Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.3/2000 KI-generiert

Swiss Federal Court Upholds Transfer of Interrogation Record in Cigarette Smuggling Case

Geschäftsnummer 1A.3/2000
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for judicial assistance from French authorities regarding a criminal investigation into two Italian citizens suspected of falsifying documents, smuggling, and fraud. The investigation was prompted by the discovery of a shipment containing a large quantity of cigarettes that had been misrepresented as containing plastic materials. Swiss authorities executed a search and interrogation of the individual linked to a phone number implicated in the investigation. Subsequently, the General Directorate of Customs decided to transmit evidence to the requesting foreign authority, a decision that was challenged by the individual involved, who filed an administrative appeal against the decision to transmit evidence. The appeal raised several objections regarding the validity and sufficiency of the evidence and the nature of the alleged crimes.

Legislator-Regeste

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Art. 1 cpv. 1 AIMP, Art. 25 cpv. 6 AIMP, Art. 80g cpv. 1 AIMP, Art. 80 lett. b AIMP, Art. 9a lett. b OAIMP, Art. 146 CP; Swiss Federal Court Upholds Transfer of Interrogation Record in Cigarette Smuggling Case: The investigation was prompted by the discovery of a shipment containing a large quantity of cigarettes that had been misrepresented as containing plastic materials. Swiss authorities executed a search and interrogation of the individual linked to a phone number implicated in the investigation. Subsequently, the General Directorate of Customs decided to transmit evidence to the requesting foreign authority, a decision that was challenged by the individual involved, who filed an administrative appeal against the decision to transmit evidence. The appeal raised several objections regarding the validity and sufficiency of the evidence and the nature of the alleged crimes.

Schlagwörter

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Beweisübernahme Steuerbetrug beschlagnahmte Unterlagen gegenseitige Unterstützung internationale Amtshilfe in Steuersachen Einziehung unter internationalen Sanktionen

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Volltext

[AZA 0/2]

1A.3/2000

I C O R T E D I D I R I T T O P U B B L I C O

3 gennaio 2001

Composizione della Corte: giudici federali Aemisegger, pre-

sidente della Corte e vice-presidente del Tribunale federa-

le, Féraud e Catenazzi.

Cancelliere: Crameri.

________

Visto il ricorso di diritto amministrativo del 23 dicembre

1999 presentato da

A.________, Lugano, patrocinato dall'

avv. Filippo Ferrari, Lugano, contro la decisione emessa il

3 dicembre 1999 dalla

Direzione generale delle dogane , Ber-

na, nell'ambito di una procedura di assistenza giudiziaria

in materia penale avviata su domanda della Repubblica fran-

cese;

R i t e n u t o i n f a t t o :

A.-

Il 26 gennaio 1996 il Giudice istruttore della

"Cour d'appel d'Aix-en-Provence - Tribunal de Grande Ins-

tance" di Nizza ha inoltrato all'allora Ufficio federale di

polizia (UFP), ora Ufficio federale di giustizia, una ri-

chiesta di assistenza giudiziaria nell'ambito di un'inchie-

sta penale aperta contro i cittadini italiani B.________ e

C.________ per falsità in documenti, contrabbando, compli-

cità e partecipazione a una frode. Secondo la domanda, il

24 maggio 1995 i due inquisiti furono interpellati a

Carros, città vicino a Nizza, mentre prendevano in consegna

un contenitore nel quale furono scoperti e sequestrati 798

scatoloni contenenti 39900 stecche di sigarette d'un valore

complessivo di circa sei milioni di franchi francesi: i do-

cumenti relativi al carico indicavano invece colli di mate-

ria plastica (PVC). Il contenitore, proveniente da Aruba

(Antille olandesi), era stato scaricato ad Amsterdam (NL),

per essere trasportato, attraverso la Francia, in Italia,

le operazioni essendo state rese possibili dall'allestimen-

to di documenti falsi; i contatti tra i due sospettati e i

mandanti avvenivano per il tramite di un numero telefonico

svizzero. L'Autorità estera ha quindi chiesto di identifi-

care il titolare della linea telefonica e i responsabili di

una ditta di Locarno che potrebbe essere coinvolta nella

truffa.

B.-

Con decisione del 19 marzo 1997 la Direzione

generale delle dogane, cui l'UFP aveva delegato l'esecuzio-

ne della rogatoria, ha accolto la domanda estera.

L'11 marzo 1998 l'Autorità di esecuzione ha effet-

tuato una perquisizione presso A.________, a Lugano, proce-

dendo anche a interrogarlo.

Con decisione del 3 dicembre 1999 la Direzione del-

le dogane ha ordinato la trasmissione dei mezzi di prova

all'Autorità richiedente.

C.-

Avverso questa decisione A.________ presenta

un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale,

chiedendo di annullarla. Dei motivi si dirà, in quanto ne-

cessario, nei considerandi.

La Direzione generale delle dogane e l'UFP, che si

è astenuto dal formulare osservazioni complementari asso-

ciandosi a quelle presentate dall'Autorità di esecuzione,

concludono per la reiezione del gravame.

C o n s i d e r a n d o i n d i r i t t o :

1.-

a) Italia e Francia sono parti contraenti del-

la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia

penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1). La legge fe-

derale sull'assistenza internazionale in materia penale del

20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e la sua ordinanza di appli-

cazione (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni

che la prevalente Convenzione internazionale non regola

espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto

nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello con-

venzionale ( art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 123 II 134 consid. 1a),

fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123

II 595 consid. 7c).

b) Secondo la norma speciale dell' art. 25 cpv. 6

AIMP il Tribunale federale non è vincolato dalle censure e

dalle conclusioni delle parti; esso esamina liberamente se

i presupposti per la concessione dell'assistenza sono adem-

piuti e in quale misura essa debba esser prestata (DTF 123

II 134 consid. 1d, 118 Ib 269 consid. 2e). Non è tuttavia

tenuto, come lo sarebbe un'autorità di vigilanza, a verifi-

care la conformità delle decisioni impugnate con l'insieme

delle norme applicabili ( DTF 123 II 134 consid. 1d).

c) Interposto tempestivamente contro una decisione

di trasmissione di documenti, acquisiti in esecuzione di

una domanda di assistenza resa dall'Autorità federale di

esecuzione, il ricorso di diritto amministrativo è ricevi-

bile sotto il profilo dell' art. 80g cpv. 1 AIMP .

d) Come rilevato a ragione dal ricorrente, la de-

cisione impugnata non indica chiaramente quali informazioni

vengono trasmesse, visto che nel suo dispositivo, dopo che

nella decisione stessa si è accennato alla perquisizione e

all'interrogatorio, si parla semplicemente della notifica

di "mezzi di prova". Nella risposta al ricorso la Direzione

generale delle dogane precisa che l'unico mezzo probatorio

concernente il ricorrente e che, secondo il dispositivo,

verrà trasmesso, sarà il verbale d'interrogatorio. Ne segue

che essa ha escluso dalla trasmissione il verbale della

perquisizione di un locale adibito a ufficio presso l'abi-

tazione del ricorrente, perquisizione che ha dato esito

negativo: il ricorrente sarebbe comunque legittimato a im-

pugnare anche la trasmissione di questo verbale ( art. 80

lett. b AIMP in relazione con l' art. 9a lett. b OAIMP ; DTF

126 II 258 consid. 2d/aa, 123 II 161 consid. 1d/aa).

Il ricorrente è stato sottoposto a una misura coer-

citiva e cioè all'interrogatorio quale incolpato, come si

evince dal verbale. Egli è pertanto legittimato a opporsi

alla trasmissione di questo mezzo di prova (art. 80h lett.

b; DTF 126 II 258 consid. 2d e rinvii e consid. 2d/bb; v.

DTF 122 II 130 consid. 2b in fine, 121 II 459 2c sulla le-

gittimazione del teste).

2.-

Il ricorrente fa valere dapprima che il proce-

dimento penale estero, secondo quanto è dato di sapere, sa-

rebbe già concluso, visto che la richiesta è del 1995, e

che la sua esecuzione non sarebbe mai stata sollecitata.

La critica è infondata. Una procedura d'assistenza

aperta in Svizzera diventa priva di oggetto, trattandosi di

materiale probatorio, solo quando lo Stato richiedente la

ritiri espressamente, ciò che non si verifica in concreto.

In tale ambito, la giurisprudenza considera inoltre che la

domanda estera diventa senza oggetto se il processo all'

estero si è nel frattempo concluso con un giudizio defini-

tivo; l'Autorità di esecuzione non deve d'altra parte esa-

minare se il procedimento penale estero segua effettivamen-

te il suo corso ( DTF 113 Ib 157 consid. 5a pag. 166;

Robert

Zimmermann , La coopération judiciaire internationale en ma-

tière pénale, Berna 1999, n. 168).

3.-

Il ricorrente adduce che l'Autorità estera non

avrebbe fornito indizi sufficienti a dimostrare la sussi-

stenza di una truffa in materia fiscale, e che in partico-

lare essa non ha provato la sottrazione fiscale sia avvenu-

ta mediante un inganno astuto. Egli sostiene inoltre che la

decisione impugnata non ha tenuto conto del fatto che i re-

quisiti relativi all'inganno astuto secondo l' art. 146 CP

sarebbero divenuti più restrittivi.

a) Contrariamente all'assunto ricorsuale, la do-

manda estera adempie le esigenze formali degli art. 14 CEAG

e 28 AIMP, nella misura in cui queste disposizioni esigono

ch'essa indichi il suo oggetto e il motivo, come pure la

qualificazione giuridica dei reati, e presenti un breve

esposto dei fatti essenziali, al fine di permettere alla

Parte richiesta di esaminare se non sussista una fattispe-

cie per la quale l'assistenza dovrebbe essere negata (DTF

118 Ib 111 consid. 5b pag. 121, 547 consid. 3a, 117 Ib 64

consid. 5c pag. 88).

aa) Nel caso di una truffa in materia fiscale

(art. 3 cpv. 3 secondo periodo AIMP in relazione con l' art.

24 OAIMP , che rinvia al reato di truffa in materia di tasse

secondo l'art. 14 cpv. 2 della legge federale sul diritto

penale amministrativo, del 22 marzo 1974, DPA; RS 313.0),

perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richie-

dente, pur non essendo tenuta a fornire una prova rigorosa,

deve esporre sufficienti motivi di sospetto; essi possono

fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonian-

ze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le

indicazioni fornite dallo Stato estero, almeno nel senso

che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di

fondamento ( DTF 117 Ib 53 consid. 3 pag. 63 seg., 116 Ib 96

consid. 4c, 115 Ib 68 consid. 3a/bb 3c, 114 Ib 56, 111 Ib

242 consid. 5). Ciò implica una deroga alla prassi secondo

cui l'autorità svizzera non deve, di regola, pronunciarsi

sulla realtà dei fatti addotti ( DTF 117 Ib 88 consid. 5c in

basso e rinvio). Tuttavia, non si può pretendere dallo Sta-

to richiedente ch'esso fornisca particolari, che proprio la

domanda di assistenza intende chiarire.

Inoltre, contrariamente a quanto parrebbe assumere

il ricorrente, la Parte richiedente non deve provare la

commissione del reato prospettato, ma soltanto esporre in

modo sufficiente le circostanze e i gravi indizi - e non

semplici supposizioni ( DTF 114 Ib 56 consid. 3d pag. 66) -

sui quali fonda i propri sospetti. Spetterà al giudice

straniero del merito esaminare se l'accusa potrà esibire o

no le prove dell'asserito reato ( DTF 122 II 367 consid.

2c). Per di più, l'assistenza dev'essere accordata non sol-

tanto per raccogliere ulteriori prove a carico dei presunti

autori ma anche per acclarare se i reati fondatamente so-

spettati siano effettivamente stati commessi (DTF 118 Ib

547 consid. 3a pag. 552).

bb) Dalla rogatoria risulta che l'Autorità estera

sospetta B.________ e C.________ d'aver importato illegal-

mente, utilizzando documenti contenti alterazioni fraudo-

lente, 39900 stecche di sigarette della marca "Marlboro" di

un valore complessivo di circa sei milioni di franchi fran-

cesi, mentre i documenti relativi al carico menzionavano

colli di materia plastica (PVC). Secondo l'Autorità estera,

l'insieme delle operazioni, interrotte in Francia, è stato

reso possibile solo mediante l'approntamento di documenti

alterati, di cui sei dettagliatamente indicati - con mit-

tenti e destinatari - nella richiesta e prodotti con la

stessa; questi atti sono stati allestiti per far credere a

torto che i contenitori contenessero materie plastiche in-

vece che sigarette. Il loro uso qualifica il sospettato

contrabbando come frode fiscale e non come semplice evasio-

ne fiscale. Non vi è pertanto motivo per chiedere all'Auto-

rità estera di completare la domanda ( art. 28 cpv. 6 AIMP ),

come richiesto implicitamente dal ricorrente.

In effetti, le operazioni compiute ai danni dello

Stato estero sarebbero represse dall' art. 14 cpv. 2 DPA ,

secondo cui è punito chi, con il suo subdolo comportamento,

ossia mediante un inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico

si trovi defraudato, in maniera rilevante, di una tassa, di

un contributo o di un'altra prestazione o sia altrimenti

pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali, e dall' art.

15 DPA , relativo alla falsità in documenti e al consegui-

mento fraudolento di una falsa attestazione. Le Autorità

estere sospettano che gli indagati abbiano allestito e fat-

to uso di documenti falsi; per interpretare la nozione di

truffa in materia fiscale occorre riferirsi all' art. 14

cpv. 2 DPA e pertanto, secondo la costante giurisprudenza,

alla definizione della truffa di cui all' art. 146 CP (e del

previgente art. 148) e alla relativa giurisprudenza del

Tribunale federale ( DTF 122 II 422 consid. 3a e rinvii, 122

IV 197 consid. 3d, 246 consid. 3a), rispettivamente, per la

definizione dell' art. 15 DPA , a quella di falsità in docu-

menti giusta l' art. 251 CP ( DTF 123 IV 17 consid. 2, 61

consid. 5a e b, 132 consid. 3;

Zimmermann , op. cit., n. 412

e 416;

Gerhard Hauser , Schweizerische Rechts- und Amtshilfe

bei Zigarettenschmuggel, in: AJP 2000 pag. 1391 segg., 1393

segg.; sentenza inedita del 22 febbraio 1995 in re T., con-

sid. 2).

La rogatoria si fonda sull'asserita lesione dell'

art. 441-1 CP francese ("faux et usage"), reato punibile in

Svizzera secondo l' art. 251 CP (sentenza inedita del 12 lu-

glio 1995 in re F., consid. 6). L'allestimento e l'uso di

falsi documenti costituisce un inganno astuto secondo le

citate norme e la relativa giurisprudenza ( DTF 116 Ib 96

consid. 4c). La truffa in materia fiscale può essere tutta-

via realizzata non solo mediante l'uso di documenti falsi

ma anche in altri casi di inganno astuto ( DTF 125 II 250

consid 3b, 115 Ib 68 consid. 3a/bb pag. 77 in fine). Secon-

do la giurisprudenza, per poter ammettere la truffa, devono

tuttavia essere state necessariamente compiute particolari

macchinazioni, seguiti particolari stratagemmi o posti in

atto interi tessuti di menzogne o rilasciate false dichia-

razioni, la cui verifica sia possibile soltanto mediante

sforzi particolari, non esigibili dalla vittima (DTF 125 II

250 consid. 3b e rinvii). Il Tribunale federale ha recente-

mente stabilito che si è sempre in presenza di una truffa

in materia fiscale quando il contribuente presenta all'au-

torità tributaria documenti secondo l' art. 110 n. 5 cpv. 1

CP , inesatti o incompleti, poiché la loro elevata attendi-

bilità favorisce la disposizione delle autorità fiscali a

rinunciare a eseguire controlli e a esaminare ulteriormente

la veridicità del contenuto di tali documenti (DTF 125 II

250 consid. 3c).

cc) Il ricorrente si limita a contestare in manie-

ra del tutto generica la sussistenza di un inganno astuto e

non fa valere che gli atti falsificati non sarebbero docu-

menti secondo l' art. 110 n. 5 CP (sulla nozione di documen-

ti v. DTF 123 IV 132 consid. 3b/aa). Certo, anche se il

ricorrente non si esprime sul tema, occorre ricordare che

la falsità ideologica in documenti non è sempre ammessa nel

caso di dichiarazioni dal contenuto menzognero. Il caratte-

re di documento di uno scritto è relativo e anche in pre-

senza di scritti dal contenuto inveritiero non si è sempre,

e necessariamente, in presenza di una falsità in documenti,

ritenuto che in tale ambito la recente giurisprudenza ha

peraltro assunto una linea restrittiva ( DTF 126 IV 65 con-

sid. 2, 125 IV 273, 17 consid. 2a/aa-cc con riferimenti an-

che alla dottrina; sentenza inedita del 30 agosto 1995 in

re H., consid. 4, apparsa in: Revue suisse de la propriété

intellectuelle 1996 269;

Günther Stratenwerth , Schweizeri-

sches Strfarecht, Besonderer Teil II: Straftaten gegen Ge-

meininteressen, 5aed., Berna 2000, pag. 109 segg.).

Nella fattispecie, anche qualora gli scritti liti-

giosi non dovessero costituire documenti, si sarebbe comun-

que in presenza di un inganno astuto e, pertanto, di una

truffa in materia fiscale. Le persone sospettate hanno in

effetti fatto uso di numerosi scritti, tra cui quattro let-

tere di una società internazionale di marketing a Locarno,

sei documenti concernenti un versamento di 33'600 franchi

francesi da parte della Società di Banca Svizzera a Locar-

no, agente per conto della società appena citata, documenti

e 19 fotocopie concernenti un invio urgente e riguardanti

due contenitori apparentemente carichi di PVC, due fatture

della X.________ a una società di Aruba indicante che la

merce consisteva in "synthetic resin PVC", quattro documen-

ti emananti da una ditta di Cesano Maderno, presso Milano,

destinata alla Y.________ SA a Carros e indicanti l'impor-

tazione di merci in materia plastica e, infine, una fattura

di un'altra società di Aruba destinata alla Y.________ SA.

L'Autorità di esecuzione ha quindi ritenuto a ragione che

l'impiego abusivo di numerosi scritti e l'interposizione di

varie ditte site in diversi Paesi è costitutivo di una

truffa in materia fiscale (sentenza inedita del 27 novembre

2000 in re W. consid. 4c).

Ne segue che, non trattandosi di una semplice sot-

trazione fiscale o di contrabbando come asserito a torto

dal ricorrente, l'assistenza dev'essere concessa, qualora

anche le altre condizioni siano adempiute, fattispecie

quest'ultima non contestata dal ricorrente ( DTF 117 Ib 53

consid. 3 pag. 63 in fine e 64 in alto; sulla truffa in

materia fiscale compiuta mediante l'allestimento e l'uso di

false bollette doganali v. la sentenza del 1° aprile in re

A. consid. 3, apparsa in Rep 1999 132). Il principio della

doppia punibilità (al riguardo v. DTF 124 II 184 consid.

4b) non è stato violato.

4.-

Il ricorso è respinto. Le spese seguono la

soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi

i l T r i b u n a l e f e d e r a l e

p r o n u n c i a :

1. Il ricorso è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 5000.-- è posta a

carico del ricorrente.

3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente,

alla Direzione generale delle dogane e all'Ufficio federale

di giustizia.

Losanna, 3 gennaio 2001

VIZ

In nome della I Corte di diritto pubblico

del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:

Il Presidente,

Il Cancelliere,