Cantonal Dismissal of Denial of Justice Appeal Upheld Due to Appellant's Procedural Deficiencies
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure initiated following a report made by an individual against another party, which resulted in the opening of a preliminary investigation. The complainant subsequently filed a claim of denied or delayed justice due to perceived slow progress in the investigation. The appellate court dismissed this claim, acknowledging some delays but asserting they did not constitute a shocking delay. The complainant then appealed to the Federal Tribunal without specific conclusions or detailed motivation, ultimately failing to address the appellate court's rationale or sufficiently argue any legal violations. The Tribunal deemed the appeal manifestly unsubstantiated and therefore inadmssible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 205 CPP, Art. 42 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Cantonal Dismissal of Denial of Justice Appeal Upheld Due to Appellant's Procedural Deficiencies: The complainant subsequently filed a claim of denied or delayed justice due to perceived slow progress in the investigation. The appellate court dismissed this claim, acknowledging some delays but asserting they did not constitute a shocking delay. The complainant then appealed to the Federal Tribunal without specific conclusions or detailed motivation, ultimately failing to address the appellate court's rationale or sufficiently argue any legal violations. The Tribunal deemed the appeal manifestly unsubstantiated and therefore inadmssible.
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KI-generiertUsed for the decision to reject the appeal under the simplified procedure because it was manifestly insufficiently motivated.
Applied because, given the financial situation of the appellant, the judicial costs were waived.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_302/2016
Sentenza del 25 agosto 2016
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Fonjallaz, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.
Oggetto
procedura penale; sequestro; denegata/ritardata giustizia,
ricorso contro la sentenza emanata l'11 luglio 2016
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che in seguito a una denuncia sporta il 16 giugno 2014 da A.________ nei confronti di una determinata persona per fatti avvenuti due anni e mezzo prima, il Procuratore pubblico Andrea Minesso (PP) il 20 ottobre seguente ha decretato l'apertura dell'istruzione penale;
che, adita dal denunciante con un reclamo per denegata/ritardata giustizia, mediante decisione dell'11 luglio 2016 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino lo ha respinto, ritenendo che nel suo insieme l'inchiesta è avanzata a rilento, ma non con un ritardo scioccante tale da configurare una situazione di denegata o ritardata giustizia, precisando che se il PP ritiene indispensabile un interrogatorio di confronto, dovrà citare le parti a comparire ( art. 205 CPP );
che avverso questa sentenza A.________ presenta un ricorso al Tribunale federale, senza formulare particolari conclusioni;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 140 I 252 consid. 1);
che il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ( art. 42 cpv. 1 LTF ), nonché essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché e in che misura l'atto impugnato viola il diritto ( art. 42 cpv. 2 LTF ; DTF 140 I 320 consid. 3.2);
che il ricorrente, limitandosi a criticare l'agire del PP, a esporre un riepilogo dei fatti del procedimento penale, a insistere sul fatto che non intenderebbe sottoporsi a un confronto con il denunciato e a rinviare, in maniera inammissibile poiché la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo, al gravame presentato nella sede cantonale ( DTF 133 II 396 consid. 3.1 pag. 440 in alto e consid. 3.2), non si confronta del tutto con le differenti considerazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio, unica decisione che può essere oggetto d'impugnazione ( art. 80 cpv. 1 LTF );
che il ricorso, manifestamente non motivato, non può quindi essere esaminato nel merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;
che vista la situazione finanziaria del ricorrente, si rinuncia a prelevare spese (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 25 agosto 2016
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Fonjallaz
Il Cancelliere: Crameri