Criminal Complaint Dismissal Upheld Due to Unsubstantiated Appeal
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a complaint filed by an individual against a regional guardianship commission, a public prosecutor, and three cantonal departments, alleging kidnapping, document falsification, and abuse of authority. After an examination, the public prosecutor issued a decree of non-prosecution, stating that the matters had already been reviewed and previous decisions of non-prosecution had been made. Subsequently, the individual challenged this decision in the Cantonal Court of Appeals, which deemed the appeal inadmissible due to lack of sufficient motivation. The individual then filed a further opposition to the Federal Tribunal, seeking the initiation of a criminal procedure, but the tribunal found this appeal insufficiently motivated, leading to a ruling of inadmissibility.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Criminal Complaint Dismissal Upheld Due to Unsubstantiated Appeal: After an examination, the public prosecutor issued a decree of non-prosecution, stating that the matters had already been reviewed and previous decisions of non-prosecution had been made. Subsequently, the individual challenged this decision in the Cantonal Court of Appeals, which deemed the appeal inadmissible due to lack of sufficient motivation. The individual then filed a further opposition to the Federal Tribunal, seeking the initiation of a criminal procedure, but the tribunal found this appeal insufficiently motivated, leading to a ruling of inadmissibility.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal via simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.
Used to rule that judicial costs are exceptionally not to be levied.
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Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_368/2011
Sentenza del 18 luglio 2011
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Eusebio, Giudice unico,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Oggetto
Decreto di non luogo a procedere,
ricorso contro la sentenza emanata l'8 luglio 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Considerando:
che con scritti del 20 e 25 maggio 2011 A.________ ha denunciato una Commissione tutoria regionale, un Procuratore pubblico e tre Dipartimenti cantonali per sequestro di persona, falsità in documenti e abuso di autorità;
che con decisione del 9 giugno 2011 il Procuratore generale ha decretato il non luogo a procedere, ritenuto che il complesso dei fatti oggetto di detti scritti era già stato esaminato ed era sfociato in precedenti decisioni di non luogo a procedere;
che con giudizio dell'8 luglio 2011 la Corte dei reclami penali del Tribunale di appello, adita dal denunciante, dopo avergli offerto la possibilità di emendare il reclamo, lo ha dichiarato irricevibile per carenza di motivazione (art. 385 cpv. 2 secondo periodo CPP);
che, avverso questa decisione, con scritto del 14 luglio 2011 A.________ presenta una "opposizione" al Tribunale federale, chiedendo di aprire una procedura penale;
che non sono state chieste osservazioni;
che secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
che queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che il ricorrente non si confronta del tutto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della Corte cantonale e nemmeno tenta di dimostrare perché l'impugnata decisione sarebbe incostituzionale;
che pertanto il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non può essere esaminato nel merito;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali al Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 18 luglio 2011
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Giudice unico: Il Cancelliere:
Eusebio Crameri