Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_366/2013 KI-generiert

Litigant's Challenge to Judicial Communications Dismissed for Inadmissibility

Geschäftsnummer 1B_366/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal proceeding where the appellant has repeatedly submitted requests to various cantonal, federal, and foreign authorities. The appellant specifically contests a letter from the President of the Judicial Council, which explains that the queries do not fall within its jurisdiction, as well as a prior decision from the Federal Criminal Court that required the appellant to address deficiencies in a prior complaint which was ultimately deemed inadmissible. The appellant's recourse is regarded as clearly tardy and manifestly inadmissible, failing to meet the necessary legal requirements for adequate motivation and not pertaining to coercive measures.

Legislator-Regeste

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Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 79 LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF; Litigant's Challenge to Judicial Communications Dismissed for Inadmissibility: The appellant specifically contests a letter from the President of the Judicial Council, which explains that the queries do not fall within its jurisdiction, as well as a prior decision from the Federal Criminal Court that required the appellant to address deficiencies in a prior complaint which was ultimately deemed inadmissible. The appellant's recourse is regarded as clearly tardy and manifestly inadmissible, failing to meet the necessary legal requirements for adequate motivation and not pertaining to coercive measures.

Schlagwörter

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Verneinung der Zuständigkeit Strafanzeige E-Justice Leitverfahren anfechtbarer Zwischenentscheid Einrede der Verfassungswidrigkeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF

The appeal was declared inadmissible based on the simplified procedure rules.

Art. 66 cpv. 1 LTF

The court ordered the appellant to bear the judicial costs following his defeat.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_366/2013

Sentenza del 30 ottobre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico della Confederazione , Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto

procedimento penale,

ricorso contro la decisione emanata il 27 agosto 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale.

Considerando:

che A.________ ha inoltrato numerose istanze a diverse autorità cantonali e federali, nonché estere;

che con "ricorso" del 17 ottobre 2013 A.________ impugna segnatamente uno scritto del 9 luglio 2013 della Presidente del Consiglio della magistratura, che spiega perché le denunce dell'insorgente non rientrano nelle sue competenze, indicando la facoltà di adire un giudizio del "plenum";

che il ricorrente precisa d'aver inoltrato ricorso al "plenum" del Consiglio della magistratura, per cui manifestamente non si è in presenza di una decisione di un'autorità cantonale di ultima istanza;

che, per di più, come noto al ricorrente (vedi da ultimo sentenza 1B_720/2012 del 17 dicembre 2012 nei suoi confronti), il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 138 I 171 consid. 1.4);

che, al riguardo, la lettera del 16 settembre 2013 con la quale l'Ufficio federale di giustizia ribadisce al ricorrente di non intervenire nella procedura giudiziaria, non costituisce manifestamente una decisione impugnabile, come del resto vale anche per altri scritti analoghi prodotti dal ricorrente;

che il ricorrente contesta inoltre uno scritto del 27 agosto 2012 con il quale il Tribunale penale federale (TPF) lo invitava a rimediare alle carenze di un suo ricorso del 17 agosto 2012 inerente a una denuncia, gravame dichiarato poi inammissibile con decisione del 5 settembre 2012 del TPF;

che il ricorso, peraltro chiaramente tardivo, in quanto diretto contro il citato scritto incidentale o, implicitamente, contro la menzionata sentenza di merito è inammissibile, poiché non concerne provvedimenti coattivi ( art. 79 LTF ; sentenza 6B_119/2013 dell'11 aprile 2013), conclusione che vale anche per l'impugnazione della decisione del 13 agosto 2012 del Ministero pubblico della Confederazione;

che l'atto di ricorso in esame, manifestamente inammissibile e che disattende completamente le citate esigenze di motivazione, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF e non deve quindi essere esaminato nel merito;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, al Tribunale penale federale, Corte dei reclami penali e, per conoscenza, al Consiglio della magistratura del Cantone Ticino.

Losanna, 30 ottobre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri