due to Lack of Standing: The complaint was based on alleged negligence that allowed for the unauthorized installation of drainage systems on the complainants' property. The public prosecutor dismissed the case for lack of sufficient grounds to proceed. The complainants then appealed to a higher court, which also rejected their appeal. Subsequently, they sought recourse to the federal tribunal, arguing for the annulment of the higher court's decision. However, the tribunal found the appeal inadmissible due to the complainants' lack of standing and insufficient legal motivation.

Schlagwörter

KI-generiert
Beschwerdelegitimation Betrugsermittlung kriminelle Fahrlässigkeit Rückzug des Strafantrags Kündigung von Staatspersonal Einstellung des Verfahrens

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 146 CP
che il 1° febbraio 2011 A.A.________, B.A.________ e D.A.________ hanno presentato una querela nei confronti di C.________, già capo Ufficio misurazioni catastali della Sezione delle bonifiche e del catasto del Cantone Ticino, per i reati di truffa ( art. 146 CP ), danno patrimoniale procurato con astuzia ( art.
Art. 151 CP
146 CP ), danno patrimoniale procurato con astuzia ( art. 151 CP ) e falsità in documenti ( art.
Art. 251 CP
151 CP ) e falsità in documenti ( art. 251 CP );
Art. 1 cpv. 1 lett. a LResp
che il 1° febbraio 2011 A.A.________, B.A.________ e D.A.________ hanno presentato una querela nei confronti di C.________, già capo Ufficio misurazioni catastali della Sezione delle bonifiche e del catasto del Cantone Ticino, per i reati di truffa ( art. 146 CP ), danno patrimoniale procurato con astuzia ( art.
Art. 3 lett. a LResp
a LResp /TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti ( art. 3 lett.
Art. 4 cpv. 1 LResp
a LResp /TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente ( art. 4 cpv. 1 LResp /TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico ( art.
Art. 4 cpv. 3 LResp
1 LResp /TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico ( art. 4 cpv. 3 LResp /TI);
Art. 42 LTF
che inoltre, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to impose court costs on the appellants due to their unsuccessful appeal.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_373/2012

Sentenza del 2 luglio 2012

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Eusebio, Chaix,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.A.________ e B.A.________,

ricorrenti,

contro

C.________,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedimento penale, non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 18 maggio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 1° febbraio 2011 A.A.________, B.A.________ e D.A.________ hanno presentato una querela nei confronti di C.________, già capo Ufficio misurazioni catastali della Sezione delle bonifiche e del catasto del Cantone Ticino, per i reati di truffa ( art. 146 CP ), danno patrimoniale procurato con astuzia ( art. 151 CP ) e falsità in documenti ( art. 251 CP );

che i querelanti rimproveravano al funzionario manchevolezze nell'ambito della sorveglianza dell'attività di un geometra revisore che avrebbe permesso di installare abusivamente due caditoie su un fondo di loro proprietà;

che, con decisione del 5 marzo 2012, il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere in difetto dei presupposti dei prospettati reati;

che il 14 marzo 2012 A.A.________ e B.A.________ sono insorti dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP), che ha respinto il gravame nella misura della sua ricevibilità;

che avverso questa sentenza A.A.________ e B.A.________ presentano un "ricorso sussidiario in materia costituzionale" al Tribunale federale, chiedendo di annullarla;

che non sono state chieste osservazioni;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 137 I 371 consid. 1);

che contro la decisione impugnata è di principio dato il ricorso in materia penale ai sensi degli art. 78 segg. LTF;

che giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. a e b n. 5 LTF l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili;

che, secondo la giurisprudenza, il danneggiato che dispone esclusivamente di una pretesa di diritto pubblico nei confronti del Cantone e non può fare valere pretese di diritto civile contro il funzionario asseritamente manchevole, difetta della legittimazione a ricorrere dinanzi al Tribunale federale ( DTF 131 I 455 consid. 1.2.4; sentenza 1B_387/2011 del 13 settembre 2011 consid. 1.3.2);

che nel Cantone Ticino la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici, del 24 ottobre 1988 (LResp/TI), applicabile anche ai funzionari cantonali ( art. 1 cpv. 1 lett. a LResp /TI), regola la responsabilità degli enti pubblici per il danno cagionato a terzi con atti od omissioni commessi dai loro agenti ( art. 3 lett. a LResp /TI): l'ente pubblico risponde di principio del danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni, senza riguardo alla colpa dell'agente ( art. 4 cpv. 1 LResp /TI), rilevato che il danneggiato non ha invece alcuna azione contro l'agente pubblico ( art. 4 cpv. 3 LResp /TI);

che, nella fattispecie, i ricorrenti rimproverano all'opponente manchevolezze commesse nella sua qualità di funzionario dell'amministrazione cantonale;

che eventuali pretese di risarcimento del danno sono regolate dal diritto pubblico cantonale che, come visto, esclude un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'agente pubblico;

che, in tali circostanze, difetta quindi ai ricorrenti la legittimazione a ricorrere nel merito in questa sede in applicazione dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF;

che, giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 6 LTF, il querelante è abilitato a ricorrere per quanto trattasi del diritto di querela in quanto tale;

che nemmeno questo caso di legittimazione ricorsuale entra in considerazione nella fattispecie;

che la CRP ha ritenuto tardiva la querela per il reato di danno patrimoniale procurato con astuzia ( art. 151 CP ), ma che i ricorrenti non si esprimono sulla tempestività della querela e non sollevano specifiche censure al riguardo;

che pertanto il gravame è inammissibile già per carenza di legittimazione;

che inoltre, secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 134 II 244 consid. 2.1);

che queste esigenze di motivazione sono disattese, siccome i ricorrenti non si confrontano con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e non dimostrano perché l'impugnata decisione violerebbe il diritto;

che la CRP ha infatti spiegato per quali ragioni non erano adempiuti i presupposti dei reati di falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari ( art. 317 CP ) e di truffa ( art. 146 CP );

che i ricorrenti criticano in modo generico l'agire delle autorità cantonali, ma non fanno valere, né tantomeno sostanziano, una violazione delle citate disposizioni, spiegando puntualmente per quali ragioni sarebbero in concreto realizzati gli estremi dei citati reati;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile anche per carenza di motivazione;

che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico dei ricorrenti ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti.

3. Comunicazione alle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 2 luglio 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni