Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_215/2012 KI-generiert

Claimant v. Cantonal Court (Timeliness of Appeal from Non-Prosecution Decree)

Geschäftsnummer 1B_215/2012
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a criminal procedure following a complaint filed in April 2011 regarding abuse of authority. After the public prosecutor in Ticino dismissed the case in June 2011, the complainant filed an appeal in November 2011 against this dismissal, which was ruled as late and thus rejected in January 2012. The complainant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reopen the criminal proceedings, but failed to adequately demonstrate the timeliness of the appeal. The court found that the initial dismissal had been properly notified and that the appellant did not contest this notification effectively, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 396 cpv. 1 CPP, Art. 85 cpv. 3 CPP, Art. 42 LTF, Art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 66 cpv. 1 LTF, Art. 108 al. 1 lett. b LTF; Claimant v. Cantonal Court (Timeliness of Appeal from Non-Prosecution Decree): After the public prosecutor in Ticino dismissed the case in June 2011, the complainant filed an appeal in November 2011 against this dismissal, which was ruled as late and thus rejected in January 2012. The complainant subsequently appealed to the Swiss Federal Tribunal, seeking to reopen the criminal proceedings, but failed to adequately demonstrate the timeliness of the appeal. The court found that the initial dismissal had been properly notified and that the appellant did not contest this notification effectively, leading to the conclusion that the appeal was inadmissible.

Schlagwörter

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Strafverfolgung Amtsmissbrauch Geschäftsordnung Rechtsverzögerung Kollokationsverfügung nachträglicher Rechtsvorschlag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 al. 1 lett. b LTF

Used to decide the appeal via the simplified procedure because it was manifestly insufficiently reasoned.

Art. 66 al. 1 LTF

Applied to order the appellant to pay the judicial costs due to losing the appeal.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_215/2012

Sentenza del 25 aprile 2012

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Fonjallaz, Presidente,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

Procuratore generale del Cantone Ticino, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano,

opponente.

Oggetto

procedimento penale; decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 12 gennaio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Considerando:

che, in seguito a una denuncia del 26 aprile 2011 di A.________, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto un procedimento penale per titolo di abuso di autorità, procedura sfociata in un decreto di non luogo a procedere del 10 giugno 2011;

che contro detto decreto il denunciato, il 28 novembre 2011, ha presentato un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), che, dopo aver concesso al reclamante la facoltà di esprimersi in merito, con giudizio del 12 gennaio 2012 l'ha dichiarato irricevibile, siccome tardivo;

che A.________ impugna questa decisione con un "ricorso penale" al Tribunale federale, chiedendo di riaprire il procedimento penale;

che non sono state chieste osservazioni al gravame;

che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 137 I 371 consid. 1);

che la decisione impugnata conferma la mancata apertura di un procedimento penale e pone quindi fine al procedimento: contro la stessa è ammissibile il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1 e 90 LTF);

che il ricorrente, affermando in maniera del tutto generica che la decisione impugnata gli sarebbe pervenuta soltanto il 30 gennaio 2012, non dimostra, come gli spettava, che il ricorso sarebbe tempestivo;

che, visto l'esito del gravame, la questione non dev'essere tuttavia esaminata oltre;

che secondo la CRP il decreto di non luogo a procedere del 10 giugno 2011, notificato per invio raccomandato, secondo il tracciamento degli invii della Posta, è stato recapitato al denunciante, allo sportello, il 18 giugno seguente, per cui il termine di reclamo di dieci giorni dell' art. 396 cpv. 1 CPP scadeva il 28 giugno 2011;

che la Corte cantonale ha ritenuto tardivo il reclamo spedito il 28 novembre 2011, rilevato che il reclamante non si è espresso sulla tardività dell'impugnativa entro il termine concessogli e neppure l'ha spiegata in uno scritto successivo;

che il ricorrente, limitandosi ad asserire che nel suo indirizzo la CRP avrebbe omesso l'indicazione "fermo posta", non contesta, come ritenuto nella decisione impugnata, che il decreto di abbandono gli è stato consegnato allo sportello il 18 giugno 2011, motivo per il quale l'invio è considerato avvenuto in quella data ( art. 85 cpv. 3 CPP ), né critica l'accertamento secondo cui neppure in seguito non ha spiegato la pretesa tempestività del reclamo;

ch'egli non censura del tutto, come gli spettava ( art. 42 LTF ; DTF 133 IV 119 consid. 6.3), queste motivazioni;

che del resto, contrariamente a quanto parrebbe sostenere il ricorrente, la finzione, secondo la quale un invio raccomandato si considera notificato al più tardi l'ultimo giorno di un termine di sette giorni dal suo arrivo all'ufficio postale del destinatario, può essere ammessa anche in presenza di un ordine di trattenuta della corrispondenza ( DTF 134 V 49 consid. 4 e rinvii; 127 III 173 consid. 1a; sentenze 4A_660/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 2.4 e 6B_122/2009 del 9 aprile 2009 in, RtiD II-2009 n. 29), poiché altrimenti il ricorrente potrebbe differire a suo piacimento i termini fissatigli;

che questa cosiddetta notificazione fittizia, come noto al ricorrente (sentenze 2C_760/2010 del 22 ottobre 2010 e 1P.426/2001 dell'8 agosto 2001), vale quando il destinatario deve aspettarsi una notificazione, ciò che è manifesto nel caso di specie, visto ch'egli ha dato inizio a procedimenti penali e deve pertanto attendersi l'intimazione di atti giudiziari ( DTF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 II 173 consid. 1a);

che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF ;

che le spese seguono la soccombenza ( art. 66 cpv. 1 LTF );

per questi motivi, il Presidente pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 25 aprile 2012

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Fonjallaz

Il Cancelliere: Crameri