Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_286/2013 KI-generiert

Prevention Detention Upheld for Drug Offense Convict Facing Flight Risk

Geschäftsnummer 1B_286/2013
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

The case involves an individual who was convicted of aggravated drug offenses for importing a significant amount of cocaine into Switzerland. After being sentenced to three years in prison, with part of the sentence suspended, the court decided to maintain her preventive detention to ensure the execution of the sentence and the ongoing appeal process. The individual appealed this detention, arguing there was no risk of flight and that the detention's duration was disproportionate. The appellate court upheld the detention, leading to a further appeal to the Federal Tribunal, where the individual sought immediate release and contested the legality of her detention. The case examines issues of preventive detention, perceived flight risk, and proportionality in the context of the sentence imposed.

Legislator-Regeste

KI-generiert

Art. 78 cpv. 1 LTF, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 100 cpv. 1 LTF, Art. 81 cpv. 1 LTF, Art. 107 cpv. 2 LTF, Art. 231 cpv. 1 CPP; Prevention Detention Upheld for Drug Offense Convict Facing Flight Risk: After being sentenced to three years in prison, with part of the sentence suspended, the court decided to maintain her preventive detention to ensure the execution of the sentence and the ongoing appeal process. The individual appealed this detention, arguing there was no risk of flight and that the detention's duration was disproportionate. The appellate court upheld the detention, leading to a further appeal to the Federal Tribunal, where the individual sought immediate release and contested the legality of her detention. The case examines issues of preventive detention, perceived flight risk, and proportionality in the context of the sentence imposed.

Schlagwörter

KI-generiert
strafrechtliche Verwahrung Fluchtgefahr bedingter Strafvollzug bei Freiheitsstrafen Strafurteil Rückkehrrisiko Vollstreckungsaufschub

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 100 cpv. 1 LTF

Cited early in the reasoning to confirm the timeliness of the appeal.

Art. 107 cpv. 2 LTF

Cited early in the reasoning as the basis for the admissibility of the specific request for immediate release.

Art. 64 cpv. 1 LTF

Used in the final order to reject the request for legal aid because the appeal showed no prospect of success from the outset.

Art. 65 cpv. 2 LTF

Used in the final order to justify imposing a reduced court fee due to the appellant's financial situation.

Art. 66 cpv. 1 LTF

Used in the final order to impose court costs on the appellant due to her losing the appeal.

Art. 78 cpv. 1 LTF

Cited early in the reasoning to confirm the type of remedy used (penal appeal).

Art. 80 cpv. 1 LTF

Cited early in the reasoning to confirm jurisdiction over decisions from cantonal final instance authorities.

Art. 81 cpv. 1 LTF

Cited early in the reasoning to confirm the appellant's standing to appeal.

Art. 93 LTF

Implicitly confirmed as the procedural framework for the decision on admissibility, although not cited in the final dispositive orders, procedural checks are often assumed unless explicitly overturned.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_286/2013

Sentenza del 17 settembre 2013

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente,

Eusebio, Chaix,

Cancelliere Gadoni.

Partecipanti al procedimento

A.________,

patrocinata dall'avv. Manuel Bergamelli,

ricorrente,

contro

Ministero pubblico del Cantone Ticino , Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

carcerazione di sicurezza,

ricorso in materia penale contro la sentenza emanata

il 13 agosto 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Fatti:

A. Con sentenza del 5 luglio 2013 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________ (in carcere dal 30 marzo 2013) autrice colpevole di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, in particolare per avere, il 30 marzo 2013, tra Chiasso e Bellinzona detenuto, trasportato ed importato in Svizzera 911.46 g di cocaina con un grado di purezza del 25 %. L'imputata è stata condannata alla pena detentiva di tre anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto, sospesa condizionalmente in ragione di ventinove mesi per un periodo di prova di tre anni. Per i restanti sette mesi la pena era da espiare.

La Corte delle assise criminali ha contestualmente disposto il mantenimento della carcerazione di sicurezza, per garantire l'esecuzione della pena o in vista della procedura di appello.

B. L'imputata si è aggravata contro la decisione concernente il mantenimento della carcerazione di sicurezza dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) che, con sentenza del 13 agosto 2013, ha respinto il reclamo.

C. A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso in materia penale del 29 agosto 2013 al Tribunale federale, chiedendo di essere messa immediatamente in libertà. In via subordinata, chiede che la scadenza della carcerazione di sicurezza sia fissata al 30 settembre 2013. Postula inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. La ricorrente fa valere la violazione del diritto federale. Contesta sostanzialmente l'esistenza di un pericolo di fuga e la proporzionalità della carcerazione di sicurezza.

D. Nel contempo, contro la sentenza di condanna della Corte delle assise criminali la ricorrente ha presentato un appello dinanzi alla Corte di appello e di revisione penale (CARP).

E. Invitata ad esprimersi sul ricorso in materia penale, la CRP rinuncia a presentare osservazioni e si rimette al giudizio del Tribunale federale. Il Procuratore pubblico chiede di respingere il gravame, senza formulare osservazioni particolari.

Diritto:

1. Il ricorso in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) contro una decisione emanata dall'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ) relativa a una carcerazione di sicurezza è ammissibile. Il rimedio è tempestivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ). La legittimazione della ricorrente è pacifica ( art. 81 cpv. 1 LTF ). La richiesta di scarcerazione immediata è ammissibile ( art. 107 cpv. 2 LTF ; DTF 133 I 270 consid. 1.1).

2.

2.1. La ricorrente lamenta un'insufficiente motivazione della decisione di mantenimento della carcerazione di sicurezza da parte della Corte delle assise criminali, che avrebbe indicato nel dispositivo del suo giudizio alternativamente le lettere a e b dell' art. 231 cpv. 1 CPP , senza precisare specificatamente quale fosse l'obiettivo perseguito dal provvedimento.

2.2. Oggetto della presente impugnativa è esclusivamente la sentenza della CRP, che nel suo giudizio ha richiamato gli scopi della carcerazione di sicurezza, facendo in particolare riferimento sia all'esigenza di garantire l'esecuzione della pena sia allo svolgimento della procedura di appello. La CRP ha comunque esposto le ragioni per cui riteneva giustificato il provvedimento, ammettendo l'esistenza di gravi e seri indizi di colpevolezza a carico della ricorrente, di un suo pericolo di fuga e spiegando perché la misura appariva rispettosa del principio della proporzionalità. Si è pertanto espressa sui punti rilevanti per il giudizio, permettendo alla ricorrente di afferrarne la portata e di contestarlo in questa sede con cognizione di causa. Dinanzi alla precedente istanza, il diritto di essere sentito della ricorrente non è quindi stato disatteso (cfr., al riguardo, DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2).

3.

3.1. La ricorrente sostiene che la CRP avrebbe ammesso a torto un pericolo di fuga. Sostiene che l'urgenza di ritornare in Spagna non avrebbe lo scopo di sottrarla al procedimento penale, ma sarebbe dettata dalle sue esigenze familiari e personali, dalle sue difficoltà economiche e da obblighi giuridici. Adduce al riguardo la presenza dei figli e della madre in Spagna, il parto previsto per l'inizio del prossimo mese di novembre, la mancanza di mezzi di sostentamento in Svizzera e la necessità di comparire quale testimone e denunciante in una causa pendente in Spagna contro l'ex compagno, al quale è stato momentaneamente affidato uno dei figli. Secondo la ricorrente, una partenza motivata dall'esigenza di tutelare la propria libertà personale e il diritto alla vita familiare non potrebbe essere assimilata a una fuga ai sensi dell' art. 221 cpv. 1 lett. a CPP , tanto più che la pena detentiva rimanente potrebbe essere espiata in Spagna.

3.2. Giusta l' art. 221 cpv. 1 lett. a CPP , la carcerazione di sicurezza è in particolare ammissibile quando l'imputato è gravemente indiziato di un crimine o un delitto e vi è seriamente da temere che si sottragga con la fuga al procedimento penale o alla prevedibile sanzione. Secondo la giurisprudenza, il pericolo di fuga non deve essere soltanto possibile, ma deve rivestire il carattere di una certa probabilità. In altri termini, si ammette questo pericolo quando l'imputato, se fosse posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e all'esecuzione della pena. La gravità della presumibile pena non basta di per sé a motivare la carcerazione; devono essere piuttosto valutati ed accertati i motivi concreti che rendano la fuga non solo possibile, ma probabile, tenendo conto dell'insieme delle circostanze, quali il carattere dell'interessato, la sua morale, i suoi legami familiari, l'assenza di un domicilio fisso, la sua professione, la sua situazione finanziaria e le sue risorse economiche ( DTF 125 I 60 consid. 3a; 117 Ia 69 consid. 4; sentenza 1B_82/2013 del 27 marzo 2013 consid. 3.1).

3.3. In concreto, la ricorrente medesima adduce l'urgenza di rientrare in Spagna, dove è stabilita durevolmente e dove vivono i suoi tre figli e sua madre. Non risulta per contro che abbia un legame con la Svizzera, dove è giunta essenzialmente per trasportare cocaina, o che vi siano motivi per ritenere che, una volta messa in libertà, possa farvi ritorno per eventualmente partecipare al dibattimento di appello e per l'esecuzione della pena. In tali circostanze, il pericolo di fuga è quindi più che probabile. Il fatto che l'esecuzione della sanzione potrebbe anche essere delegata alla Spagna non è determinante sotto questo profilo, giacché il rischio di fuga deve essere esaminato con riferimento al procedimento penale condotto in Svizzera (cfr. DTF 123 I 31 consid. 3d).

4.

4.1. La ricorrente ritiene sproporzionata la durata della carcerazione di sicurezza, adducendo che la presumibile condanna da parte dell'ultima istanza cantonale non dovrebbe superare i due anni e dovrebbe essere interamente sospesa con la condizionale, non potendosi ravvisare una prognosi negativa.

4.2. Giusta l' art. 212 cpv. 3 CPP , la durata della carcerazione di sicurezza non può superare quella della pena detentiva presumibile. Per esaminare la proporzionalità della durata della detenzione preventiva occorre in particolare prendere in considerazione la gravità dei reati perseguiti. Il giudice della detenzione può prorogarla solo fintanto ch'essa non si avvicini di molto alla durata concretamente presumibile della pena privativa della libertà. La questione di sapere se la durata della carcerazione sia eccessiva deve essere valutata sulla base delle circostanze concrete del singolo caso ( DTF 133 I 168 consid. 4.1; 132 I 21 consid. 4.1; 128 I 149 consid. 2.2; 126 I 172 consid. 5a; 124 I 208 consid. 6; 123 I 268 consid. 3a). In quest'ambito, la possibilità che venga pronunciata una sospensione condizionale (o una sospensione condizionale parziale) della pena non deve di massima essere presa in considerazione ( DTF 133 I 270 consid. 3.4.2; 125 I 60 consid. 3d; 124 I 208 consid. 6). Si giustifica nondimeno di attribuire un'attenzione particolare al limite della pena privativa della libertà concretamente presumibile, poiché il giudice penale potrebbe essere incline a considerare la durata della carcerazione preventiva, da computare secondo l' art. 51 CP , nella fissazione della pena ( DTF 133 I 270 consid. 3.4.2, 168 consid. 4.1).

4.3. In concreto, la ricorrente è stata condannata in prima istanza alla pena detentiva di tre anni, sospesa parzialmente in ragione di ventinove mesi, con un periodo di prova di tre anni. Come visto, la circostanza che l'esecuzione della pena sia stata sospesa parzialmente dal tribunale di primo grado non è determinante per valutare la proporzionalità della carcerazione di sicurezza. Si tratta in ogni caso di una condanna per infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di molte persone. La quantità di cocaina accertata è infatti importante e non è di per sé contestata dalla ricorrente, che mette in discussione essenzialmente l'aspetto del dolo eventuale. D'altra parte, la ricorrente medesima ritiene presumibile una pena detentiva di due anni, limite entro il quale potrebbe entrare in considerazione una sospensione condizionale integrale. Le argomentazioni da lei addotte riguardo alla commisurazione della pena e alla possibilità di sospenderla condizionalmente concernono tuttavia il giudizio di appello, di competenza della CARP. Non spetta per contro al giudice della carcerazione statuire al proposito, ritenuto che la durata della restrizione della libertà personale, cui è sottoposta la ricorrente a partire dal 30 marzo 2013, allo stadio attuale è inferiore a sei mesi ed è quindi senz'altro ancora proporzionata alla luce della pena detentiva presumibile.

5. Ne segue che il ricorso deve essere respinto in quanto ammissibile. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo ( art. 64 cpv. 1 LTF ). Le spese giudiziarie sono di conseguenza poste a carico della ricorrente, in considerazione della sua soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF ). Vista la sua situazione finanziaria, si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta ( art. 65 cpv. 2 LTF ).

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 17 settembre 2013

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice presidente: Aemisegger

Il Cancelliere: Gadoni