Criminal Case Against Two Individuals for Damage, Coercion, and Trespassing; Appeal Against Prosecutor Recusal Denied.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertThe case involves two individuals who were subject to a criminal investigation following a complaint from a neighbor regarding instances of damage, coercion, and violation of domicile. After being questioned by the public prosecutor, the accused filed a motion for the recusal of the magistrate who had heard their case; this motion was denied by the Court of Appeals of the Canton of Ticino. Subsequently, the accused filed separate appeals to the Federal Tribunal, implicitly requesting that the recusal motion be granted. However, they failed to adequately address the grounds for the prior ruling or provide sufficient legal justification for their appeals, resulting in their applications being deemed manifestly inadmissible.
Legislator-Regeste
KI-generiertArt. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF; Criminal Case Against Two Individuals for Damage, Coercion, and Trespassing; Appeal Against Prosecutor Recusal Denied: After being questioned by the public prosecutor, the accused filed a motion for the recusal of the magistrate who had heard their case; this motion was denied by the Court of Appeals of the Canton of Ticino. Subsequently, the accused filed separate appeals to the Federal Tribunal, implicitly requesting that the recusal motion be granted. However, they failed to adequately address the grounds for the prior ruling or provide sufficient legal justification for their appeals, resulting in their applications being deemed manifestly inadmissible.
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KI-generiertUsed to decide the manifestly insufficienty motivated appeals via simplified procedure.
Used to decide exceptionally to waive the collection of judicial costs.
Volltext
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B_235/2010
Sentenza del 15 luglio 2010
I Corte di diritto pubblico
Composizione
Giudice federale Féraud, Presidente,
Cancelliere Crameri.
Partecipanti al procedimento
1. A.________,
2. B.________,
ricorrenti,
contro
Sostituto Procuratore pubblico C.________, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,
opponente.
Oggetto
procedimento penale; ricusa,
ricorso contro la sentenza emanata il 31 maggio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
del Cantone Ticino.
Considerando:
che in seguito a un esposto di una vicina di casa, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di A.________ e di B.________, per titolo di danneggiamento, coazione e violazione di domicilio;
che il Procuratore pubblico ha quindi sentito la denunciante e i querelati;
che in seguito i denunciati hanno chiesto la ricusa del magistrato che li ha uditi, istanza respinta con giudizio del 31 maggio 2010 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello del Cantone Ticino (CRP);
che avverso questa decisione A.________ e B.________ insorgono con due scritti distinti al Tribunale federale, chiedendo implicitamente di accogliere l'istanza di ricusa;
che non sono state chieste osservazioni;
che secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);
che nella fattispecie queste esigenze di motivazione sono del tutto disattese, visto che i ricorrenti non si confrontano affatto con i motivi posti a fondamento del criticato giudizio della CRP, limitandosi a produrre la documentazione cantonale e la cronologia della vertenza, sottintendendo che il Tribunale federale dovrebbe esaminarla d'ufficio, cercando eventuali argomenti in loro favore;
che rinviando semplicemente e in maniera inammissibile agli atti cantonali ed accennando, in modo del tutto generico a un asserito inappropriato e sconveniente agire del magistrato ricusato, essi non censurano del tutto le circostanziate motivazioni della CRP né tentano di dimostrare l'incostituzionalità del criticato giudizio;
che pertanto i "ricorsi", manifestamente non motivati in modo sufficiente, possono essere decisi sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF e non devono quindi essere esaminati nel merito;
che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);
per questi motivi, il Presidente pronuncia:
1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.
3. Comunicazione ai ricorrenti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.
Losanna, 15 luglio 2010
In nome della I Corte di diritto pubblico
del Tribunale federale svizzero
Il Presidente: Il Cancelliere:
Féraud Crameri