Federal Tribunal Dismisses Late Appeal Against Criminal Accusation Decree
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves a criminal procedure initiated by the public prosecutor's office, where an individual was accused of defamation and faced potential penalties including a suspended fine and a monetary penalty. In response to the accusation issued on July 5, 2007, the individual filed a complaint on October 17, 2007, asserting their innocence and contesting the charges. However, the court determined that the complaint was inadmissible due to being filed after the appropriate deadline and not being against a final decision by the highest cantonal authority, as the individual had instead lodged an opposition that was still pending and had also submitted a prior, untimely appeal to a higher court.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 100 cpv. 1 LTF, Art. 80 cpv. 1 LTF, Art. 90 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF; Federal Tribunal Dismisses Late Appeal Against Criminal Accusation Decree: In response to the accusation issued on July 5, 2007, the individual filed a complaint on October 17, 2007, asserting their innocence and contesting the charges. However, the court determined that the complaint was inadmissible due to being filed after the appropriate deadline and not being against a final decision by the highest cantonal authority, as the individual had instead lodged an opposition that was still pending and had also submitted a prior, untimely appeal to a higher court.
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KI-generiertUsed to decide on the appeal based on simplified procedure due to inadmissibility.
Used to impose the court costs on the appellant due to the loss of the appeal.
Volltext
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_236/2007 /biz
Sentenza del 24 ottobre 2007
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, presidente,
cancelliere Crameri.
Parti
A.________,
ricorrente,
contro
Ministero pubblico del Cantone Ticino,
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
Oggetto
procedimento penale,
ricorso in materia penale contro il decreto di accusa emanato il 5 luglio 2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
considerando:
che con decreto di accusa del 5 luglio 2007 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole di diffamazione, proponendone la condanna a cinque aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, pena sospesa condizionalmente, e al pagamento di una multa di fr. 100.--;
che in data 17 ottobre 2007 A.________ presenta un "ricorso" al Tribunale federale, con il quale dichiara di non essere d'accordo con il citato decreto, non avendo, al suo dire, diffamato terze persone;
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 133 III 462 consid. 2);
che non sono state chieste osservazioni, ma è stato richiamato l'incarto cantonale;
che trattandosi di una decisione in materia penale è dato di massima il ricorso in materia penale giusta l'art. 78 e segg. LTF;
che il gravame, manifestamente tardivo ( art. 100 cpv. 1 LTF ), é inammissibile poiché non diretto contro la decisione finale dell'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF );
che infatti, contro il decreto di accusa litigioso, il 19 luglio 2007 il ricorrente ha presentato opposizione, trasmessa alla pretura penale, procedimento verosimilmente ancora pendente;
che, inoltre, avverso il contestato decreto di accusa il ricorrente, il 21 luglio 2007, ha inoltrato un ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), gravame dichiarato irricevibile dalla Corte cantonale con sentenza del 24 settembre 2007, poiché tardivo;
che il criticato decreto, impugnato tardivamente, non costituisce quindi una decisione finale che pone fine al procedimento ( art. 90 LTF ), né una decisione pregiudiziale e incidentale impugnabile separatamente ( art. 92 e 93 LTF );
che il ricorso può essere deciso sulla base dell' art. 108 cpv. 1 lett. a LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente ( art. 66 cpv. 1 LTF );
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:
1. Il ricorso è inammissibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- é posta a carico del ricorrente.
3. Comunicazione al ricorrente e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.
Losanna, 24 ottobre 2007
Il presidente: Il cancelliere: