Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.272/2006 KI-generiert

Russian Federation v. Swiss Federal Office of Public Prosecution (Standing to Appeal Document Transmission)

Geschäftsnummer 1A.272/2006
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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The case involves a request for international judicial assistance from the Russian Federation to Switzerland, related to a criminal investigation against individuals accused of fraud and misappropriation. The Swiss Public Prosecutor's Office approved a request to seize documents at a Swiss company linked to the investigation. Subsequent to reviewing the seized documents, the Public Prosecutor's Office decided to transmit them to the Russian authorities. Several parties associated with the seized documents challenged this decision by filing an administrative appeal to the Swiss Federal Tribunal, arguing against the transmission and claiming an infringement on their rights, despite acknowledging the legitimacy of one of the entities involved. The key issue centered around the legitimacy of the appealants and whether they had the standing to contest the decision.

Legislator-Regeste

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Art. 37 cpv. 3 OG, Art. 30 cpv. 1 OG, Art. 1 cpv. 1 AIMP, Art. 80h lett. b AIMP, Art. 21 cpv. 3 AIMP, Art. 9a lett. b OAIMP; Russian Federation v. Swiss Federal Office of Public Prosecution (Standing to Appeal Document Transmission): 1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.

Schlagwörter

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Schriftstückbeschlagnahme Fremdes Recht Beschwerdelegitimation Strafverfolgung wegen Betrugs gegenseitige Unterstützung juristische Person

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 37 cpv. 3 OG
1.3 Secondo l' art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è l'italiano.
Art. 30 cpv. 1 OG
Nella fattispecie, ritenuto inoltre che il sequestro litigioso è avvenuto a Lugano, non si giustifica di scostarsi da questa regola, anche se l'atto di ricorso è redatto, come rientra nel diritto dei ricorrenti ( art. 30 cpv. 1 OG ), in lingua francese.
Art. 1 cpv. 1 AIMP
L'AIMP e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che le prevalenti Convenzioni internazionali non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale ( art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 130 II 337 consid.
Art. 80h lett. b AIMP
2.2 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ( art. 80h lett.
Art. 21 cpv. 3 AIMP
Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, come il ricorrente incolpato nel suo Paese, possono ricorrere alle stesse condizioni ( art. 21 cpv. 3 AIMP ).
Art. 9a lett. b OAIMP
Nel caso di perquisizioni domiciliari la legittimazione è riconosciuta soltanto al proprietario o al locatario ( art. 9a lett. b OAIMP ; DTF 128 II 211 consid.
Art. 156 cpv. 1 OG
Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.272/2006 /biz

Sentenza del 15 gennaio 2007

I Corte di diritto pubblico

Composizione

Giudici federali Féraud, presidente,

Reeb, Eusebio,

cancelliere Crameri.

Parti

A.________Ltd.,

B.________Ltd.,

C.________,

D.________,

ricorrenti,

patrocinati dall'avv. Pierre Schifferli,

contro

Ministero pubblico della Confederazione, Taubenstrasse 16, 3003 Berna.

Oggetto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale con la Federazione Russa,

ricorso di diritto amministrativo contro la decisione

del Ministero pubblico della Confederazione del

9 novembre 2006.

Fatti:

A. Il 12 dicembre 2005 la Procura generale della Federazione Russa ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 21 aprile 2006, nell'ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di E.________ e D.________ per truffa e appropriazione indebita.

B. Con decisione di entrata nel merito del 6 aprile 2006 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC), cui l'Ufficio federale di polizia ha delegato l'esecuzione della commissione rogatoria, ha ordinato il sequestro, presso la società F.________SA a Lugano, della documentazione concernente la società A.________Ltd., entrambe indicate nella domanda estera. All'avvocato Gino Godenzi, patrocinatore della F.________SA, è stata concessa la facoltà di esprimersi sulla prospettata consegna degli atti sequestrati.

C. Mediante decisione di chiusura del 9 novembre 2006, il MPC, dopo aver esaminato i documenti sequestrati presso la F.________SA, ne ha ordinato la trasmissione all'autorità richiedente.

D. La A.________Ltd., la B.________Ltd., la C.________ e D.________ impugnano questa decisione con un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale. Chiedono di annullarla e di rifiutare la domanda di assistenza.

Non sono state chieste osservazioni al ricorso.

Diritto:

1.

1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110; cfr. RU 2006 1069), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Conformemente agli art. 110b della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1) e 132 cpv. 1 LTF ai procedimenti su ricorso relativi a decisioni pronunciate prima dell'entrata in vigore della novella legislativa si applica il vecchio diritto.

1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni ( DTF 132 I 140 consid. 1.1, 131 II 58 consid. 1).

1.3 Secondo l' art. 37 cpv. 3 OG la sentenza del Tribunale federale è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata, che in concreto è l'italiano. Nella fattispecie, ritenuto inoltre che il sequestro litigioso è avvenuto a Lugano, non si giustifica di scostarsi da questa regola, anche se l'atto di ricorso è redatto, come rientra nel diritto dei ricorrenti ( art. 30 cpv. 1 OG ), in lingua francese.

1.4 La Federazione russa e la Svizzera sono parti contraenti della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 (CEAG; RS 0.351.1) e della Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (CRic; RS 0.311.53). L'AIMP e la relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11) sono applicabili alle questioni che le prevalenti Convenzioni internazionali non regolano espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza di quello convenzionale ( art. 1 cpv. 1 AIMP ; DTF 130 II 337 consid. 1, 124 II 180 consid. 1a), fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali ( DTF 123 II 595 consid. 7c).

2.

2.1 I ricorrenti, tenuti ad addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione ( DTF 123 II 161 consid. 1d/bb pag. 165), riconoscono che la legittimazione a ricorrere della F.________SA è manifesta. Rilevano poi, in maniera generica, che anche le società A.________Ltd., alla quale apparterrebbero i documenti litigiosi, e B.________Ltd., quali titolari di conti, sarebbero legittimate a insorgere. Aggiungono che il MPC non si sarebbe pronunciato sull'opposizione 13 settembre 2006 inoltrata dalle ricorrenti A.________Ltd. e B.________Ltd., alle quali non è stata notificata la decisione di chiusura impugnata. I ricorrenti sostengono che il MPC non avrebbe potuto emanare la decisione litigiosa senza pronunciarsi preliminarmente sui motivi di opposizione a suo tempo addotti dalle citate società, da D.________ e da altre ditte in vista della prospettata trasmissione. La consegna degli atti sequestrati presso la F.________SA renderebbe pertanto, al dire dei ricorrenti, priva di oggetto la decisione ulteriore relativa alla consegna dei documenti bancari, ritenuto che le autorità richiedenti otterrebbero, per vie traverse, prima che le opposizioni inoltrate dai ricorrenti siano state esaminate dal Tribunale federale, informazioni su atti societari e contabili collegati con quelli bancari sequestrati presso alcune banche. Aggiungono infine, in maniera del tutto generica, che la consegna dei documenti sequestrati nei locali della citata società comporterebbe una lesione sufficientemente grave dei loro interessi, tale da comportare l'esistenza di un interesse degno di protezione all'annullamento della decisione impugnata.

2.2 Nell'ambito dell'assistenza giudiziaria la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo alle persone o società direttamente sottoposte a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio) e che hanno un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa ( art. 80h lett. b AIMP ). Le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero, come il ricorrente incolpato nel suo Paese, possono ricorrere alle stesse condizioni ( art. 21 cpv. 3 AIMP ). La giurisprudenza riconosce quindi la legittimazione a ricorrere al titolare di un conto bancario di cui sono sequestrati i documenti ( DTF 130 II 162 consid. 1.1, 127 II 198 consid. 2d, 126 II 258 consid. 2d), ma la nega, oltre che alla banca ( DTF 128 II 211 consid. 2.3-2.5), all'avente diritto economico ( DTF 130 II 162 consid. 1.1, 122 II 130 consid. 2b), come pure all'autore di documenti sequestrati presso terzi ( DTF 130 II 162 consid. 1.1, 116 Ib 106 consid. 2a/aa pag. 110) e ciò anche se la trasmissione delle informazioni chieste comporta la rivelazione della sua identità ( DTF 130 II 162 consid. 1.1, 123 II 161 consid. 1d/aa). Nel caso di perquisizioni domiciliari la legittimazione è riconosciuta soltanto al proprietario o al locatario ( art. 9a lett. b OAIMP ; DTF 128 II 211 consid. 2.3; sentenza 1A.293/2004 del 18 marzo 2005, consid. 2.1 e 2.4; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ed., Berna 2004, n. 308 pag. 350 seg., n. 309 pag. 352 e n. 310 pag. 356; Laurent Moreillon (editore), Entraide internationale en matière pénale, Basilea 2004, n. 2 all'art. 80h). Il ricorso nel solo interesse della legge e per tutelare interessi di terzi non è ammissibile ( DTF 126 II 258 consid. 2d pag. 260, 125 II 356 consid. 3b/aa).

2.3 Ne discende che, secondo la costante prassi, nella fattispecie legittimata a ricorrere è soltanto la F.________SA, che non ha tuttavia impugnato la criticata decisione. L'esito del ricorso non muta per la circostanza che il MPC non avrebbe ancora deciso su opposizioni inoltrate dai ricorrenti e da altre società, nella misura in cui non siano state implicitamente respinte per carenza di legittimazione. Del resto, i ricorrenti rilevano che il MPC, con decisione dell'8 dicembre 2006, ha respinto le opposizioni inoltrate il 4 settembre e il 6 ottobre 2006 dai ricorrenti e da altre società. D'altra parte, l'opposizione prodotta dai ricorrenti, del 4 settembre 2006, concerne la documentazione bancaria sequestrata presso la banca G.________, mentre quella del 13 settembre 2006 concerne la F.________SA.

In concreto non si è infine in presenza dell'accennata elusione dei rimedi di diritto, visto che i ricorrenti potranno impugnare, se del caso, l'eventuale trasmissione dei documenti bancari dei conti di cui sono titolari (cfr. DTF 124 II 180 consid. 2).

3. Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti, al Ministero pubblico della Confederazione e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale (B 203143).

Losanna, 15 gennaio 2007

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: