Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
1A.185/2002 KI-generiert

Federal Tribunal Dismisses Appeal Regarding Evidence Re-transmission Deadline

Geschäftsnummer 1A.185/2002
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Entscheiddatum
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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In a case regarding international judicial assistance in criminal matters, several individuals and companies challenged a decision made by the Federal Office of Justice, which approved a request from German authorities to transmit legal documents to Italian authorities. The petitioners previously had their administrative appeals rejected by the Federal Tribunal in September and October 2001, and they subsequently filed a new appeal against the July 2002 decision of the Federal Office of Justice, seeking a suspension of the ruling and its annulment. However, they were deemed to have submitted their appeal late, leading to its inadmissibility based on procedural regulations concerning the timelines for appeals in international legal assistance cases.

Legislator-Regeste

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Art. 34 cpv. 1 OG, Art. 34 OG, Art. 25 cpv. 5 AIMP, Art. 156 cpv. 1 OG, Art. 36a OG; Federal Tribunal Dismisses Appeal Regarding Evidence Re-transmission Deadline: 1.2 L'art. 12 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), introdotto con la novella del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili. Ne consegue che l' art. 34 cpv. 1 OG , secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, non è applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a, causa 1A.16/2000; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 316 pag. 241 seg.).

Schlagwörter

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Aussetzungsfrist Rechtshilfebehörde Anfechtbarkeit des Rückweisungsentscheids Gesuch an eine Behörde E-Justice Dauer der Landesverweisung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 cpv. 1 OG
Ne consegue che l' art. 34 cpv. 1 OG , secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, non è applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid.
Art. 34 OG
La prassi per cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine di trenta giorni per inoltrare un ricorso di diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie ( art. 34 OG ) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art.
Art. 25 cpv. 5 AIMP
34 OG ) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).
Art. 156 cpv. 1 OG
Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).
Art. 36a OG
Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

Zitierte Rechtsprechung

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Volltext

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.185/2002 /bom

Sentenza del 24 settembre 2002

I Corte di diritto pubblico

Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale,

Catenazzi e Fonjallaz,

cancelliere Crameri.

A.________,

B.________,

C.________ Ltd,

D.________ SA,

ricorrenti,

patrocinati dall'avv. Stefano Pizzola, studio legale Spiess Brunoni Pedrazzini Molino, via G.B. Pioda 14, casella postale 3339, 6901 Lugano,

contro

Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, Bundesrain 20, 3003 Berna.

assistenza giudiziaria internazionale in materia penale alla Germania,

(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione del

29 luglio 2002 dell'Ufficio federale di giustizia, Sezione dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale)

Fatti:

A. Con decisioni del 27 settembre e del 5 ottobre 2001 il Tribunale federale ha respinto, in quanto ammissibili, i ricorsi di diritto amministrativo presentati da A.________, da B.________, dalla C.________ Ltd e dalla D.________ SA (cause 1A.31-33/2001 e 1A.46/2001) nell'ambito di una domanda di assistenza giudiziaria in materia penale formulata dalla Germania e accolta dalle Autorità ticinesi.

B. L'Ufficio federale di giustizia (UFG), con decisione del 29 luglio 2002, ha accolto una domanda di assistenza tedesca, con cui gli si chiedeva il consenso di ritrasmettere gli atti ottenuti per il tramite della summenzionata rogatoria alle Autorità italiane, che ne avevano fatto richiesta l'8 gennaio 2002.

C. A.________, B.________, la C.________ Ltd e la D.________ SA impugnano la decisione dell'UFG con un ricorso di diritto amministrativo. Chiedono di concedere effetto sospensivo al gravame e di annullare la decisione impugnata.

Non sono state chieste osservazioni.

Diritto:

1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli ( DTF 128 I 46 consid. 1a, 127 II 198 consid. 2).

1.1 I ricorrenti rilevano che la decisione impugnata, del 29 luglio 2002, è pervenuta loro il giorno successivo sicché il termine di ricorso di trenta giorni, interrotto a loro dire dalle ferie giudiziarie estive, sarebbe rispettato, il gravame essendo stato presentato il lunedì 16 settembre 2002. L'assunto non regge.

1.2 L'art. 12 cpv. 2 della legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale, del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), introdotto con la novella del 4 ottobre 1996, in vigore dal 1° febbraio 1997, precisa che le disposizioni cantonali e federali sulla sospensione dei termini non sono applicabili. Ne consegue che l' art. 34 cpv. 1 OG , secondo cui i termini non decorrono, tra l'altro, dal 15 luglio al 15 agosto incluso, non è applicabile in questa materia (sentenza inedita del 2 febbraio 2000 in re M., consid. 1a, causa 1A.16/2000; DTF 109 Ib 174 consid. 1b; FF 1995 III 17; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, Berna 1999, n. 316 pag. 241 seg.).

La prassi per cui, nell'ambito dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, il termine di trenta giorni per inoltrare un ricorso di diritto amministrativo non è sospeso dalle ferie giudiziarie ( art. 34 OG ) sussisteva peraltro già in applicazione del previgente art. 25 cpv. 5 AIMP (sentenza inedita del 4 marzo 1993 in re S., apparsa in Rep 1993 147).

2. Ne segue che il ricorso, tardivo, dev'essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza ( art. 156 cpv. 1 OG ).

L'emanazione del presente giudizio rende superflua la domanda di effetto sospensivo.

Per questi motivi, visto l' art. 36a OG , il Tribunale federale pronuncia:

1. Il ricorso è inammissibile.

2. La tassa di giustizia di fr. 1000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido.

3. Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti e all'Ufficio federale di giustizia, Divisione assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (B 71 445 /08 BOG).

Losanna, 24 settembre 2002

In nome della I Corte di diritto pubblico

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere: