Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1B_184/2011 KI-generiert

Dog Bite Injury and Failure to Prosecute Appeal

Geschäftsnummer 1B_184/2011
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In this case, a complaint was filed for simple bodily injury after one individual was bitten on the hand by a dog while exiting an elevator. The public prosecutor decided not to proceed with the case, determining that the injuries were due to an unprovoked attack by the dog, rather than the owner's negligence. The complaint was subsequently rejected by a higher court, which found that the events were too unclear to ascertain liability. The individual who filed the complaint appealed to the Federal Tribunal, but failed to provide sufficient legal argumentation, leading to the appeal being declared inadmissible.

Legislator-Regeste

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Art. 123 cifra, Art. 125 cpv. 1 CP, Art. 42 LTF, Art. 95 LTF, Art. 97 cpv. 1 LTF, Art. 108 cpv. 1 LTF; Dog Bite Injury and Failure to Prosecute Appeal: The public prosecutor decided not to proceed with the case, determining that the injuries were due to an unprovoked attack by the dog, rather than the owner's negligence. The complaint was subsequently rejected by a higher court, which found that the events were too unclear to ascertain liability. The individual who filed the complaint appealed to the Federal Tribunal, but failed to provide sufficient legal argumentation, leading to the appeal being declared inadmissible.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung strafrechtliche Anklage versuchte schwere Körperverletzung Zahnschaden Beweislosigkeit fehlende Legitimation der Staatsanwaltschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 108 cpv. 1 LTF

Used to decide the inadmissible appeal based on the simplified procedure.

Art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF

Used to rule on the exemption from court fees.

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Volltext

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1B_184/2011

Sentenza del 15 aprile 2011

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudice federale Eusebio, Giudice dell'istruzione,

Cancelliere Crameri.

Partecipanti al procedimento

A.________,

ricorrente,

contro

B.________,

patrocinata dall'avv. Tiziano Bernaschina,

opponente,

Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano.

Oggetto

procedura penale, decreto di non luogo a procedere,

ricorso contro la sentenza emanata il 23 marzo 2011 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello

del Cantone Ticino.

Considerando:

che il 21 gennaio 2011 A.________ ha denunciato B.________ per titolo di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 CP), subordinatamente lesioni colpose ( art. 125 cpv. 1 CP ), poiché il giorno prima, mentre usciva da un ascensore, è stato morso alla mano destra dal cane di razza Jack Russel Terrier tenuto al guinzaglio dalla denunciata;

che il 4 febbraio 2011 il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere, ritenendo che le lesioni riportate dal denunciante sarebbero state provocate da un'aggressione spontanea del cane e non direttamente dalla sua carente conduzione da parte della querelata;

che, adita dal denunciante, con giudizio del 23 marzo 2011, la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il ricorso, ritenendo che il reato di lesioni semplici non era più contestato e che lo svolgimento dei fatti non era accertabile in maniera sufficientemente chiara, per cui non si poteva sostenere alcuna negligenza a carico della querelata;

che A.________ impugna questa decisione con un ricorso (in materia penale) al Tribunale federale, senza formulare precise conclusioni;

che non sono state chieste osservazioni;

che secondo l' art. 42 LTF , il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova (cpv. 1) e dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando perché l'atto impugnato viola il diritto (cpv. 2; DTF 133 II 249 consid. 1.4);

che il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore, potendoli rettificare o completare d'ufficio soltanto qualora detto accertamento sia stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF ( art. 105 cpv. 1 e 2 LTF in relazione all' art. 97 cpv. 1 LTF ), ossia in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria ( DTF 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5; 136 I 184 consid. 1.2);

che, al riguardo, la CRP ha accertato che, secondo le dichiarazioni del ricorrente, questi ha accarezzato sulla testa il cane, che sarebbe salito con le gambe anteriori sulle sue ginocchia, e che di seguito, mentre egli stava uscendo dall'ascensore, lo stesso, strattonato al guinzaglio dalla detentrice, gli avrebbe poi morsicato la mano, mentre al dire della denunciata il ricorrente avrebbe abbassato la mano per accarezzarlo e sarebbe stato morso immediatamente;

che secondo la CRP, viste le dichiarazioni contrastanti delle parti, lo svolgimento dei fatti non sarebbe accertabile in maniera sufficientemente chiara, per cui, in siffatte circostanze, non si può dedurre alcuna negligenza a carico della querelata;

che il ricorrente, ribadendo la propria versione dei fatti, non dimostra, con una motivazione conforme alle severe esigenze di motivazione dell'art. 42, che si sarebbe in presenza di un accertamento arbitrario dei fatti, come peraltro, per sua stessa ammissione, gli aveva già spiegato il suo legale;

che pertanto il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 LTF e non può quindi essere esaminato nel merito;

che si può eccezionalmente rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 secondo periodo LTF);

per questi motivi, il Giudice dell'istruzione pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Non si prelevano spese giudiziarie.

3. Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Ministero pubblico del Cantone Ticino e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino.

Losanna, 15 aprile 2011

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere:

Eusebio Crameri