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1B_3/2014 KI-generiert

Public Prosecutor v. Insurer Regarding Seizure of Funds in Insurance Wrapper Structure

Geschäftsnummer 1B_3/2014
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Contro C.________, già dirigente dell'area finanza della banca A.________, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale per il titolo di riciclaggio di denaro ( ). Con ordine di perquisizione e di sequestro del 19 febbraio 2013, il PP ha imposto alla Banca D.________ di identificare le relazioni riconducibili all'imputato (in particolare la relazione xxx ed i sottoconti yyy e zzz) e di sequestrarne la documentazione e gli averi.

Legislator-Regeste

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Art. 305bis CP, Art. 78 cpv. 1 LTF, Art. 93 cpv. 1 LTF, Art. 42 cpv. 2 LTF, Art. 81 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 98 LTF; Public Prosecutor v. Insurer Regarding Seizure of Funds in Insurance Wrapper Structure: Con ordine di perquisizione e di sequestro del 19 febbraio 2013, il PP ha imposto alla Banca D.________ di identificare le relazioni riconducibili all'imputato (in particolare la relazione xxx ed i sottoconti yyy e zzz) e di sequestrarne la documentazione e gli averi.

Schlagwörter

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Pfändung von Guthaben öffentliche Versicherung Versicherungs-Wrapper Versicherungsvertrag öffentlich-rechtliche Bank Geldwäscherei

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 cpv. 1 LTF

Used to order the appellant to bear the judicial costs following the rejection of the appeal.

Art. 93 cpv. 1 LTF

Cited in the reasoning to establish the admissibility requirements for the appeal against the interlocutory decision concerning the lifting of the seizure.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2} 1B_3/2014

Sentenza del 5 febbraio 2014

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Fonjallaz, Presidente,

Aemisegger, Eusebio,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinato dall'avv. Paolo Bernasconi,

ricorrente,

*contro*

1. B.________ SA,

patrocinata dall'avv. Giovanni Molo,

2. C.________,

patrocinato dall'avv. Raffaele Bernasconi,

opponenti,

*Ministero pubblico del Cantone Ticino*

, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

Ordine di perquisizione e sequestro,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 4 dicembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Contro C.________, già dirigente dell'area finanza della banca A.________, il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha aperto un procedimento penale per il titolo di riciclaggio di denaro (

art. 305bis CP

). Con ordine di perquisizione e di sequestro del 19 febbraio 2013, il PP ha imposto alla Banca D.________ di identificare le relazioni riconducibili all'imputato (in particolare la relazione xxx ed i sottoconti yyy e zzz) e di sequestrarne la documentazione e gli averi.

B. La Banca D.________ ha comunicato il 1° marzo 2013 al PP che i sottoconti yyy e zzz, aperti nel novembre del 2009, concernevano due assicurazioni sulla vita stipulate da C.________. Titolare del conto principale, privo di fondi e non legato all'imputato, era per contro la compagnia assicurativa B.________ SA: diversamente dagli altri, questo conto non era quindi stato bloccato. Il valore delle polizze assicurative all'11 febbraio 2013 ammontava a EUR 5'650'060.--.

C. Contro l'ordine di perquisizione e di sequestro, la B.________ SA ha adito la Corte dei reclami penali (CRP), che con sentenza del 4 dicembre 2013 ha accolto il reclamo ed ha annullato il provvedimento del PP. La Corte cantonale ha essenzialmente ritenuto che l'assicurazione era divenuta in buona fede proprietaria dei valori patrimoniali e che l'imputato disponeva unicamente di un credito nei confronti dell'assicuratore. Ha precisato che, dandosene le condizioni, il PP avrebbe eventualmente potuto sequestrare il credito assicurativo.

D. A.________ impugna questa sentenza con un ricorso in materia penale al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. Sostiene, essenzialmente, che i valori oggetto del provvedimento apparterrebbero all'imputato e che allo stadio attuale non sarebbe dimostrato che la compagnia assicurativa li ha acquisiti in buona fede. Il ricorrente postula inoltre di conferire l'effetto sospensivo al gravame.

Non sono state chieste osservazioni sul ricorso, ma è stato richiamato l'incarto della Corte cantonale.

Diritto:

1. La sentenza impugnata impone il dissequestro dei valori patrimoniali che il ricorrente ritiene di sua pertinenza. Si tratta di una decisione resa in materia penale, che di massima è impugnabile con il rimedio del ricorso in materia penale ai sensi dell'

art. 78 cpv. 1 LTF

.

1.1.

Essa concerne un provvedimento coercitivo ai sensi dell'art. 196 segg. CPP e, poiché non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), costituisce una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'

art. 93 cpv. 1 LTF

. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'

art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF

, ossia, in particolare, quando può causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (

DTF 136 IV 92

consid. 4;

133 IV 139

consid. 4; sentenza 1B_223/2010 del 15 luglio 2010 consid. 1.3.1, in: RtiD I-2011, pag. 117 segg.). Il ricorrente, che si sarebbe costituito quale accusatore privato nel procedimento penale, sostiene che l'annullamento del sequestro potrebbe pregiudicare il suo diritto di ottenere la restituzione dei valori patrimoniali che gli spetterebbero o un risarcimento equivalente. Adduce che i beni in questione potrebbero infatti rientrare nella libera disponibilità della compagnia assicurativa e pertanto dell'imputato medesimo. La Corte cantonale ha tuttavia rilevato che il PP potrà, dandosene le condizioni, sequestrare il credito assicurativo nei confronti dell'assicurazione. Il ricorrente non contesta tale assunto, né si esprime al riguardo con una motivazione conforme alle esigenze dell'

art. 42 cpv. 2 LTF

. È quindi dubbio che il dissequestro in esame possa cagionare al ricorrente un danno irreparabile. Visto l'esito del ricorso, la questione non deve tuttavia essere approfondita oltre. Anche l'aspetto della legittimazione a ricorrere giusta l'

art. 81 cpv. 1 lett. b LTF

, che presuppone l'esistenza di un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata, può pertanto rimanere qui indeciso.

Per il resto, il ricorso adempie le esigenze degli art. 80 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF, essendo presentato tempestivamente contro una decisione di ultima istanza cantonale.

1.2.

L'

art. 98 LTF

non è applicabile nell'ambito dei ricorsi contro provvedimenti coercitivi ai sensi dell'

art. 196 CPP

(cfr.

DTF 137 IV 122

consid. 2, 340 consid. 2.4). Nella misura in cui il ricorso rispetta le esigenze di motivazione dell'

art. 42 cpv. 2 LTF

, il Tribunale federale esamina pertanto liberamente l'interpretazione e l'applicazione delle condizioni poste dal diritto federale per l'adozione del sequestro. L'

art. 42 cpv. 2 LTF

impone in effetti che il ricorrente si confronti con le considerazioni esposte nella decisione impugnata, spiegando per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto (cfr.

DTF 134 II 244

consid. 2.1). In virtù degli

art. 97 e 105 LTF

, l'accertamento dei fatti è per contro vagliato dal Tribunale federale unicamente sotto il profilo ristretto dell'arbitrio (cfr.

DTF 133 IV 286

consid. 1.4).

2.

2.1.

Il ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto accertato dalla Corte cantonale, i valori patrimoniali sequestrati apparterrebbero all'imputato. Adduce, che in concreto l'utilizzazione delle polizze assicurative sulla vita con tenuta separata del conto ("insurance wrapper") sarebbe stata abusiva, siccome finalizzata unicamente a nascondere i valori patrimoniali di cui era proprietario. Secondo il ricorrente, si giustificherebbe quindi di ammettere nella fattispecie un'eccezione al principio della titolarità formale dei beni, applicando per analogia la giurisprudenza in materia di esecuzione e fallimento (

art. 272 cpv. 1 n. 3 LEF

).

2.2.

Il sequestro in discussione era fondato sull'

art. 263 cpv. 1 CPP

, secondo cui all'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali, in particolare se questi saranno presumibilmente confiscati (lett. d). Questo provvedimento è basato sulla verosimiglianza (

DTF 126 I 97

consid. 3d/aa) e può essere mantenuto fintanto che sussiste la probabilità di una confisca: la totalità dei fondi deve rimanere a disposizione della giustizia fino a quando esiste un dubbio sulla parte degli stessi che potrebbe provenire da un'attività criminale (cfr. sentenza 1B_365/2012 del 10 settembre 2012 consid. 3.1 in: SJ 2013 I pag. 13 segg.).

Giusta l'

art. 70 cpv. 1 CP

, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale. L'

art. 70 cpv. 2 CP

precisa che la confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa. Alla base di questa norma vi è l'assunto che non soltanto l'autore, ma anche terzi non traggano profitto dal reato. Una confisca deve quindi rimanere possibile, nel caso di disposizioni a titolo gratuito, anche qualora il terzo sia stato in buona fede. Per contro, la confisca è esclusa presso un terzo in buona fede se ha fornito una controprestazione adeguata per i valori patrimoniali ricevuti (cfr. sentenza 6B_398/2012 del 28 gennaio 2013 consid. 3.2 e rinvii).

2.3.

La Corte cantonale ha accertato che la compagnia assicurativa B.________ SA era diventata proprietaria dei valori patrimoniali dell'imputato, il quale disponeva unicamente di un credito nei confronti della prima. Al riguardo ha richiamato la comunicazione 18 (2010) del 30 dicembre 2010 dell'autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, secondo cui

*"nel caso di un'assicurazione sulla vita con conto/deposito amministrato separatamente (insurance wrapper) un'impresa di assicurazione detiene presso una banca o un commerciante di valori mobiliari un deposito/conto di investimento o un sottodeposito/sottoconto che viene utilizzato per la custodia e la gestione degli investimenti di un singolo cliente dell'impresa di assicurazione nel quadro di un contratto di assicurazione sulla vita. La proprietà dei valori patrimoniali viene trasferita all'impresa di assicurazione"*

. Il ricorrente non fa valere al proposito una violazione del diritto con una motivazione conforme alle già citate esigenze, né censura d'arbitrio gli accertamenti eseguiti dalla Corte cantonale. Neppure contesta di per sé la circostanza secondo cui la compagnia assicurativa ha acquisito in proprietà i valori patrimoniali che l'imputato le ha versato. La constatazione della CRP, basata essenzialmente sulle indicazioni della FINMA, concorda d'altra parte con i documenti assicurativi agli atti. Il ricorrente prospetta l'applicazione per analogia della giurisprudenza relativa al cosiddetto "Durchgriff", citando in particolare le sentenze

DTF 126 III 95

consid. 4 e 7B.28/2001 del 14 febbraio 2001. Queste decisioni non concernono tuttavia il sequestro penale, bensì quello ai sensi dell'art. 271 segg. LEF e la sua esecuzione secondo le norme sul pignoramento (cfr.

art. 275 LEF

). Il caso in esame è del resto diverso da una fattispecie di trasparenza ("Durchgriff"), giacché i valori patrimoniali sono stati acquisiti da un terzo indipendente dall'imputato, quale è la compagnia assicurativa, titolare ed avente diritto economica della relazione bancaria. Non si tratta quindi di una società riconducibile all'imputato medesimo e da lui utilizzata abusivamente a scopo di copertura per eludere obblighi legali. Nella misura in cui è ammissibile, il gravame risulta quindi infondato.

3.

3.1.

Il ricorrente rimprovera alla Corte cantonale di avere ammesso a torto la buona fede della B.________ SA quando ha acquisito i valori patrimoniali dell'imputato a titolo di pagamento del premio assicurativo e lamenta una motivazione insufficiente del giudizio impugnato su questo aspetto. Sostiene, che allo stadio attuale, in mancanza di un interrogatorio dei dirigenti o dei dipendenti della compagnia assicurativa riguardo alle circostanze della stipulazione dei contratti assicurativi, sarebbe arbitrario escludere ch'essi potessero dubitare dell'origine illecita del patrimonio. Secondo il ricorrente, gli ingenti beni di cui disponeva l'imputato e il suo tenore di vita erano già allora difficilmente compatibili con la sua attività professionale. Ciò, ove si consideri che, pur rivestendo una funzione dirigente, il suo stipendio annuo ammontava a circa EUR 200'000.--. Avrebbe inoltre dovuto destare sospetti il fatto che l'imputato aveva già utilizzato come conto di passaggio la sua precedente relazione presso la Banca D.________, del cui gruppo fa peraltro parte la compagnia assicurativa.

3.2.

Come visto, l'

art. 70 cpv. 2 CP

esclude una confisca presso un terzo che ha fornito una controprestazione adeguata, se ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata. La giurisprudenza esige un'applicazione restrittiva delle regole sulla confisca nei confronti di terzi non arricchitisi (cfr. sentenze 1B_365/2012, citata, consid. 3.3 e 6S.298/2005 del 24 febbraio 2006 consid. 4.2 in: SJ 2006 I pag. 461 segg.). Lo spirito e lo scopo della confisca escludono infatti che la misura possa portare pregiudizio a dei valori acquisiti in buona fede nell'ambito di un negozio giuridico conforme alla legge (

DTF 115 IV 175

consid. 2b/bb). Non basta quindi che il terzo sapeva semplicemente dell'apertura di un procedimento penale contro la controparte contrattuale, ma occorre che disponeva almeno di seri indizi riguardo all'esistenza dei fatti giustificanti la confisca, vale a dire che ne avesse una conoscenza in misura corrispondente al dolo eventuale (sentenze citate 1B_365/2012 consid. 3.4 e 6S.298/2005 consid. 4.2).

3.3.

La CRP ha accertato che il contratto assicurativo è stato stipulato nel novembre del 2009, quindi alcuni anni prima che emergessero i fatti oggetto del procedimento penale. L'imputato all'epoca era un alto dirigente di un importante istituto bancario italiano e, secondo le indicazioni dei dipendenti della Banca D.________, pure proprietario di immobili e di famiglia benestante. La Corte cantonale ha ritenuto che non risultavano indizi che potevano fare ritenere alla compagnia assi-curativa che i fondi versati a titolo di pagamento del premio potessero essere di origine illecita. Seppur succinta, questa motivazione è sufficiente sotto il profilo del diritto di essere sentito, siccome indica le ragioni per cui la CRP ha ritenuto che la B.________ SA ignorava i fatti che avrebbero giustificato la confisca. Il ricorrente, che ha pertanto potuto adire il Tribunale federale con cognizione di causa, non si confronta con tali accertamenti, spiegando, conformemente alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, perché sarebbero in chiaro contrasto con gli atti, manifestamente insostenibili e pertanto arbitrari. Si limita ad addurre una sproporzione tra lo stipendio dell'imputato e il suo patrimonio, accennando altresì alla circostanza che la compagnia assicurativa è una società del gruppo Banca D.________. Disattende tuttavia, che la CRP ha accertato e preso in considerazione anche il fatto che l'imputato era proprietario di beni immobili e di un ingente patrimonio familiare. Il salario indicato dal ricorrente non è peraltro fondato su uno specifico accertamento, vincolante per il Tribunale federale: dai documenti bancari richiamati dalla Corte cantonale risulta invero un importo maggiore (EUR 250'000.--/300'000.--). Insufficientemente motivato su questi aspetti, il gravame è inammissibile.

3.4.

Il ricorso è parimenti inammissibile laddove il ricorrente sostiene che la compagnia assicurativa non avrebbe fornito una controprestazione adeguata, limitandosi ad addurre che l'intestazione delle polizze assicurative sarebbe stata nel frattempo modificata a favore di una fiduciaria e che l'imputato potrebbe rescindere in ogni momento il contratto e vedersi restituito il premio pagato. Con tali generiche argomentazioni, il ricorrente non rende seriamente verosimile che il prodotto assicurativo in questione non rispetterebbe i requisiti legali o che il contratto concluso tra le parti prevederebbe delle clausole abusive. Disattende inoltre, che la Corte cantonale ha pure osservato che, se del caso, il PP potrà procedere a sequestrare il credito nei confronti dell'assicurazione.

3.5.

Laddove infine richiama l'esito di un analogo provvedimento di sequestro ordinato dal PP presso un altro istituto bancario e relativo ad altre relazioni riconducibili all'imputato, il ricorrente adduce argomenti che esulano dall'oggetto della causa in esame e non sostanzia alcuna violazione del diritto (cfr.

art. 95 LTF

). Analoga conclusione vale per quanto riguarda gli accenni concernenti lo scudo fiscale italiano. Nuovamente inammissibile per carenza di motivazione, il gravame non deve essere esaminato oltre.

4. Ne segue che il ricorso deve essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (

art. 66 cpv. 1 LTF

).

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo contenuta nel gravame.

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 5 febbraio 2014

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Gadoni